Consigli di classe e GLO da autobus e automobili
La riservatezza degli studenti non può essere subordinata alla comodità dei collegamenti telematici
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani considera particolarmente gravi le segnalazioni relative a insegnanti che parteciperebbero a consigli di classe, Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) e collegi dei docenti collegandosi da autobus, automobili e ambienti nei quali non risultano garantite adeguate condizioni di riservatezza. Qualora confermate, tali situazioni evidenzierebbero comportamenti difficilmente conciliabili con gli obblighi professionali e con la normativa sulla protezione dei dati personali, sollevando interrogativi anche sulle responsabilità organizzative delle istituzioni scolastiche. Le riunioni collegiali non possono essere assimilate a comuni conversazioni a distanza. Nei consigli di classe vengono esaminate situazioni individuali, difficoltà di apprendimento e circostanze familiari; nei GLO il confronto coinvolge anche informazioni relative alla salute e alla disabilità degli studenti. La possibilità che tali contenuti vengano ascoltati da persone estranee non rappresenta un inconveniente marginale, ma un rischio concreto che deve essere prevenuto. La disponibilità di una connessione internet non rende automaticamente idoneo qualsiasi luogo allo svolgimento di attività istituzionali riservate. Il quadro normativo è già sufficientemente chiaro nei suoi principi fondamentali. Gli articoli 5 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 impongono il rispetto della riservatezza e l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, mentre gli articoli 29 e 32, paragrafo 4, vincolano le persone autorizzate al trattamento al rispetto delle istruzioni ricevute. L'articolo 44, comma 6, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 disciplina la possibilità di svolgere a distanza determinate attività collegiali. La nota ministeriale n. 3803 del 30 giugno 2026 ha inoltre definito requisiti tecnico-organizzativi per le sedute deliberative telematiche, riguardanti l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza degli accessi, la regolarità delle votazioni e la protezione delle informazioni. Rimane tuttavia una criticità significativa: le disposizioni ministeriali, pur dettagliate sugli aspetti tecnologici e procedurali, non individuano espressamente requisiti ambientali uniformi per i luoghi di collegamento. L'assenza di un divieto specifico di partecipazione da mezzi pubblici o spazi condivisi non può però essere interpretata come un'autorizzazione a trattare informazioni riservate in condizioni che ne consentano la conoscenza da parte di soggetti non legittimati. La delicatezza della materia trova ulteriore conferma nel provvedimento n. 64 del 29 gennaio 2026, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha accertato l'illiceità della pubblicazione di nominativi di studenti associati alle convocazioni dei rispettivi GLO, in quanto informazioni idonee a rivelare condizioni relative alla disabilità. Se persino un riferimento organizzativo può compromettere la riservatezza, risulta ancora più necessario garantire che le discussioni collegiali non siano esposte all'ascolto di estranei. Il CNDDU ritiene che la questione non possa essere risolta attraverso generici richiami alla prudenza individuale. I docenti devono rispettare gli obblighi connessi alla funzione esercitata, mentre i dirigenti scolastici sono chiamati, nell'ambito delle proprie competenze, a predisporre istruzioni adeguate e ad affrontare eventuali situazioni incompatibili con la riservatezza. Le difficoltà di spostamento o la successione ravvicinata degli impegni non possono giustificare condizioni di partecipazione inadeguate, ma richiedono soluzioni organizzative coerenti con la normativa. Si chiede pertanto alle istituzioni scolastiche di verificare i regolamenti vigenti e introdurre, ove necessario, disposizioni esplicite sull'idoneità degli ambienti di collegamento, con il coinvolgimento del Responsabile della protezione dei dati. Al Ministero dell'Istruzione e del Merito si sollecita un'integrazione delle indicazioni già emanate, affinché ai requisiti di sicurezza digitale si affianchino criteri operativi chiari sulle condizioni ambientali delle riunioni. La contraddizione è evidente: non è coerente imporre credenziali individuali, identificazione dei partecipanti, protezione dei documenti e tracciabilità delle operazioni, per poi tollerare che le stesse informazioni possano essere ascoltate da estranei su un autobus o in un altro ambiente non riservato. Una piattaforma tecnologicamente sicura non garantisce, da sola, la sicurezza del trattamento se il contesto nel quale viene utilizzata espone le comunicazioni a soggetti non autorizzati. La questione assume un rilievo ancora maggiore quando comportamenti impropri, anziché essere tempestivamente affrontati, rischiano di trasformarsi in consuetudini organizzative. La ripetizione di una prassi non ne determina la legittimità, così come l'assenza di violazioni formalmente accertate non dimostra l'adeguatezza delle misure adottate. Il principio di responsabilizzazione previsto dal Regolamento europeo richiede di prevenire i rischi ragionevolmente prevedibili, non di attendere che una divulgazione indebita produca conseguenze documentabili. Il CNDDU ritiene quindi indispensabile superare una concezione meramente formale della sicurezza delle riunioni telematiche. La protezione dei dati non può essere rigorosa nella gestione degli archivi e diventare discrezionale nel momento in cui le informazioni vengono discusse. Se le disposizioni sulla riservatezza devono conservare un'effettiva capacità di tutela, devono incidere sulle modalità concrete di partecipazione e sulle responsabilità di chi organizza e prende parte alle sedute. Diversamente, il rischio è quello di costruire un sistema formalmente conforme alle prescrizioni tecniche, ma incapace di prevenire proprio quelle situazioni di esposizione delle informazioni che la normativa intende evitare. prof. Romano Pesavento Presidente CNDDU