SCUOLA – TFR/TFS, tutti i supplenti con almeno 15 giorni consecutivi di servizio devono ricevere il Trattamento di fine rapporto/servizio entro un anno

A Biella il giudice risarcisce una precaria di religione con oltre 1.000 euro più interessi

A cura di Redazione Redazione
08 maggio 2026 14:24
SCUOLA – TFR/TFS, tutti i supplenti con almeno 15 giorni consecutivi di servizio devono ricevere il Trattamento di fine rapporto/servizio entro un anno -
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“Tutti i docenti che hanno insegnato per almeno 15 giorni consecutivi hanno diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto dall’ente erogatore (INPS) decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro involontaria (scadenza di contratto a termine o pensionamento di vecchiaia)”, lo prevede “l’art. 3 l. 79/1997, come modificato dalla l. 147/1997”. A ricordarlo, con una sentenza-simbolo, è stato il Tribunale ordinario di Biella, il quale ha dato piena ragione ad una supplente di religione, difesa dai legali Anief, che aveva presentato ricorso perché a distanza di anni lamentava il fatto di “non aver ancora conseguito il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto per il servizio reso”, pari ad un “importo lordo di euro 1.012,97”.

Nella sentenza è stato evidenziato che “la resistente, pur non contestando il diritto della ricorrente a ricevere detto importo, né la quantificazione dello stesso indicata nel ricorso introduttivo, non dimostra di aver provveduto al relativo versamento nei termini previsti dalla legge”. Il giudice del lavoro ha stabilito che “la domanda deve pertanto trovare integrale accoglimento” e che “ai sensi dell’art. 91 c.p.c., l’ente resistente dovrà rifondere alla lavoratrice resistente le spese di lite”, consistenti in “€ 500,00 oltre accessori”.

“Ancora una volta – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – un nostro iscritto ottiene un risultato importante, grazie alla sapiente conduzione difensiva dei nostri legali Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci, Walter Miceli e Nicola Zampieri. Il trattamento di fine rapporto o servizio, ricordo che è un diritto del lavoratore, che non può essere procrastinato nel tempo e assegnato quando fa comodo all’amministrazione. Il lavoratore ha diritto a percepire la somma entro 12 mesi? Così deve essere. Punto. L’unica eccezione vale, ricordo, per chi ha presentato le dimissioni volontarie ed in questi casi il termine di assegnazione della somma può essere raddoppiato. Passato il termine – conclude Pacifico – consigliamo i docenti interessati a sollecitare l’amministrazione inadempiente tramite apposito ricorso”.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI BIELLA

P.Q.M.

La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide:

1) Condanna INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE a versare ad

XXXXX XXXX a titolo di trattamento di fine rapporto l’importo di € 1.012,97, oltre interessi dal

30 settembre 2025 al saldo effettivo;

2) Condanna INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE a rifondere ad

XXXXX XXXX le spese di lite, pari a € 500,00, oltre spese generali, IVA, CPA, con

distrazione in favore dei procuratori;

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

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Biella, 06/05/2026

la giudice

Tutti i docenti interessati ad avere chiarimenti su come procedere con il ricorso (gratuito per gli iscritti) finalizzato all’ottenimento del TFR/TFS in tempi congrui possono visitare la sezione internet del sindacato e collegarsi con la pagina apposita.

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