La questione dei permessi retribuiti per il personale con contratto part-time, e in particolare per i lavoratori con rapporto verticale, solleva interrogativi che richiedono chiarezza e precisazione. In assenza di disposizioni specifiche nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) del settore scuola, l’orientamento fornito dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) assume un ruolo fondamentale.
Indice
La Normativa 🔖
L’ARAN, con un chiarimento datato 8 luglio 2004, ha offerto indicazioni preziose in merito alla gestione dei permessi retribuiti per situazioni analoghe nel contesto del CCNL Ministeri. Queste indicazioni sono state considerate applicabili, per analogia, anche al settore scolastico.
In base a questo chiarimento, emerge il principio della proporzionalità come elemento essenziale nel rapporto di lavoro a tempo parziale, indipendentemente dalla specifica tipologia di contratto adottata. Di conseguenza, il personale con contratto di lavoro part-time verticale ha diritto a un numero di giorni di permesso proporzionato alle giornate di lavoro effettuate nell’anno scolastico.
Il Calcolo 🧮
Per comprendere appieno l’applicazione di questa regola, un esempio pratico può risultare utile:
- Un dipendente a tempo pieno normalmente accumula 0,25 giorni di permesso al mese (3/12).
- Un dipendente in part-time verticale, con un orario di lavoro articolato su 3 giorni settimanali, accumulerà la metà di 0,25 giorni al mese, pari a 0,125 giorni. Quindi, per 12 mesi di servizio, maturerà 1,5 giorni di permesso (0,125 giorni x 12).
- Tuttavia, il numero di giorni di permesso può variare a seconda della distribuzione dell’orario di lavoro. Ad esempio, se il lavoratore in part-time svolgerà il suo lavoro su 5 giorni settimanali, concentrando la prestazione in 3 giorni, maturerà 1,8 giorni di permesso (i 3/5 di 0,25 giorni), che possono essere arrotondati a 2 giorni.
Ci auguriamo che con questi esempi, che servono a mettere in pratica come la regola della proporzionalità venga applicata ai 3 giorni di permesso retribuiti, aiutando (speriamo) chi legge a farsi rispettare e garantire un trattamento equo e conforme alla normativa vigente, evitando di conseguenza, le tante disparità che si applicano molte volte nel panorama scolastico, perché solo “il sapere” può renderci una comunità migliore e chi invece doma su chi non sa, sbaglia tutto, ricordiamocelo pertanto che “È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s’illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza”
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