Indennità di trasferta per i commissari esterni all'esame di maturità. Il calcolo "da comune a comune" è sbagliato e vi penalizza

Il criterio corretto secondo la Circolare Ministeriale 16 aprile 1999, n. 104 e il Decreto interministeriale 24 maggio 2007: tempi ufficiali dei mezzi extra-urbani dalla stazione principale, senza computare gli spostamenti urbani interni ai grandi comuni.

01 luglio 2026 22:27
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C'è un equivoco diffuso, e purtroppo economicamente pregiudizievole per molti commissari esterni agli Esami di Stato, sul modo in cui le segreterie scolastiche calcolano l'indennità forfettaria per trasferta (il c.d. Quadro B). La norma è chiara da oltre venticinque anni, ma nella prassi di talune istituzioni scolastiche si sta affermando un metodo «semplificato» – il calcolo da comune a comune prendendo il punto più vicino del comune di partenza e quello più vicino del comune di arrivo – che non corrisponde al dettato normativo e che, soprattutto nei grandi centri urbani, determina un pregiudizio economico in danno dei commissari.

La vicenda, segnalata da diversi commissari in questi giorni, riguarda alcuni comuni di grandi dimensioni: attraversare la città con i mezzi pubblici urbani può richiedere anche un'ora, eppure questo tempo reale viene ignorato quando si scelgono arbitrariamente due punti «vicini» sui confini comunali. Il risultato è un'indennità calcolata su un tempo di percorrenza fittiziamente basso.

È a questo problema concreto, di immediata rilevanza per centinaia di docenti impegnati nelle commissioni d'esame 2026, che dedichiamo il presente numero.

IL QUESITO

Sono commissario esterno in una commissione d'esame di maturità. La segreteria della scuola sede d'esame ha calcolato l'indennità di trasferta prendendo il punto più vicino del mio comune di partenza e quello più vicino del comune di arrivo, senza considerare i tempi reali di attraversamento del comune con i mezzi pubblici urbani. Il risultato è un tempo di percorrenza inferiore a quello effettivo desumibile dagli orari ufficiali e, conseguentemente, un'indennità più bassa di quella spettante. È corretto questo metodo di calcolo? Cosa posso fare per ottenere la rettifica?

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile Professore,

No, il metodo descritto non è ritenuto corretto e non trova fondamento nella normativa vigente. Il criterio di calcolo dell'indennità forfettaria per trasferta spettante ai commissari esterni (e ai presidenti) è fissato in modo chiaro e vincolante dalla Circolare Ministeriale 16 aprile 1999, n. 104, ancora pienamente in vigore e costantemente applicata nella prassi amministrativa e giurisprudenziale.

La quota del compenso forfettario riferito alla trasferta è determinata in base ai tempi di percorrenza desumibili dagli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci che collegano la località di servizio o di abituale dimora con la sede d'esame. Per i centri abitati con più stazioni, deve essere presa a riferimento la stazione principale. I tempi di percorrenza vanno computati dalla stazione (o punto di partenza extra-urbano) di partenza a quella di arrivo, tenendo conto degli orari ufficiali. Non devono essere conteggiati i tempi impiegati per gli spostamenti nell'ambito del territorio comunale con mezzi urbani.

Ne consegue che, per un commissario la cui sede di servizio o abituale dimora ricade in un comune grande, il punto di riferimento di partenza è la stazione principale (o il punto di avvio del collegamento extra-urbano più veloce) del comune di origine. Il tempo da considerare è esclusivamente quello del mezzo extra-urbano più rapido fino al punto di riferimento di arrivo nella sede d'esame. Qualsiasi calcolo che prenda arbitrariamente «il punto più vicino» del comune di partenza e «il punto più vicino» del comune di arrivo, senza ancorarsi agli orari ufficiali dei mezzi extra-urbani e includendo (o simulando) tempi di attraversamento urbano, è viziato e produce un'indennità inferiore a quella dovuta.

La scuola sede d'esame (o l'ufficio competente alla liquidazione) è pertanto tenuta a rideterminare il tempo di percorrenza secondo i criteri sopra indicati, utilizzando gli orari ufficiali in vigore all'inizio delle operazioni d'esame e allegando la documentazione di supporto (estratti orari Trenitalia, aziende di trasporto regionale, ecc.).

Cosa fare, allora? È consigliabile inviare senza indugio, a mezzo PEC, un'istanza formale di rettifica al Dirigente Scolastico della sede d'esame (e, per conoscenza, all'Ufficio Scolastico Regionale competente), nella quale si richiami puntualmente il testo della CM 16/04/1999 n. 104, si indichino gli estremi della nomina e della sede d'esame, e si alleghino gli orari ufficiali dei mezzi extra-urbani più veloci dal riferimento principale del comune di origine. La richiesta, redatta in termini istituzionali e documentata, ha ragionevoli probabilità di accoglimento se il vizio è palese e costituisce il presupposto per eventuali successivi passaggi in caso di diniego.

Per qualunque approfondimento della propria posizione o per la predisposizione dell'istanza di rettifica, lo Studio Legale Esposito Santonicola rimane a disposizione dei commissari esterni e dei docenti impegnati negli Esami di Stato, tramite messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 18 28 489.

La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all'esito dell'esame della documentazione individuale.

Le considerazioni svolte nella presente rubrica hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale. Ulteriori approfondimenti sul tema dei compensi e delle indennità per gli Esami di Stato sono disponibili sul sito scuolalex.it. Riferimento normativo principale: Circolare Ministeriale 16 aprile 1999, n. 104.

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