Approvata legge sul Consenso Informato Preventivo nella Scuola 4 giugno 2026

Le Associazioni firmatarie di questo comunicato, in rappresentanza di famiglie, docenti e scuole hanno appreso con soddisfazione l’approvazione definitiva della legge presentata e voluta dal Ministro Valditara

A cura di Redazione Redazione
06 giugno 2026 09:58
Approvata legge sul Consenso Informato Preventivo nella Scuola 4 giugno 2026 -
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4 giugno 2026. Le Associazioni firmatarie di questo comunicato, in rappresentanza di famiglie, docenti e scuole hanno appreso con soddisfazione l’approvazione definitiva della legge presentata e voluta dal Ministro Valditara ed esprimono piena condivisione per l’introduzione del consenso informato preventivo.

Il dispositivo è semplice e chiaro: “Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità”, chiede alle scuole un’altrettanta semplice e chiara applicazione sia per le attività curricolari (comma 1), sia quelle extracurricolari (comma 2), sia per le attività di ampliamento dell’offerta formativa (comma 3) prevedendo che le famiglie devono poter visionare il materiale didattico previsto e ricevere una richiesta di consenso che spieghi in modo trasparente finalità, obiettivi, contenuti, modalità dell’attività ed eventuale presenza di esperti esterni il cui coinvolgimento è regolamentato dall’art. 2, consenso che deve essere sempre e solo rilasciato in forma scritta.

Valutano positivamente quanto prescritto per la scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, in quanto rafforza nella sua applicazione “la domanda e le attese espresse dalle famiglie” in conformità sia alle norme già vigenti, come il DPR 275/1999, sia nel rispetto delle Indicazioni Nazionali (come previsto dal comma 5).

Auspicano inoltre che il Ministero attivi un attento monitoraggio affinché le scuole applichino correttamente la norma approvata, ricordando che la loro importane autonomia non può superare le norme, ma deve essere applicata nel loro rispetto, in quanto l’autonomia scolastica non valorizza solo la libertà di insegnamento, ma anche la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie in ogni grado di scuola come dettato dall’art. 21 della legge 59 – 1997, comma 9.

Ribadiscono che il coinvolgimento consapevole e condiviso dei genitori, unici ad avere il diritto all’istruzione e educazione dei figli come previsto dall’art. 30 della costituzione, è determinante per un apprendimento significativo, soprattutto in una scuola che vuole educare all’empatia, alla conoscenza reciproca tra bambini e bambine e alla costruzione di relazioni corrette e rispettose.

Referente: Cps 3663512342

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