Aggiornamento della rubrica settimanale a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola
Ferie non godute dei docenti precari: l’invito generico non basta a ridurre l’indennità sostitutiva. I requisiti dell’avviso del dirigente dopo la Cassazione e il decreto-legge n. 144/2026
IL QUESITO
Gentili Avvocati, sono docente a tempo determinato in un istituto di istruzione secondaria superiore. Da due anni scolastici la segreteria diffonde al personale precario una comunicazione che sollecita a chiedere le ferie, avvertendo che, in mancanza, saremo collocati in ferie d’ufficio; il testo, rivolto indistintamente a tutti, non mi è stato indirizzato personalmente né consegnato a mani. In passato si trattava di un invito generico e piuttosto blando. Quest’anno, invece, è arrivata una circolare più strutturata, intitolata «invito formale alla fruizione delle ferie», che richiama il decreto-legge n. 144 del 2026 e le sentenze della Cassazione del maggio 2026 e avverte espressamente che chi non chiede le ferie perde l’indennità sostitutiva alla cessazione del contratto. Vorrei sapere se la natura collettiva e impersonale di queste comunicazioni mi consenta di ottenere il pagamento delle ferie non godute e se la risposta cambi tra gli anni passati e l’anno in corso.
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile Professoressa, gentile Professore,
la questione che ci viene sottoposta esige anzitutto una precisazione sul tipo di contratto. Le regole illustrate riguardano i supplenti brevi e saltuari e i docenti con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, fissato al 30 giugno, che sono i destinatari del regime speciale. Il supplente annuale, il cui contratto scade il 31 agosto, può godere delle ferie nei mesi di luglio e agosto, come ha ricordato la stessa Cassazione, e per lui la monetizzazione si pone in termini diversi.
Occorre poi intendere con esattezza che cosa si possa pretendere. L’indennità non copre i giorni di sospensione compresi tra l’inizio e la fine delle lezioni, come le vacanze natalizie e pasquali, perché in quei giorni la fruizione è consentita dalla legge e, secondo la Cassazione, non occorre alcun avviso del dirigente. Ciò non significa che il docente sia stato collocato in ferie d’ufficio, ipotesi che la Corte ha escluso; significa che quei giorni, se non chiesti, non si convertono in denaro. L’indennità riguarda la differenza fra i giorni di ferie maturati e quei giorni di sospensione, e su di essa incide il periodo che va dal termine delle lezioni al 30 giugno. La scuola può ridurre la somma da pagare, facendo valere i giorni liberi di quel periodo, soltanto se il dirigente abbia reso un’espressa comunicazione sulla «possibilità o meno di godere delle ferie», accompagnata dall’avvertimento delle conseguenze.
Per gli anni passati, la comunicazione che Lei descrive non sembra rispondere a questo modello. Proveniva, secondo quanto riferisce, dalla segreteria, e dunque, salvo che risulti sottoscritta dal dirigente o comunque a lui riferibile, non è l’atto del soggetto competente. Se, come lascia intendere la Sua esposizione, si limitava a preannunciare il collocamento in ferie d’ufficio, mancava proprio dell’avviso della perdita: quel preannuncio ne è anzi l’opposto, perché lascia credere che a risolvere la questione provvederà la scuola, attraverso un meccanismo che le norme di settore, per la Cassazione, non prevedono. Se poi non indicava, per il mese di giugno, i giorni liberi da scrutini, esami e impegni collegiali, non metteva il docente in condizione di sapere quando le ferie potessero essere godute. Ove i documenti confermino questa ricostruzione, il diritto all’indennità per i giorni di differenza di quegli anni resta azionabile davanti al giudice del lavoro. Il diritto sorge al termine di ciascun anno scolastico o dell’ultimo contratto, ed è da quel momento che decorre la prescrizione secondo la regola generale dell’art. 2935 c.c.. Poiché la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore (art. 2943, quarto comma, c.c.), conviene inviare senza indugio una richiesta scritta di pagamento; la verifica dei termini va compiuta anno per anno.
Per l’anno in corso il quadro cambia, con due cautele. Sul piano temporale, la nuova disciplina dell’art. 5, comma 8, si applica soltanto alle ferie maturate dopo il 7 ottobre 2026, sicché per quelle maturate dall’inizio del contratto fino a quella data continuano a valere i principi giurisprudenziali, i quali comunque esigono, per il periodo successivo al termine delle lezioni, l’avviso del dirigente. Sul piano sostanziale, contano il contenuto della circolare e la prova della sua conoscenza, non il titolo o i richiami che contiene. Un atto del dirigente, diffuso in tempo utile, che indichi i periodi nei quali le ferie possano essere chieste e il termine per farlo, distingua per il mese di giugno i giorni impegnati da scrutini ed esami da quelli liberi e avverta espressamente della perdita consentirà alla scuola di sostenere che la mancata domanda sia stata una scelta consapevole. Il termine non è un dettaglio: già una pronuncia del 2024, richiamata dalla sentenza n. 16525, descriveva l’invito come sollecitazione a fruire delle ferie entro una data determinata. Resterà comunque dovuta l’indennità per i giorni nei quali la fruizione sia stata impedita da impegni di servizio, e l’onere della prova graverà sempre sul datore di lavoro. Un avvertimento generico, secondo cui chi non chiede le ferie perde l’indennità, privo dell’indicazione dei giorni realmente disponibili, offre invece all’amministrazione una base assai più fragile.
La forma collettiva, da sola, non è decisiva. La nuova norma parla di invito rivolto al «personale», e né la Corte di giustizia né la Cassazione, nelle pronunce esaminate, esigono una lettera individuale: pretendono che il lavoratore sia informato in modo accurato e tempestivo e che il datore di lavoro sia in grado di dimostrarlo. Le circolari impersonali sono dunque vulnerabili sul terreno della prova. La pubblicazione sul registro elettronico con presa visione tracciata può, a nostro avviso, bastare, mentre difficilmente la scuola potrà opporre una circolare di settembre al supplente nominato a novembre, al quale nessuno l’abbia comunicata.
Resta un interrogativo nuovo, che riguarda le ferie maturate dopo il 7 ottobre 2026. La regola per cui i giorni di sospensione durante le lezioni non richiedono alcun avviso è stata affermata dalla Cassazione nel vigore del vecchio testo, quando la legge e il calendario regionale apparivano un’informazione sufficiente. Oggi l’ultimo periodo del comma, rimasto immutato, sottrae alla disciplina generale soltanto i giorni eccedenti, sicché per quelli in cui la fruizione è consentita si applica una regola che esige l’invito formale e addossa la prova al datore di lavoro. Se ne può trarre, a nostro giudizio, un argomento serio per estendere l’invito anche ai giorni di sospensione, su una questione che la giurisprudenza non ha ancora avuto occasione di esaminare.
In concreto, la verifica decisiva riguarda, per ciascun anno, il testo esatto delle comunicazioni, la loro paternità e la loro modalità di diffusione, da leggere insieme ai contratti, ai calendari scolastici regionali e al piano delle attività di giugno. Per l’anno in corso, se la circolare indica giorni liberi nel periodo successivo al termine delle lezioni, è opportuno presentare per iscritto la domanda di ferie e conservare l’eventuale diniego motivato da esigenze di servizio.
Per qualunque approfondimento individuale della propria posizione giuridica, lo Studio Legale Esposito Santonicola rimane a disposizione dei docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche e dei docenti supplenti brevi e saltuari tramite messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 18 28 489. La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale. Nessun esito processuale può essere garantito in anticipo. Le considerazioni svolte nella presente rubrica hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.
Ulteriori informazioni sull’iniziativa dello Studio sono disponibili nella sezione dedicata del sito scuolalex.it: https://scuolalex.it/proposta-di-ricorso-al-giudice-del-lavoro-per-il-recupero-delle-spettanze-economiche-per-le-ferie-non-godute/