SCUOLA ESTERO

Docenti all'estero, Anief fa recuperare 2.605 euro

Il Tribunale di Roma dichiara illegittima la trattenuta mensile di 46,52 euro: una docente ottiene 2.605,12 euro più interessi.

30 ottobre 2026 13:01
Docenti all'estero, Anief fa recuperare 2.605 euro  -
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Il personale della scuola impegnato all’estero farebbe bene a controllare il proprio cedolino dello stipendio: dal Tribunale di Roma, prima sezione Lavoro, è arrivata un’altra sentenza che condanna il Ministero degli Affari Esteri a restituire l’indennità integrativa speciale indebitamente sottratta ogni mese ai lavoratori. A rivendicare e ottenere la restituzione della somma, pari a complessivi 2.605,12 euro più interessi, è stato il sindacato Anief, che ha difeso, attraverso gli avvocati Giusy Mistretta e Francesca Marcone, i diritti di una docente di scuola secondaria di primo grado, “collocata fuori ruolo, a disposizione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale” in un istituto scolastico di un Paese europeo.

Al centro della questione giudiziaria è stata posta, si legge nella sentenza, la “trattenuta sull’assegno di sede, identificata come “conglobamento”, riconducibile alla (ex) “indennità integrativa speciale” (IIS), per l’importo mensile di €46,52; e che dal mese di settembre 2021 fino al mese di aprile 2026, è stata trattenuta la somma complessiva di €2.605,12; e che, con diffida del 9 gennaio 2026, ha chiesto il pagamento dell’intera retribuzione tabellare spettante comprensiva dell’importo indebitamente trattenuto”.

La tesi dei legali Anief, riconosciuta corretta dal giudice, è che quelle “trattenute sullo stipendio sono illegittime in sostanza perché, se l’art. 76 del C.C.N.L. 2002-2005 ha previsto il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, stabilendo espressamente che tale conglobamento non abbia effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all’estero”.

Il giudice, dopo avere esaminato la casistica e la normativa vigente, ha concluso che “la domanda è fondata in base alle ampie argomentazioni esposte nella sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3147/2025, pubblicata il 13.10.2025 – richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.”. Nella sentenza è stato spiegato che, “con il venir meno dell'originaria connotazione calmieratrice dell'indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta gradualmente vero e proprio emolumento retributivo e non più misura intesa solo ad adeguare il trattamento retributivo (e pensionistico) alle variazioni del costo della vita (si vedano anche, nello stesso senso, ancorché con riferimento al trattamento economico del personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, Cass. 16 novembre 2017, nn. 27219 e 2720 e Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058). Allora non vi è ragione per non confermare l’interpretazione delle norme pattizie di interesse nel presente giudizio come già resa dalla decisione di questa Corte del 10 luglio 2013, n. 17134”.

Inoltre, “in tema di personale scolastico in servizio all’estero – ha ancora scritto il giudice del tribunale romano -, a decorrere dal c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 – il quale non prevede più la ritenuta dell’indennità integrativa speciale sullo stipendio di cui alla nota a verbale dell’art. 76 del precedente c.c.n.l. del 24 luglio 2003 – l’importo corrispondente a detta indennità, conglobata nello stipendio tabellare, si cumula con l’assegno di sede poiché, stante la funzione indennitaria e non retributiva di quest’ultimo, esso – se non espressamente stabilito – non è suscettibile di riduzioni in detrazione del trattamento retributivo”.

E “tale disposizione fa riferimento a conglobamenti tutti precedenti il c.c.n.l. Scuola del 2003 e non considera che gli artt. 2 e 45 D.Lgs. n. 165/2001 riservano alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti e attribuiscono alla stessa il potere di derogare a previgenti disposizioni di legge, salve inderogabilità espresse (cfr. Cass. n. 10064/2016). Risulta dunque erroneo continuare a valorizzare, nonostante la diversa volontà manifestata dalle parti collettive, la natura dell’indennità integrativa speciale, ormai priva di significatività una volta mutato il titolo di corresponsione dell’importo, divenuto parte integrante del trattamento retributivo”.

La sentenza si conclude spiegando che “deve, pertanto – accertata l’illegittimità della trattenuta operata dal Ministero degli Affari Esteri sull’assegno di sede a titolo di “conglobamento”, per il periodo dal mese di settembre 2021 al mese di aprile 2026 (data di deposito del ricorso) – condannarsi il convenuto, al pagamento della somma complessiva di €2.605,12, oltre gli interessi legali”.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX XXX, con ricorso depositato il 13 aprile 2026, così provvede: condanna il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al pagamento, in favore di XXX XXX, della somma di €2.605,12, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dalla data di maturazione di ciascuna quota mensile, al netto delle sole ritenute erariali, fino alla data di emissione del titolo di pagamento;

condanna il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al pagamento in favore degli avv.ti Giusy MISTRETTA e Francesca MARCONE, procuratori antistatari, delle spese di lite che liquida in complessivi €1.184,00#, di cui €154,00# per spese generali ed €1.030,00#, per compensi, oltre il contributo unificato versato di €49,00, IVA e CPA; manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori.

Al personale destinato a prestare servizio all’estero a decorrere dalla data di destinazione all’estero, viene operata la trattenuta di una somma mensile pari ad € 46,52 sull’importo corrisposto a titolo di indennità di sede estera (ISE), individuata nel cedolino sotto la voce “Conglobamento”. Tale trattenuta non può essere applicata poiché la normativa riservata al solo personale MAECI ai sensi del D.P.R. n. 18/1967, non può essere applicata al personale scolastico in ragione della diversità di natura dell’ISE rispetto a quella dell’Indennità Integrativa Speciale, quest’ultima corrisposta unitamente all’assegno di sede ai dipendenti del M.I.M. per tutto il servizio all’estero con lo stipendio metropolitano.

Requisiti: può aderire tutto il personale in servizio all'estero a tempo determinato e indeterminato. Modalità di Pre adesione: per poter preaderire al ricorso è necessario espletare la procedura di iscrizione all'ANIEF.

La preadesione al ricorso, riservata ai soli soci ANIEF, è totalmente gratuita.

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