Ferie non godute dei supplenti: nove sentenze in un anno contro il Ministero, da Bergamo ad Arezzo

A Bergamo respinta la prescrizione di cinque anni chiesta dal Ministero; a Bologna pagate anche le festività soppresse.

A cura di Redazione Redazione
16 ottobre 2026 17:17
Ferie non godute dei supplenti: nove sentenze in un anno contro il Ministero, da Bergamo ad Arezzo -
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Studio Legale Stoppa – Sansepolcro (AR), 14 ottobre 2026

Dopo la Cassazione di maggio 2026 gli importi si riducono, ma i giorni che il docente non ha potuto godere si pagano ancora.

Tra ottobre 2025 e settembre 2026 nove Tribunali – Ferrara, Arezzo, Siena, Bologna, Milano, Genova, Verona, Bergamo e Firenze – hanno condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare a docenti precari le ferie maturate e non godute durante le supplenze fino al 30 giugno. Le cause sono state seguite dallo Studio Legale Stoppa di Sansepolcro (Arezzo); le quattro decisioni rese note oggi sono state ottenute dall’Avv. Edoardo Stoppa.

•     Tribunale di Arezzo, sentenza n. 710/2025 del 16 dicembre 2025 – 9.019,74 euro. Ricorso accolto per intero. Il giudice ha respinto l’eccezione di prescrizione del Ministero (il termine è di dieci anni) e ha ricordato che il docente deve provare solo il servizio prestato: spetta al Ministero dimostrare che le ferie sono state godute o pagate. Spese legali a carico del Ministero.

•     Tribunale di Bologna, sentenza n. 190/2026 del 27 febbraio 2026 – 1.942,08 euro. Supplenze fino al 30 giugno nel 2022/23 e nel 2023/24: riconosciuti 32 giorni tra ferie e festività soppresse (legge 937/1977), dopo aver tolto i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente aveva goduto le ferie. Spese legali a carico del Ministero.

•     Tribunale di Verona, sentenza del 17 settembre 2026 – 1.695,17 euro lordi. Docente della scuola primaria con cinque anni di supplenze tra il 2018/19 e il 2023/24. Il giudice ha applicato le sentenze della Cassazione del 2026 e ha chiarito che il part-time riduce i giorni di ferie solo se è verticale e risulta dal contratto.

•     Tribunale di Bergamo, sentenza n. 1065/2026 del 23 settembre 2026 – 1.202,26 euro. Quattro anni di supplenze, dal 2020/21 al 2023/24. Respinta la prescrizione quinquennale chiesta dal Ministero: l’indennità ha soprattutto natura di risarcimento e si prescrive in dieci anni (Cassazione n. 3021/2020).

Con le sentenze n. 16525, 16530 e 18590 del 2026 la Corte di Cassazione ha stabilito che i giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari regionali, come le vacanze di Natale e di Pasqua, si considerano ferie godute. Le decisioni di Verona, Bergamo e Firenze applicano questo orientamento: gli importi sono più bassi rispetto alle cause decise prima, ma restano da pagare i giorni che il docente non ha potuto godere, comprese le festività soppresse. Nelle nove cause i giudici hanno riconosciuto da circa 1.200 a oltre 9.000 euro per docente.

«Molti supplenti pensano che dopo la Cassazione del 2026 non ci sia più nulla da chiedere. Non è così: i giorni di ferie che non cadono nei periodi di sospensione delle lezioni, e le festività soppresse, vanno ancora pagati, e si possono chiedere per dieci anni. Ogni posizione va comunque valutata sui contratti del singolo docente» – Avv. Edoardo Stoppa.

Le schede delle nove sentenze, senza dati personali, sono pubblicate su studiolegalestoppa.it/sentenze-ferie-non-godute-docenti-precari/

[email protected] – studiolegalestoppa.it

In allegato le quattro sentenze, con i dati personali oscurati.

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