Il Tribunale di Vercelli riafferma la validità giuridica del servizio prestato dal personale ATA in assenza di dichiarazioni mendaci
Una vittoria per il mantenimento dell’anzianità professionale…


A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Con una pronuncia di indubbio pregio, il Tribunale di Vercelli, in funzione di Giudice del Lavoro (nella persona della dott.ssa Patrizia Baici), ha accolto integralmente il ricorso di una lavoratrice del comparto scuola, riaffermando un fondamentale principio di diritto: il servizio effettivamente prestato - sulla base di un legittimo contratto di lavoro - non può essere privato della sua validità giuridica in assenza di dichiarazioni mendaci o della mancanza del titolo di accesso.
La decisione censura l’operato del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che aveva declassato a mero servizio “di fatto” plurimi incarichi di un’assistente amministrativa a seguito di una rettifica di punteggio, pur in assenza di alcuna falsità dichiarativa.
Si parla di una vicenda che trae origine dalla partecipazione di un’assistente amministrativa alle procedure di inserimento e aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA. In virtù del punteggio ottenuto, la lavoratrice stipulava diversi contratti di supplenza a tempo determinato presso istituti scolastici del Piemonte, prestando regolarmente servizio.
Tuttavia, a seguito di controlli d’ufficio, le istituzioni scolastiche procedevano a una rettifica del punteggio, ritenendo erroneamente attribuiti alcuni punti per titoli già dichiarati e valutati in precedenti tornate concorsuali. Fin qui, un’ordinaria operazione di autotutela amministrativa.
Ma l’Amministrazione si spingeva oltre: con successivi decreti, qualificava il servizio prestato come valido ai soli fini economici, disconoscendone integralmente la validità giuridica. Una sanzione grave, che avrebbe privato la dipendente del punteggio maturato e dell’anzianità professionale. Il tutto, nonostante la stessa lavoratrice avesse agito con la massima trasparenza, segnalando esplicitamente, nelle annotazioni della propria domanda di aggiornamento, che determinati titoli erano già stati oggetto di precedente valutazione, al fine di evitare duplicazioni di punteggio. Una circostanza, questa, che escludeva in radice qualsiasi intento fraudolento o dichiarazione mendace.
Il fulcro della controversia risiedeva nell’interpretazione dell’articolo 6, comma 15, del Decreto Ministeriale n. 50 del 2021, che disciplina le conseguenze di eventuali irregolarità nelle dichiarazioni presentate per l’inserimento in graduatoria. La difesa del Ministero dell’Istruzione e del Merito sosteneva un’interpretazione estensiva della norma, secondo cui qualsiasi errore nella compilazione della domanda, anche se commesso in buona fede e privo di valenza mendace, potesse legittimare l’Amministrazione a disconoscere la validità giuridica del servizio prestato. Una tesi che, se accolta, avrebbe introdotto un automatismo sanzionatorio di inaudita severità, in palese contrasto con i principi di proporzionalità e di tutela dell’affidamento. A questa interpretazione, il ricorso dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola contrapponeva una lettura rigorosa e costituzionalmente orientata della norma, sostenendo che la sanzione del disconoscimento giuridico fosse una misura eccezionale, applicabile solo in presenza di presupposti specifici e tassativamente indicati.
La Ratio Decidendi del Tribunale di Vercelli
Il Tribunale di Vercelli, con una motivazione ritenuta inappuntabile, ha integralmente accolto la tesi difensiva, smontando pezzo per pezzo l’impianto argomentativo del Ministero. Il Giudice del Lavoro ha chiarito che la facoltà dell’Amministrazione di dichiarare un servizio come “prestato di fatto e non di diritto” è rigorosamente circoscritta a due sole ipotesi: la mancanza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e la presenza di dichiarazioni mendaci.
Nel caso di specie, la lavoratrice non solo era in possesso del titolo di accesso, ma aveva tenuto una condotta improntata alla massima lealtà e trasparenza, segnalando essa stessa la pregressa valutazione di alcuni titoli (titolo EIPASS e SERVIZIO CIVILE). Pertanto, ha concluso il Tribunale, sebbene la rettifica del punteggio fosse un atto dovuto, il conseguente disconoscimento della validità giuridica del servizio si configurava come un provvedimento illegittimo, in quanto adottato in assenza dei presupposti di legge. Una decisione che ripristina la corretta gerarchia delle fonti e riafferma il principio secondo cui nessuna prassi amministrativa può prevalere su una chiara e tassativa disposizione normativa.
Il Principio di Diritto enunciato in sentenza
La sentenza del Tribunale di Vercelli enuncia un principio di diritto di fondamentale importanza: l’erronea attribuzione di un punteggio, se non derivante da dichiarazioni mendaci, può comportare la sola rettifica del punteggio stesso, ma non può mai condurre al disconoscimento della validità giuridica del servizio regolarmente prestato. Tale principio, peraltro, trova conforto in precedenti orientamenti, come la nota del Direttore Generale dell’USR Toscana del marzo 2021, richiamata nella stessa sentenza, secondo cui “il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio e del conseguente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all’interessato, produce effetti anche ai fini giuridici ed economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa”.
La decisione del Tribunale di Vercelli si inserisce, dunque, in un solco interpretativo garantista, volto a tutelare la buona fede del lavoratore e la certezza dei rapporti giuridici, impedendo che un mero errore materiale possa tradursi in una sanzione abnorme e sproporzionata.
Si riporta il dispositivo della sentenza
Conclusioni: ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA il diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge dei seguenti servizi espletati come Assistente Amministrativo:
- A.S. 2021/2022, dal 11.10.2021 al 24.11.2021 presso l’IstitutoComprensivo …..;
- A.S. 2021/2022, dal 18.10.2021 al 27.12.2021 presso l’Istituto Comprensivo ….;
- A.S. 2024/2025, dal 17.09.2024 al 31.12.2024 presso l’Istituto Comprensivo …..
Per informazioni e assistenza legale in merito alla corretta valutazione giuridica del servizio prestato dal personale ATA, a seguito di contestazioni dopo l’espletamento dei necessari controlli, è possibile far riferimento ai seguenti contatti:
Studio Legale Esposito Santonicola
Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola
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