L’Adunanza plenaria: l’erroneo assorbimento dei motivi non rende nulla la sentenza e non impone il rinvio al T.A.R.
Con la sentenza n. 2 del 2026 il Consiglio di Stato circoscrive i casi di regressione del giudizio al primo grado.
STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA · CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA PLENARIA
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2 del 2026, ha fissato un principio destinato a incidere sull’intero contenzioso amministrativo: quando il giudice di primo grado omette di esaminare uno o più motivi di ricorso, la sua decisione non è affetta da nullità e non deve essere rinviata al Tribunale amministrativo regionale. È il Consiglio di Stato a decidere direttamente la controversia.
La questione era stata rimessa al massimo organo nomofilattico della giurisdizione amministrativa dalla Terza Sezione, nell’ambito del contenzioso sull’esame di abilitazione alla professione forense. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia aveva accolto i ricorsi di alcuni candidati non ammessi alle prove orali della sessione 2023, reputando insufficiente la motivazione del giudizio espressa in forma di voto numerico, e aveva così tralasciato l’esame delle restanti censure. Riformata in appello quella valutazione — in linea con l’orientamento già affermato dall’Adunanza plenaria nel 2017 e dalla Corte costituzionale nel 2011 — si poneva il problema di stabilire se l’omesso esame dei motivi imponesse la restituzione della causa al primo giudice.
L’Adunanza plenaria ha sciolto il nodo distinguendo nettamente il vizio di giudizio dal vizio formale della sentenza. L’erroneo assorbimento dei motivi costituisce un errore nell’esercizio del potere decisorio, emendabile in appello, e non una «nullità della sentenza» ai sensi dell’articolo 105 del codice del processo amministrativo. La rimessione al primo giudice resta rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, riservato ai soli casi in cui la sentenza difetti dei propri requisiti formali, tra i quali il difetto assoluto di motivazione, anche nella forma della cosiddetta «motivazione apparente», ossia tautologica, assertiva o avulsa dalla situazione concreta su cui verte la controversia.
«La pronuncia rafforza la natura rinnovatoria del giudizio d’appello e consolida il principio per cui le ipotesi di regressione al primo grado hanno carattere eccezionale e tassativo» — osserva lo Studio Legale Esposito Santonicola
Sul piano applicativo, la decisione conferma che l’onere di riproposizione previsto dall’articolo 101, comma 2, del codice del processo amministrativo grava sulla parte interessata e governa la devoluzione della causa al giudice d’appello, in coerenza con i valori di effettività della tutela e di ragionevole durata del processo. Enunciato il principio di diritto, l’Adunanza plenaria ha restituito gli atti alla Sezione rimettente per ogni ulteriore statuizione nel merito.
Lo Studio Legale Esposito Santonicola
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