Abuso di contratti a termine, la Corte di Cassazione conferma diritto al risarcimento per una docente di religione cattolica
Anief: “deve fare riflettere sulla situazione della supplentite in Italia”
Walter Miceli, avvocato della rete dei legali Anief, è intervenuto all’interno della trasmissione “Diritto in cattedra” per parlare della sentenza n. 30779/2025 della Corte di Cassazione pubblicata il 23 novembre sul ricorso del Ministero dell’Istruzione contro una decisione della Corte d’Appello di Perugia.
La Corte di Cassazione si è espressa: “un concorso straordinario e riservato ai precari non sana la situazione di abuso di contratti a termine oltre i 36 mesi, il docente precario ha diritto a un risarcimento. Questo consentirà di intraprendere altre azioni legali. È importante perché ci permette di fare il punto sulla situazione del precariato in Italia” ha detto l’avvocato Miceli. Per rivedere la diretta, cliccare qui.
Come riporta Orizzonte scuola, “la Suprema Corte ha confermato il diritto al risarcimento per una docente di religione cattolica che aveva subito una reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato oltre il limite dei 36 mesi. La pronuncia assume un rilievo che va oltre la categoria degli insegnanti IRC e stabilisce un principio generale applicabile a tutti i precari della pubblica amministrazione. La sentenza riconosce l’illegittimità della successione di contratti a termine quando questi vengono utilizzati per coprire esigenze strutturali e permanenti. Il danno subito dal lavoratore precario deve essere risarcito attraverso un’indennità economica che la giurisprudenza quantifica in genere tra le 2,5 e le 5 mensilità della retribuzione di riferimento. La decisione della Cassazione estende ai docenti IRC un principio già consolidato nella giurisprudenza in materia di abuso del contratto a termine nella scuola”.
La Cassazione ha chiarito che “i concorsi riservati, pur articolati per titoli ed esami, non sono idonei a eliminare l’illegittimità della reiterazione dei contratti, poiché offrono al lavoratore precario soltanto una mera chance di stabilizzazione”. La Corte ha spiegato che un concorso offre solo una possibilità e non un diritto di assunzione. L’esito dipende dalla valutazione dei titoli, dalle prove selettive e dal numero dei posti disponibili.
L’abuso del contratto a termine rappresenta un fatto già compiuto che ha prodotto un danno al lavoratore. La reiterazione illegittima ha già causato anni di precarietà, mancata stabilità lavorativa e limitazioni alla progressione economica. La semplice prospettiva di una possibile assunzione futura non rimuove la situazione di precarietà che costituisce la base del danno risarcibile. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non può utilizzare i concorsi riservati come strumento per sanare un illecito già verificato.
La sentenza produce effetti che vanno oltre i docenti IRC e può essere invocata da tutti i lavoratori precari della scuola che abbiano maturato più di 36 mesi di servizio con contratti a tempo determinato. La Cassazione ha precisato che né il concorso previsto dal Decreto-Legge n. 126/2019, attuato con DM n. 9/2024, né la successiva immissione in ruolo possono determinare la perdita del diritto al risarcimento. I docenti assunti a tempo indeterminato conservano pienamente il diritto al risarcimento del danno per l’abuso subito durante gli anni di precariato.