Congedo straordinario e Legge 104

Il caso limite del docente di ruolo con la madre con disabilità grave e il padre centenario: chiesta una valutazione più aderente alla realtà familiare

A cura di Redazione Redazione
22 agosto 2026 10:36
Congedo straordinario e Legge 104 -
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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione delle istituzioni su una criticità che investe la tutela delle persone con disabilità grave e che, nel comparto scuola, può assumere conseguenze particolarmente rilevanti quando la distanza della sede di servizio si intreccia con responsabilità familiari non concretamente trasferibili ad altri. La questione riguarda la capacità della disciplina sul congedo straordinario di misurarsi con situazioni eccezionali nelle quali il rispetto formale delle condizioni previste rischia di non corrispondere pienamente alla realtà dell’assistenza.

Emblematico, in questa prospettiva, è il caso di un docente di ruolo la cui madre sia riconosciuta in condizione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992 e viva con il marito centenario. Il padre, pur avendo raggiunto i cento anni, non presenta una condizione formalmente riconducibile alle ipotesi che consentono al figlio di subentrare nell’accesso al congedo straordinario. Il docente rappresenta, tuttavia, l’unico familiare presente sul territorio e l’unico riferimento concreto sul quale i genitori possono fare affidamento.

La situazione assume contorni ancora più problematici qualora la sede scolastica del figlio si trovi a circa mille chilometri dalla loro abitazione. In assenza della possibilità di usufruire del congedo, il docente sarebbe tenuto a raggiungere la sede di servizio, mentre la madre con disabilità grave rimarrebbe con il coniuge centenario, senza altri familiari nelle vicinanze ai quali poter fare riferimento.

È proprio in questa sovrapposizione tra fragilità familiare, obblighi professionali e distanza geografica che emerge una situazione difficilmente riconducibile alla sola dimensione formale. L’età di cento anni non può essere automaticamente equiparata a invalidità o incapacità, né sarebbe corretto introdurre una presunzione fondata esclusivamente sul dato anagrafico. Allo stesso tempo, appare difficile considerare del tutto irrilevante una condizione anagrafica tanto eccezionale quando occorre valutare la concreta possibilità di assicurare assistenza continuativa a un coniuge con disabilità grave.

La questione non riguarda, pertanto, l’introduzione di automatismi legati all’età, ma l’esigenza di considerare la situazione familiare nella sua effettiva realtà. La disabilità grave della madre, l’età centenaria del padre, l’assenza di altri familiari sul territorio e una sede di servizio distante mille chilometri concorrono a delineare una condizione che meriterebbe una valutazione complessiva e individuale.

Nel comparto scolastico il problema assume una rilevanza specifica. Docenti e personale ATA possono essere chiamati a prestare servizio molto lontano dalla propria residenza e dai luoghi nei quali vivono i familiari. Quando alla distanza si aggiungono responsabilità assistenziali che non possono concretamente essere affidate ad altri, l’organizzazione del lavoro incide direttamente sulla possibilità di garantire una presenza accanto alle persone fragili.

Il CNDDU considera pertanto difficilmente ragionevole una situazione nella quale l’unico figlio disponibile possa essere costretto ad allontanarsi di circa mille chilometri per raggiungere la propria sede scolastica, mentre la madre con disabilità grave rimane con il coniuge centenario e senza una rete familiare di prossimità. In circostanze di questo tipo, la necessaria certezza delle regole dovrebbe poter essere accompagnata da un accertamento rigoroso della concreta realtà assistenziale.

Non si tratta di indebolire i requisiti previsti per l’accesso al congedo straordinario, ma di verificare se l’attuale disciplina disponga di strumenti adeguati per affrontare situazioni manifestamente eccezionali. Una valutazione individuale, fondata su criteri oggettivi e verificabili, consentirebbe di evitare sia automatismi collegati all’età sia il rischio opposto di non attribuire alcun rilievo a condizioni familiari che incidono concretamente sulla possibilità di prestare assistenza.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani auspica pertanto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS e il Parlamento approfondiscano la questione, verificando l’adeguatezza dell’attuale disciplina rispetto a casi caratterizzati da una particolare ed evidente complessità familiare.

Una normativa destinata a sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie deve saper coniugare certezza giuridica ed effettività della protezione. Nel mondo della scuola, istituzionalmente impegnato nella promozione dell’inclusione, della solidarietà e della dignità della persona, tale esigenza assume un significato ancora più rilevante.

Il CNDDU ritiene che la qualità di un sistema di tutela si misuri anche nella capacità di riconoscere le situazioni eccezionali senza trasformarle in privilegi e senza lasciare prive di risposta le persone che ne sopportano concretamente le conseguenze. È su questo equilibrio che il Coordinamento invita le istituzioni competenti ad avviare una riflessione responsabile.

Prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU

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