GPS, titoli sotto esame: la legge impone i controlli, ma chi controlla le scuole?

L’O.M. n. 27/2026 fissa tempi e responsabilità precise per la verifica dei titoli dichiarati nelle GPS. Eppure, senza applicazione uniforme, il rischio è una graduatoria formalmente unica ma sostanzialmente diseguale.

24 settembre 2026 20:00
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Tre giorni lavorativi. È il tempo entro il quale la scuola presso cui l’aspirante stipula il primo contratto deve avviare la verifica di quanto dichiarato nella domanda GPS. Una prescrizione chiara, introdotta per rendere più rapido e affidabile il sistema. Ma una regola vale davvero solo se viene applicata ovunque allo stesso modo.

Tre giorni per avviare i controlli, non per completarli

L’articolo 8, comma 8, dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 attribuisce questo compito all’istituzione scolastica del primo contratto nel periodo di vigenza delle graduatorie. La scuola deve effettuare tempestivamente i controlli e avviare entro tre giorni lavorativi le procedure di verifica di tutti gli elementi dichiarati dall’aspirante.

Il termine riguarda dunque l’avvio, non la conclusione dell’intero accertamento. L’ordinanza disciplina separatamente la comunicazione dell’esito: una volta terminati i controlli, il dirigente scolastico deve trasmettere il provvedimento all’Ufficio competente e all’interessato entro tre giorni.

Il punto critico nasce quando questo meccanismo non parte, o parte con forte ritardo. L’inosservanza del termine non convalida automaticamente i titoli e non elimina il potere-dovere di verificarli in seguito. Tuttavia, può lasciare temporaneamente in graduatoria punteggi non ancora riscontrati, mentre altre scuole svolgono puntualmente gli accertamenti. È qui che una differenza organizzativa rischia di trasformarsi in una disparità sostanziale.

Master e CLIL: non basta il nome del corso

La verifica è decisiva soprattutto per i titoli culturali che incidono sul punteggio: master universitari su BES e DSA, corsi di perfezionamento e percorsi CLIL. La valutabilità non dipende da formule pubblicitarie, dalla popolarità dell’ente o da un generico richiamo al “riconoscimento MIM”. Conta la corrispondenza effettiva tra il titolo posseduto e la voce prevista dalla specifica tabella dell’Allegato A all’O.M. n. 27/2026, applicabile alla fascia e alla tipologia di posto.

Per i master universitari il riferimento è l’articolo 3, comma 9, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: un master annuale richiede almeno 60 CFU, corrispondenti a 1.500 ore. Ma anche un titolo formalmente universitario produce punteggio nelle GPS soltanto se soddisfa tutte le condizioni stabilite dalla tabella di valutazione pertinente.

Per il CLIL occorre distinguere le diverse fattispecie normative. Tra queste rientra il titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell’articolo 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, o il corrispondente titolo conseguito in un Paese dell’Unione europea. Altre certificazioni o corsi sono valutabili solo nei casi e alle condizioni indicate dalla tabella, talvolta insieme alla certificazione nella lingua straniera interessata.

Quando il controllo arriva, le conseguenze possono essere pesanti

In caso di esito negativo, l’articolo 8, comma 10, dell’O.M. n. 27/2026 impone al dirigente scolastico di comunicare il provvedimento all’Ufficio competente e all’interessato entro tre giorni dal termine dei controlli. Da quella verifica possono derivare l’esclusione, la rideterminazione del punteggio o la modifica della posizione in graduatoria.

Se una dichiarazione non veritiera ha prodotto un beneficio, trova applicazione l’articolo 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; per dichiarazioni mendaci e falsità rilevano inoltre le sanzioni penali richiamate dall’articolo 76. Il comma 11 dell’articolo 8 disciplina anche gli effetti sul servizio prestato sulla base di dichiarazioni mendaci, che può essere considerato prestato di fatto e non di diritto.

Una graduatoria è credibile solo se i controlli sono uguali per tutti

Il problema, quindi, non è soltanto burocratico. È una questione di fiducia nel sistema. Chi presenta titoli regolari ha interesse a controlli rapidi e puntuali; chi attende una supplenza ha diritto a competere sulla base di punteggi realmente verificati. Se alcune scuole controllano e altre rinviano, la stessa graduatoria finisce per funzionare con regole diverse a seconda dell’istituto chiamato ad applicarle.

La vera sfida dell’O.M. n. 27/2026 non è avere scritto un termine sulla carta, ma garantire che quel termine diventi una prassi uniforme. Perché senza controlli tempestivi non c’è soltanto un ritardo amministrativo: c’è il rischio concreto che l’uguaglianza fra aspiranti resti una promessa.

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