Contratti a termine nella scuola: il Tribunale di Napoli riconosce il risarcimento conseguente all'abuso dei contratti a termine per supplenze reiterate oltre i 36 mesi e condanna il Ministero all’indennizzo in favore della ricorrente

La sentenza n. 6335/2026 riconosce l'illegittima reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico e accoglie il ricorso promosso dall'avvocato Carlo Cutrignelli

29 giugno 2026 11:05
Contratti a termine nella scuola: il Tribunale di Napoli riconosce il risarcimento conseguente all'abuso dei contratti a termine per supplenze reiterate oltre i 36 mesi e condanna il Ministero all’indennizzo in favore della ricorrente - Avvocato Carlo Cutrignelli
Avvocato Carlo Cutrignelli
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Con la sentenza n. 6335/2026, pubblicata il 23 giugno 2026, il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, ha riconosciuto nel caso di specie l’uso distorto delle supplenze fino al termine delle attività didattiche reiterate oltre i 36 mesi, in conformità a quanto recentemente ribadito dalla pronuncia della Corte di Cassazione del 19/08/2025, richiamando altresì la consolidata giurisprudenza eurounitaria sulla temporaneità dell’esigenza nel settore scolastico, condannando di fatto il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della docente di un’indennità pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione. La vicenda riguarda una docente di scuola primaria, rappresentata e assistita in giudizio dall'avvocato Carlo Cutrignelli, e offre un nuovo contributo al tema della tutela del personale precario della scuola pubblica.

Una continuità lavorativa coperta da contratti temporanei Il caso esaminato nasce da una fattispecie concreta in cui si è effettivamente configurato un abuso determinato da una successione di incarichi a tempo determinato conferiti per più anni scolastici, con scadenza al termine delle attività didattiche. Pur nel rispetto della riservatezza della lavoratrice, il dato centrale emerso nel giudizio riguarda la continuità del servizio prestato e il superamento del limite previsto per l'utilizzo dei contratti a termine. Secondo quanto accertato dal Tribunale, il ricorso alle supplenze non risultava adeguatamente giustificato da esigenze meramente occasionali o transitorie, ma sintomatico di un abusivo ricorso al contratto a termine per il soddisfacimento di esigenze stabili e durevoli per inadeguatezza dell’organico previsionale. La reiterazione degli incarichi ha, quindi, assunto rilievo sotto il profilo dell'abuso del contratto a tempo determinato. • Gli incarichi si sono succeduti nel tempo in modo continuativo e nell'ambito della stessa classe di concorso, in assenza di esigenze sostitutive di altro docente. • È stato accertato il superamento del limite dei 36 mesi previsto come tetto massimo per l’utilizzo dei contratti a termine ai fini del conferimento di incarichi di supplenza. Il quadro giuridico La pronuncia si colloca nel più ampio contesto delle norme che regolano il lavoro a termine nel pubblico impiego e, in particolare, delle tutele previste quando il ricorso a contratti temporanei si protrae oltre i limiti consentiti dalla normativa eurounitaria.

Il riferimento normativo principale è da rinvenirsi nell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal Decreto-legge n. 131/2024, che disciplina anche i criteri per la determinazione dell'indennità dovuta nei casi di abuso dei contratti a tempo determinato, determinati dall’utilizzo illegittimo di supplenze reiterate oltre il limite temporale di 36 mesi. La normativa prevede un'indennità onnicomprensiva compresa tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del T.F.R., da determinare in relazione alla gravità della violazione e alla durata del rapporto. La decisione Pertanto, in accoglimento del ricorso, il Tribunale ha disposto: • la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di un'indennità onnicomprensiva pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del T.F.R., oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi. La sentenza conferma l'importanza di un utilizzo corretto dei contratti a tempo determinato nel settore scolastico e ribadisce l’operatività delle più ampie forme di tutela volte a contrastare il lavoro precario. La decisione emessa in favore della docente, assistita dall'avvocato Carlo Cutrignelli, si inserisce nel percorso di rafforzamento degli strumenti di tutela per i lavoratori della scuola costretti per anni a subire illegittimamente le condizioni sfavorevoli di una precarietà strutturale.

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