Il servizio civile universale “non svolto in costanza di nomina” può valere 12 punti in GPS?

La recente pronuncia del TAR

12 agosto 2025 09:36
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La recente pronuncia del Lazio apre la strada alla piena valorizzazione del servizio civile nelle graduatorie docenti

A cura dello Studio Legale Esposito Santonicola. 

Con la recente sentenza emessa in data 12 maggio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha aperto la strada alla piena valorizzazione del servizio civile nelle graduatorie docenti. Il principio di diritto affermato: il Servizio Civile Universale, al pari del servizio militare obbligatorio, deve essere valutato come servizio specifico ai fini delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), con conseguente diritto all'attribuzione di 12 punti, anche qualora sia stato prestato non "in costanza di nomina", ovvero al di fuori di un contratto di insegnamento.

Viene così sancito che, una volta ottenuto il titolo valido per l’accesso all’insegnamento e certificato il completamento del servizio civile universale, il servizio stesso va riconosciuto “a tutti gli effetti”, secondo la previsione dell’art. 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 e la consolidata giurisprudenza amministrativa riferita alla piena valutazione del servizio di leva non svolto in costanza di nomina. Disamina della Recente Sentenza del T.A.R. Lazio Il Tribunale ha ricostruito con precisione l’oggetto della controversia. Da un lato, la posizione dei docenti ricorrenti, i quali, avendo espletato il Servizio Civile Universale dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l’insegnamento, hanno impugnato l’articolo 15, comma 6, dell’O.M. 88/2024, nella parte in cui il servizio civile veniva considerato interamente valutabile purché prestato in costanza di nomina.

La decisione del TAR muove da un’attenta ricostruzione normativa e costituzionale, evidenziando come la clausola ministeriale impugnata introducesse un’inammissibile disparità di trattamento tra lavoratori, penalizzando coloro che, per aver svolto il servizio civile universale, non avevano potuto contemporaneamente iniziare una carriera scolastica. Quanto esposto si pone in contrasto sia con i principi di uguaglianza e non discriminazione, sia con la tutela del diritto al lavoro e della posizione giuridica dei cittadini che hanno assolto un dovere di rilevanza pubblica. È di fondamentale rilievo chiarire che, alla luce della normativa e delle relative tabelle di valutazione adottate dal Ministero, il servizio civile universale equiparabile al servizio specifico attribuisce al docente fino a 12 punti per anno, incrementando così in modo significativo la posizione in graduatoria. Il pilastro giuridico della decisione è rappresentato dal principio di gerarchia delle fonti del diritto, nel senso che l’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 di ultimo aggiornamento delle GPS, in quanto atto amministrativo e fonte normativa secondaria, non può derogare o porsi in contrasto con una legge dello Stato, la quale non prevede la limitazione della “costanza di nomina”. In particolare:-L’art. 485, comma 7, D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico della Scuola): sancisce che il servizio militare e il servizio civile sostitutivo sono “validi a tutti gli effetti”. 

L’espressione, per sua natura onnicomprensiva e assoluta, non tollera l’introduzione di limitazioni o condizioni da parte di una fonte subordinata come un’ordinanza ministeriale.-L’art. 2050, D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare): al comma 2 chiarisce che anche il servizio prestato durante un contratto è valido, non che solo quello in costanza di nomina lo sia. La sentenza trova inoltre il suo fondamento ultimo nell’articolo 52 della Costituzione, nel senso che l’adempimento del “sacro dovere” della difesa della Patria (e del suo equivalente civile) non deve “pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino”. Negare il punteggio a chi ha servito lo Stato rappresenterebbe una palese violazione di questo principio costituzionale.Implicazioni Pratiche per i Docenti.

 La sentenza rappresenta un precedente autorevole per tutti gli insegnanti che hanno svolto il Servizio Civile Universale (o il servizio civile nazionale) dopo aver conseguito il titolo di studio e non si sono visti riconoscere i 12 punti: costoro potranno rivendicare, con mirati ricorsi al Giudice del Lavoro, il diritto alla rettifica dei punteggi in GPS per la migliore collocazione, anche ai fini dell’immissione in ruolo. 

Per ogni richiesta di chiarimento, assistenza nella valutazione del proprio servizio civile o supporto nella presentazione di eventuali ricorsi finalizzati al riconoscimento dei 12 punti in GPS, è possibile contattare direttamente lo Studio Legale Esposito Santonicola tramite messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 18 28 489, oppure inviando una email all’indirizzo [email protected].


https://youtu.be/AK7BIrSQ7e0

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