Rinuncia al riconoscimento del titolo estero: strategie processuali per chi ha presentato istanza al MUR

A cura degli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro SantonicolaQUESITO/CONSULENZA INFORMATIVAGentili avvocati Esposito e Santonicola, sono un docente italiano che ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento in...

11 luglio 2025 08:52
Rinuncia al riconoscimento del titolo estero: strategie processuali per chi ha presentato istanza al MUR -
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A cura degli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola

QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA

Gentili avvocati Esposito e Santonicola, sono un docente italiano che ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento in Spagna nel 2022. Nel gennaio 2023, convinto che fosse l’ente competente – data la natura universitaria del mio titolo – ho presentato domanda di riconoscimento al MUR anziché al MIM. Sono venuto a conoscenza, attraverso le dichiarazioni del Ministro Valditara, che il MUR non ha alcuna competenza in materia.

Ad oggi non ho ricevuto alcuna comunicazione dal MUR, né di incompetenza né di trasferimento della pratica.

Vorrei accedere ai percorsi INDIRE previsti dal DL 71/2024, ma sono confuso sulla procedura di rinuncia da seguire.

Devo inviare la rinuncia al MIM anche se la mia domanda non è mai stata formalmente trasferita? E come posso tutelarmi rispetto al fatto che il MUR avrebbe potuto trasmettere d’ufficio la mia istanza all’autorità competente?

RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile docente,

La Sua situazione rappresenta un caso paradigmatico delle criticità generate, in passato, dalla confusione istituzionale in materia di riconoscimento dei titoli esteri.

Preliminarmente, è necessario evidenziare che il MUR, ricevuta la Sua istanza, avrebbe dovuto, a nostro parere, trasmettere gli atti all’organo ritenuto competente (MIM) per l’adozione del provvedimento finale.

Il principio dell’obbligo di trasmissione d’ufficio delle istanze presentate all’amministrazione incompetente trova fondamento, nell’ordinamento giuridico, attraverso una pluralità di fonti normative e nell’elaborazione giurisprudenziale che lo ha sviluppato come corollario dei principi generali dell’azione amministrativa.

Il primo riferimento normativo esplicito si rinviene nell’articolo 18-bis della legge 241 del 1990, che al comma 2 stabilisce che “nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento dell’istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell’ufficio competente”. Questa previsione presuppone implicitamente che l’ufficio incompetente trasmetta l’istanza a quello competente, altrimenti la norma sarebbe priva di significato pratico.

La giurisprudenza amministrativa ha sviluppato il principio secondo cui l’amministrazione che riceve un’istanza di propria incompetenza ha l’obbligo di trasmetterla d’ufficio all’amministrazione competente. Come chiarito dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (sentenza n. 1615 del 2024), “qualora la richiesta sia presentata ad un’articolazione periferica dell’amministrazione priva di competenza specifica, questa è tenuta a trasmettere immediatamente l’istanza all’ufficio competente dandone comunicazione all’interessato“. Tale principio, come evidenziato dalla stessa pronuncia, costituisce “espressione dei precetti costituzionali di pubblicità, trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa” e “si applica a maggior ragione quando l’istanza sia presentata ad un ufficio incompetente nell’ambito della stessa pubblica amministrazione”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (sentenza n. 1067 del 2024) ha precisato che “l’istanza presentata ad un ufficio incompetente dell’amministrazione non può essere rigettata per incompetenza, dovendo l’ufficio ricevente provvedere alla trasmissione della richiesta all’ufficio competente“. Questa affermazione trova conferma nella giurisprudenza che ha esteso il principio anche ai rapporti tra diverse amministrazioni, come evidenziato dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (Palermo sentenza n. 297 del 2021), secondo cui “qualora l’istanza di accesso sia presentata ad un’amministrazione diversa da quella competente, sussiste l’obbligo per l’amministrazione ricevente di trasmettere immediatamente la richiesta all’ufficio competente, dandone comunicazione all’interessato”.

Il fondamento teorico di questo obbligo si radica nei principi costituzionali di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione, nonché nei principi generali del procedimento amministrativo enunciati dall’articolo 1 della legge 241 del 1990.

Chiarito tanto, per quanto concerne la rinuncia, la nota ministeriale n. 21907/2025 prevede che questa debba essere inviata:

  • Via PEC all’indirizzo: [email protected];
  • Entro il 21 luglio 2025 (termine prorogato).

Nel Suo caso specifico, considerata l’anomalia procedurale, raccomando vivamente di:

  1. a)Inviare la rinuncia al MIM come destinatario principale, a mezzo P.E.C., specificando chiaramente:
  • La data di presentazione dell’istanza al MUR;
  • L’assenza di comunicazioni ricevute;
  • La richiesta di conferma dell’eventuale trasmissione d’ufficio.
  1. b)Mettere in copia conoscenza il MUR per:
  • Sollecitare riscontro sullo stato della pratica;
  • Documentare l’eventuale negligenza amministrativa;
  • Creare un “ponte procedurale” tra le due amministrazioni.

Agendo in tal modo si creerebbero i presupposti per una tutela legale, in caso di esclusione dai percorsi Indire, per violazione del principio del “Favor Partecipationis” e non solo…

 

ASSISTENZA LEGALE SPECIALIZZATA – LEGALI ESPOSITO SANTONICOLA

I docenti italiani con titolo di specializzazione conseguito all’estero che necessitano di tutela legale specializzata per:

  • Errori procedurali nella presentazione delle domande di riconoscimento (istanze presentate al MUR anziché al MIM);
  • Ricorsi al TAR contro dinieghi illegittimi di riconoscimento del titolo estero;
  • Assistenza nella procedura di rinuncia per l’accesso ai percorsi INDIRE ex art. 7 D.L. 71/2024;
  • Impugnazione delle esclusioni dai percorsi formativi INDIRE per criteri temporali ritenuti discriminatori;
  • Difesa nei contenziosi pendenti e valutazione strategica tra prosecuzione del ricorso o accesso ai percorsi alternativi;
  • Richieste di misure compensative non correttamente valutate dal MIM;

possono contattare direttamente i legali Esposito-Santonicola attraverso il canale WhatsApp al numero 366 18 28 489, mediante messaggi scritti o vocali.

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