Corte d’Appello di Napoli: chiarimenti sulla procedura informatizzata per le supplenze GPS e limiti della “rinuncia automatica”
A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola


Con una recente sentenza confermativa, la Corte d’Appello di Napoli (Sezione Lavoro), presieduta dal dott. Piero F. De Pietro, ha avallato la decisione di primo grado in una controversia relativa all’assegnazione delle supplenze tramite procedura informatizzata (150 preferenze GPS), affrontando, tra l’altro, la qualificazione della “rinuncia” e il rispetto dell’ordine di graduatoria.
Il punto controverso
Occorre chiarire se la mancata assegnazione al primo scorrimento integri una rinuncia e se, nelle disponibilità successive, si debba ripartire dall’ultimo nominato o dal primo non assegnato, nel rispetto della graduatoria.
Il ricorrente, incluso nella prima fascia GPS, non risultava destinatario di incarico al primo turno (I bollettino) per indisponibilità delle opzioni indicate; nelle successive tornate, tuttavia, venivano attribuiti incarichi a candidati con punteggio inferiore, su sedi comprese tra le preferenze da lui espresse.
Il meccanismo algoritmico, oggetto di impugnazione da parte dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, è stato così ricostruito dalla Corte: "Il sistema informatico, durante lo scorrimento della graduatoria, procede partendo dall'ultimo docente nominato e non dal primo non ancora assegnato che sia rimasto senza incarico per mancanza di disponibilità nelle sedi selezionate". Una logica che – come rilevato dai giudici – determina l’esclusione definitiva dei candidati privi di incarico sulle sedi richieste, i quali vengono superati da colleghi con punteggio inferiore.
Secondo i magistrati procedenti, l'ordinanza ministeriale "stabilisce chiaramente che la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto costituisce rinuncia soltanto 'limitatamente alle preferenze non espresse'". Ancor meglio, "il richiedente che non ottenga l'assegnazione di una supplenza in relazione alle preferenze espresse va considerato rinunciatario soltanto 'con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza'".
Pertanto, la mancata assegnazione dovuta a carenza di disponibilità sulle scelte effettuate non integra, di per sé, una rinuncia generale.
Particolare rilievo assume la smentita della tesi ministeriale secondo cui le “nuove disponibilità” spettassero agli «aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura».
La Corte ha ribaltato tale interpretazione, precisando che la disposizione deve essere letta in relazione alle sole ipotesi tipizzate di impossibilità di ripetere le operazioni di conferimento, ossia l’avvenuta assegnazione o la rinuncia all’incarico. Al di fuori di tali casi, non è preclusa la partecipazione ai turni successivi, sempre nel rispetto dell’ordine di graduatoria.
Nel confermare integralmente la fondatezza delle tesi sostenute dallo Studio Legale Esposito-Santonicola, la Corte d’Appello di Napoli ha riconosciuto al docente sia l’attribuzione di 12 punti aggiuntivi, utili per la posizione in graduatoria in ragione dell’annualità non svolta, sia il risarcimento integrale delle retribuzioni perse per il mancato conferimento della supplenza.
Si tratta di una pronuncia che individua i casi in cui un docente possa agire con successo contro la gestione informatizzata delle supplenze, in particolare:
a) Scavalcamento Documentato. Quando docenti con punteggio inferiore, privi dei titoli di riserva, ottengano nomine su sedi richieste dal ricorrente;
b) Errata attribuzione della rinuncia. Quando il sistema consideri “rinunciatario” chi non abbia mai abdicato all’incarico, escludendolo dalle nomine al 30 giugno o 31 agosto;
c) Mancanza di trasparenza. Quando l’amministrazione, anche a seguito dei reclami motivati, non abbia fornito spiegazioni sui criteri algoritmici.
Per gli insegnanti - destinati a rimanere privi d’incarico -che intendano contestare l’assegnazione informatizzata delle supplenze GPS nei casi di scavalcamento da parte di candidati con punteggio inferiore, “rinuncia” erroneamente attribuita per mancata assegnazione o mancanza di trasparenza sui criteri algoritmici (verificabile tramite istanza di accesso agli atti), è possibile richiedere una valutazione preliminare del caso inviando un messaggio, anche vocale, via WhatsApp al 3661828489.
L’eventuale attivazione dei ricorsi sarà valutata, dallo studio legale Esposito Santonicola, sulla base della documentazione disponibile (graduatorie, domanda con preferenze, bollettini di nomina, riscontri sugli accessi agli atti) e nel pieno rispetto dei doveri di trasparenza e correttezza professionale.