Carta docente ai precari? Consiglio di Stato e Cassazione hanno detto sì, dal tribunale del lavoro di Venezia un’altra sentenza favorevole
1.500 euro all’insegnante difeso da Anief
Sulla Carta Docente da dare anche ai precari il Consiglio di Stato non ha avuto dubbi: è discriminante escludere i supplenti. Partendo da questo principio, sancito in una importante aula di giustizia, il giudice del lavoro di Venezia ha risposto positivamente all’istanza presentata dai legali Anief in difesa di un insegnante che ha svolto tre supplenze annuali tra il 2022 e il 2025 senza vedersi assegnare la card utile ad aggiornarsi professionalmente.
Nella sentenza, il giudice ha scritto che “la previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (v. sentenza 1842/2022), venendo a creare un’ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione.
“Un tale sistema – afferma il C. di St. - collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese
dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”. Ricorrerebbe in particolare un contrasto “con l’esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
“Ed il paradosso – continua il Consiglio di Stato - è ancora più evidente sol che si consideri che il sistema, che pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente dandogli gli strumenti per ottemperarvi, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla”.
Il giudice del lavoro di Venezia ha quindi aggiunto che “il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. – come ancora puntualizzato dal C. di Stato – può essere superato mediante un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1, commi 121 ss., legge cit.: mancando nella specie una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria, che agli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento pone a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato”.
Infine, lo stesso giudice ha evidenziato che anche la Cassazione sul tema è stata chiara: “Si ricorda, a questo proposito, che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (v. Cass., n. 31149/2019)”.
LE CONCLUSIONI DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
pqm contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. dichiara il diritto della ricorrente per gli aa.ss. azionati al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, usufruendo dell’importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica”, e condanna il Ministero dell’Istruzione all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne il godimento;
2. condanna il medesimo Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto di accessori di legge, in euro 1.000,00 , oltre a CU se versato e con distrazione a favore del difensore anticipatario se richiesta.
Così deciso in Venezia, 27.1.2026
Il Giudice
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