Concorso D.M. n. 205 del 26/10/2023. Il TAR Campania, Napoli, disattende la tesi del Ministero: il punteggio del titolo di accesso si cumula con l'abilitazione

A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

27 settembre 2025 16:41
Concorso D.M. n. 205 del 26/10/2023. Il TAR Campania, Napoli, disattende la tesi del Ministero: il punteggio del titolo di accesso si cumula con l'abilitazione -
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Con una recentissima sentenza emessa dalla Sezione Quarta, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania(Napoli) ha accolto integralmente il ricorso patrocinato dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, annullando l'esclusione del docente dal novero dei vincitori di concorso per la classe A063 "Tecnologie Musicali" e disvelando il percorso logico-giuridico che prevede la cumulabilità dei punteggi tra titolo di accesso e abilitazione.

Il Contesto del Contenzioso.

La vicenda trae origine dalla partecipazione al concorso per l'accesso ai ruoli, bandito con D.M. n. 205 del 26/10/2023. Il candidato, in possesso sia di un Diploma Accademico di II livello conseguito con il massimo dei voti (110/110), valido come titolo di accesso, sia di una specifica abilitazione all'insegnamento, si è visto escluso dalla graduatoria di merito.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, responsabile della procedura, aveva omesso di attribuirgli i 17,5 punti spettanti per il titolo di accesso, sulla base di una discutibile interpretazione secondo cui il possesso dell'abilitazione avrebbe "assorbito" e reso non valutabile il titolo di studio utilizzato per accedere alla procedura.

Tale interpretazione, che aveva di fatto penalizzato un candidato meritevole, è stata oggetto di un'articolata contestazione legale, impostata dai legali Esposito Santonicola, che ha portato alla decisione finale del TAR.

L'Iter Giudiziario e il Ragionamento della Magistratura

Il Collegio giudicante, presieduto dal Dott. Paolo Severini e con estensore la Dott.ssa Germana Lo Sapio, non limitandosi a una mera constatazione dell'errore, ha sviluppato un'analisi minuziosa, un percorso argomentativo snodato attraverso tre passaggi fondamentali:

1) Criterio Ermeneutico: L'Interpretazione Letterale

Il punto decisivo della sentenza risiede nell'applicazione del criterio di interpretazione letterale degli atti amministrativi, principio mutuato dall'art. 1362 del Codice Civile per l'interpretazione dei contratti. Il TAR ha posto l'accento sulla dicitura contenuta nella tabella di valutazione dei titoli (Allegato B del bando, D.M. 205/2023), la quale specifica che il punteggio per l'abilitazione viene attribuito "in aggiunta" a quello del titolo di studio.

La locuzione "in aggiunta", come evidenziato dai giudici, è "inequivoca sul piano letterale" e non lascia spazio a interpretazioni alternative. Essa presuppone una somma, un cumulo, e non una sostituzione o un assorbimento. Qualsiasi lettura differente, secondo il Tribunale, si tradurrebbe in un'inammissibile introduzione di una regola più restrittiva non prevista dalla lex specialis del concorso, violando il brocardo in claris non fit interpretatio.

2. La Tutela del Legittimo Affidamento e della Par Condicio

Strettamente connesso al primo punto, il TAR ha riconosciuto che la chiarezza del bando aveva ingenerato nel candidato un legittimo affidamento sulla corretta valutazione di tutti i suoi titoli. La Pubblica Amministrazione ha il dovere di agire secondo i principi di trasparenza e correttezza, e non può, attraverso interpretazioni postume, tradire la fiducia che i cittadini ripongono nella chiarezza delle regole da essa stessa poste. L'operato dell'USR, non applicando uniformemente i criteri per tutti i candidati, ha inoltre leso il principio della par condicio, creando una palese e ingiustificata disparità di trattamento.

3. La Violazione del Merito e il Ruolo del Titolo di Studio

Infine, è stata censurata la scelta dell'Amministrazione, qualificata come "ingiustificata compressione del principio del merito" (art. 97 della Costituzione). Il Tribunale ha ragionato sul fatto che il voto del titolo di accessorappresentasse un indicatore oggettivo del percorso di studi, dell'impegno e delle competenze acquisite dal candidato. Privare di valore questo titolo, specialmente quando conseguito con il massimo dei voti, avrebbe significatoignorare un elemento fondamentale di valutazione del merito individuale.

L'Amministrazione, secondo il TAR, non può arbitrariamente decidere di "neutralizzare" un titolo che la stessa normativa di concorso ha posto come requisito e criterio di valutazione. Farlo equivale a svuotare di significato il percorso accademico del candidato, in palese contrasto con la logica meritocratica che dovrebbe informare ogni selezione pubblica.

Le Implicazioni della Sentenza

La decisione del TAR Campania ribadisce un principio chiaro: le commissioni di concorso sono vincolate alla lettera del bando e non possono introdurre surrettiziamente criteri restrittivi che penalizzino i candidati.

Viene dunque riaffermata la piena dignità e valutabilità del titolo di studio, anche in presenza di successivi titoli abilitanti, riconoscendo che ogni elemento del curriculum formativo contribuisce a definire il merito complessivo del docente.

Per effetto della sentenza, il Ministero dell'Istruzione e del Merito dovrà ora riesaminare la posizione del Prof. ricorrente, attribuirgli i 17,5 punti negati e rideterminare la sua corretta collocazione, quale vincitore, nella graduatoria di merito, con il conseguente diritto all'immissione in ruolo.

 

Per ottenere maggiori informazioni e tutelarsi nei casi in cui, ai fini dell’accesso concorsuale, siano stati dichiarati sia il titolo di studio (laurea o diploma accademico) sia l’abilitazione, ma il punteggio risulti attribuito soltanto a quest’ultima, è possibile rivolgersi allo Studio Legale Esposito Santonicola, inviando un messaggio WhatsApp, scritto o vocale, al numero 3661828489, affinché vengano esaminati il bando e la tabella di valutazione dei titoli allegata.

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