Cambio di nomina del personale ATA per supplenza più lunga a minore impegno orario: Cosa dice il nuovo contratto
Con l’entrata in vigore del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, firmato il 18 gennaio 2024, vengono chiarite in modo esplicito le condizioni in cui il personale ATA può accettare un nuovo incarico di supplenza


Con l’entrata in vigore del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, firmato il 18 gennaio 2024, vengono chiarite in modo esplicito le condizioni in cui il personale ATA può accettare un nuovo incarico di supplenza più lungo, anche se con un numero inferiore di ore settimanali, rispetto a quello precedentemente conferito.
Riferimento Normativo
L’articolo di riferimento è il nuovo comma 10 dell’art. 59 del CCNL 2007, come modificato dal contratto 2019-2021:
“Nel caso in cui l’aspirante abbia ottenuto una supplenza temporanea, lo stesso può accettare, da altra istituzione scolastica, una supplenza fino al termine delle attività didattiche o al 30 giugno o al 31 agosto, anche se con un numero minore di ore settimanali, rispetto a quella già conferita.”
Cosa significa in pratica
Fino al contratto precedente, il personale ATA non poteva lasciare una supplenza già accettata per un’altra con meno ore, anche se di durata maggiore. Ora, invece:
È possibile lasciare una supplenza breve (ad esempio di 10 giorni, 1 mese, ecc.)
Per accettare una supplenza più lunga (fino al 30 giugno o 31 agosto)
Anche se questa ha meno ore settimanali (es. da 36h si passa a 18h)
Esempio pratico
Un collaboratore scolastico ha una supplenza breve di 36 ore settimanali fino al 10 ottobre. Gli viene offerta una nuova supplenza di 18 ore settimanali fino al 30 giugno. In base al nuovo contratto, può accettare il nuovo incarico, lasciando il precedente.
Finalità della norma
La modifica contrattuale tutela il diritto dei lavoratori ATA a ottenere un incarico più stabile e prolungato, incentivando la copertura delle supplenze annuali e semplificando la gestione delle nomine.
Indicazioni per le segreterie
Le segreterie scolastiche dovranno:
Verificare la durata e l’orario dei contratti esistenti e proposti
Applicare la norma in modo coerente e trasparente
Gestire il subentro senza penalizzazioni per l’istituto o l’aspirante
Questa novità rappresenta un passo avanti nella valorizzazione del personale ATA, garantendo maggiore flessibilità e continuità lavorativa. È importante che le istituzioni scolastiche applichino correttamente questa disposizione per favorire incarichi più stabili e congrui con le esigenze dei lavoratori.
Fonti:
CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, art. 59, comma 10 (come modificato)