Inserimento con riserva nelle graduatorie ATA 24 mesi e proposta di contratto
Portata delle ordinanze cautelari del TAR Lazio relative al servizio militare e rimedi per
STUDIO LEGALE ESPOSITO – SANTONICOLA
Avv. Aldo Esposito · Avv. Ciro Santonicola
L’AVVOCATO RISPONDE
Aggiornamento della rubrica settimanale a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola
Inserimento con riserva nelle graduatorie ATA 24 mesi e proposta di contratto: portata delle ordinanze cautelari del TAR Lazio relative al servizio militare e rimedi per l’esecuzione
L’aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, disciplinate dall’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall’ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21, è stato indetto, per l’anno scolastico 2026/2027, con la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione generale per il personale scolastico, protocollo n. AOODGPER.0010009 del 15 aprile 2026. I bandi regionali che ne sono seguiti, fra i quali quelli dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 20 aprile 2026, hanno riprodotto le tabelle di valutazione dei titoli e, con esse, il criterio che qualifica il servizio militare di leva, il servizio civile sostitutivo e il servizio volontario prestati non in costanza di rapporto di impiego alla stregua di servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con punteggio ridotto.
Su quel criterio lo Studio legale Esposito Santonicola ha proposto due ricorsi collettivi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta. Il primo riguarda chi è già in graduatoria, o comunque già in possesso del requisito dei ventiquattro mesi, e chiede il punteggio pieno di sei punti per annualità. Il secondo riguarda chi, senza computare il servizio militare quale annualità intera di servizio effettivo, non raggiunge i ventitré mesi e sedici giorni prescritti dall’articolo 554 e, dunque, non entra in elenco. In entrambi gli atti è stata impugnata, fra le altre previsioni, la clausola dei bandi secondo cui l’iscrizione con riserva non comporta il diritto alla proposta di contratto a tempo determinato o indeterminato.
Il 15 luglio 2026 il Collegio, con ordinanze pubblicate il 20 luglio 2026, ha accolto le istanze cautelari «nei sensi di cui in motivazione», ha sospeso gli atti impugnati, ha assegnato il punteggio pieno in via provvisoria e ha disposto l’inserimento con riserva. Dalla pubblicazione di quei provvedimenti è giunto allo Studio un quesito che merita risposta netta perché da esso dipende, per molti aspiranti, la possibilità concreta di essere convocati.
Il quesito
Gentile Avvocato, sono collaboratore scolastico e ho aderito al ricorso sul servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, mi ha riconosciuto il punteggio pieno in via provvisoria e mi ha inserito con riserva nella graduatoria dei ventiquattro mesi. Due colleghi, muniti del medesimo accoglimento, sono stati convocati e hanno sottoscritto il contratto; a me l’Ufficio risponde che gli inseriti con riserva non hanno diritto ad alcuna proposta contrattuale. Come è possibile che lo stesso provvedimento valga per loro e non per me? Che cosa posso fare adesso?
La risposta degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Gentile A.T.A., la disparità che descrive non nasce da un destino diverso dell’ordinanza, ma dal modo in cui quella ordinanza è scritta e dal modo in cui gli Uffici la eseguono. Il titolo giudiziale che La riguarda riconosce il punteggio pieno e La colloca in graduatoria; non dice, con parole proprie, che l’Ufficio debba formularLe la proposta di contratto. Quella statuizione può essere invocata con un atto di esecuzione.
Le due ordinanze della Sezione Quinta, rese il 15 luglio 2026, presentano il medesimo dispositivo. Il Collegio ha accolto l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione, ha sospeso gli atti impugnati e ha assegnato il punteggio pieno in via provvisoria, «con conseguente inserimento con riserva nella relativa graduatoria». Entrambe chiudono con la clausola secondo cui l’ordinanza «sarà eseguita dall’Amministrazione». Quelle due parole, «con riserva», corrispondono a una categoria in qualche modo regolata. A titolo esemplificativo, l’articolo 5, comma 4, dei bandi dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 20 aprile 2026 prevede che le assunzioni siano effettuate soltanto nei confronti dei candidati non inclusi con riserva, i quali saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole. L’articolo 12, comma 5, aggiunge che l’iscrizione con riserva non comporta il diritto del ricorrente a ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.
Quella clausola era stata impugnata. Nelle conclusioni cautelari e nei due ricorsi dello studio legale Esposito Santonicola, si era chiesto di sospenderne l’efficacia, perché altrimenti la tutela interinale sarebbe rimasta illusoria, in contrasto con gli articoli 113 e 97 della Costituzione. Il Collegio ha accolto l’istanza «nei sensi di cui in motivazione». Ne deriva un provvedimento che sospende gli atti gravati.
La differenza di trattamento fra colleghi muniti dello stesso accoglimento si spiega, senza mistero, con la diversa consistenza della posizione e con la diversa linea interpretativa degli Uffici. Chi era già in graduatoria e ha ottenuto soltanto il maggior punteggio conserva una presenza che l’Amministrazione considera probabilmente stabile: la riserva incide sulla posizione migliorata, non sull’esistenza stessa dell’iscrizione, e l’Ufficio convoca, tendenzialmente, con minore esitazione. Chi è entrato in elenco proprio grazie al computo dell’annualità militare ai fini della soglia di cui all’articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994 manifesta, invece, una presenza interamente provvisoria: è in quel caso che gli articoli 5, comma 4, e 12, comma 5, vengono eventualmente opposti come preclusione. Si aggiunga che i ricorrenti sono distribuiti fra più Uffici di ambito territoriale e che ciascun Ufficio legge la medesima formula con il proprio grado di cautela. Dove il dispositivo nulla dice sugli effetti contrattuali, la prassi più diffusa è volta a negare la proposta, salvo che il giudice l’abbia prevista espressamente.
Vi è un terzo passaggio. L’accesso agli incarichi passa dalla prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo a presentare l’istanza per la scelta delle sedi, secondo la scansione fissata dalla nota ministeriale protocollo n. 10009 del 15 aprile 2026, che rende disponibile quella funzione soltanto dopo la valutazione delle domande da parte degli Uffici provinciali. Se quella funzione non viene aperta all’inserito con riserva, la convocazione non può materialmente avvenire. Non manca, in quel caso, soltanto la proposta: manca l’anello della catena. Era proprio questo il pregiudizio descritto nei ricorsi, e resta questo il punto sul quale l’esecuzione dell’ordinanza potrebbe essere pretesa con precisione.
Quando due ricorrenti muniti del medesimo titolo ricevono trattamenti opposti, la questione non sta più nell’atto impugnato: sta nella sua attuazione. L’articolo 59 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prevede che, qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti in tutto o in parte, l’interessato possa chiedere al Tribunale, con istanza motivata e notificata alle altre parti, le opportune misure attuative. Il giudice esercita, in quella sede, i poteri propri del giudizio di ottemperanza. Prima di quel deposito conviene intimare, con diffida all’Ufficio Scolastico Regionale e all’Ufficio di ambito territoriale, l’esecuzione integrale dell’ordinanza, deducendo che la sospensione degli atti impugnati investe anche la clausola che nega la proposta di contratto, e documentando, ove accaduto, che colleghi con dispositivo identico siano stati convocati.
In via subordinata, e sempre nella medesima strategia, può valutarsi l’attesa della pubblica udienza finalizzata alla conferma o modifica della cautela concessa. Una precisazione è doverosa, per non alimentare attese che il bando non consente di nutrire. Anche ove l’esecuzione della misura cautelare fosse disposta in termini ritenuti pieni, l’immissione in ruolo resterebbe condizionata allo scioglimento favorevole della riserva, sottoposta a clausola risolutiva. Ciò che si potrebbe conquistare adesso è l’incarico a tempo determinato, cioè il servizio e il punteggio che al prossimo aggiornamento si porterebbe in dote.
Se ne ricava una regola pratica, valida oltre il caso di specie. Un’ordinanza che nessuno esegue non produce l’effetto che il ricorrente attende. Tradurla in convocazione richiede un atto tecnico, modulato sul singolo profilo, sulla singola provincia e sullo specifico incarico offerto o negato. È il passaggio che lo Studio legale Esposito Santonicola valuta posizione per posizione, perché in questa materia un’istanza generica non viene semplicemente respinta: consolida, contro l’interessato, proprio la prassi che si intende superare.
Le considerazioni che precedono riguardano il personale amministrativo, tecnico e ausiliario aspirante all’inserimento, o già inserito, nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994 per l’anno scolastico 2026/2027, che abbia ottenuto l’inserimento con riserva all’esito delle ordinanze cautelari del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio del 15 luglio 2026 e che non abbia ricevuto, o abbia visto negata, la proposta di contratto. Per l’esame della posizione individuale lo Studio è raggiungibile al numero WhatsApp 366 18 28 489, messaggio scritto o vocale.
La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale. Nessun esito processuale può essere garantito in anticipo. Le considerazioni svolte nella presente rubrica hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.