Dirigenti scolastici 2026/27: riservato contro ordinario. Cosa sta succedendo davvero
Dirigenti scolastici 2026/27: riservato vs ordinario, chi ha davvero ragione e cosa rischia il sistema
Il reclutamento dei dirigenti scolastici per il prossimo anno scolastico è diventato un campo di battaglia. Da un lato i vincitori della procedura riservata (DM 107/2023), dall'altro i vincitori del concorso ordinario (DDG 2788/2023): due platee, due letture opposte della normativa, un solo contingente di posti. Il conflitto è aperto, i ricorsi sono già nell'aria, e il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha ancora detto una parola chiara.
Chi sono i contendenti
I vincitori del concorso ordinario hanno superato una selezione competitiva, con posti definiti a bando e criteri meritocratici standard. Attendono l'immissione in ruolo convinti di trovarsi nel canale fisiologico di accesso alla dirigenza, quello che il pubblico impiego, per principio consolidato, considera prioritario.
I vincitori della procedura riservata vengono da una storia più lunga e più tortuosa. Il concorso del 2017 si è trascinato per anni tra contenziosi, ricorsi, misure cautelari e sentenze controverse. Il DM 107/2023 ha creato per loro una procedura ad hoc, formalmente nuova ma sostanzialmente compensativa: non una selezione tra i migliori, ma una sanatoria selettiva destinata a chiudere un contenzioso diventato ingestibile. Gli idonei risultanti, circa 1.500-1.600, attendono ancora di essere assorbiti per intero.
Il nodo normativo: due parole che cambiano tutto
Al centro dello scontro c'è la ripartizione del contingente annuale di assunzioni tra i due canali. Il sistema prevede una quota del 60% all'ordinario e "fino al 40%" al riservato. I riservisti rivendicano l'applicazione piena di quella quota. I vincitori dell'ordinario sostengono che il canale principale debba restare prioritario, anche alla luce degli squilibri degli anni precedenti, nel 2024, secondo i dati circolanti, i 519 posti disponibili sarebbero andati interamente alla procedura straordinaria.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha eliminato il meccanismo delle cosiddette "restituzioni", cioè l'obbligo di compensare negli anni successivi gli eventuali squilibri tra le due procedure. I riservisti leggono questa norma come un azzeramento del passato: si applica il 60/40 puro, senza recuperi. I vincitori dell'ordinario sostengono invece che l'equilibrio complessivo non possa essere ignorato solo perché una norma ha cancellato lo strumento che lo garantiva.
Entrambe le posizioni hanno una base giuridica. Ma c'è un dato che viene sistematicamente rimosso dal dibattito: il "fino al 40%" non è una quota garantita. È un tetto massimo. L'amministrazione mantiene un margine di discrezionalità, e nessuna norma obbliga il Ministero ad assegnare quella quota per intero. Chi nei comunicati parla di "diritto al 40%" sta descrivendo una posizione politica, non uno stato di diritto.
I numeri: quanto durerà il blocco
Con circa 400 posti autorizzati annualmente e una ripartizione rigida 60/40, il canale riservato assorbirebbe circa 160 posti l'anno. Con oltre 1.000 idonei ancora in attesa dopo il 2026/27, i calcoli sono semplici e sconfortanti: il riservato non si esaurirebbe prima del 2031-2032. Nel frattempo i vincitori dell'ordinario accedono al ruolo con il contagocce, e i nuovi concorsi, formalmente possibili, produrrebbero graduatorie destinate ad aspettare anni prima di tradursi in assunzioni reali.
Il sistema non si blocca formalmente. Si ingolfa. Ed è una distinzione che, nella pratica, conta poco.
La contraddizione che nessuno vuole nominare
La procedura riservata nasce, nelle parole dei suoi stessi promotori politici, come strumento eccezionale e temporaneo. Rossano Sasso, tra i principali sostenitori del DM 107/2023, dichiarava in Parlamento che i posti assegnati al canale straordinario sarebbero stati restituiti negli anni successivi all'ordinario. Il meccanismo delle restituzioni era, in quella logica, la garanzia che la sanatoria non diventasse strutturale.
Quella garanzia è stata eliminata dalla Legge di Bilancio 2026. La norma che doveva essere eccezionale è diventata permanente nei suoi effetti, proprio nel momento in cui lo strumento di bilanciamento veniva rimosso. Non è una coincidenza tecnica. È una scelta politica precisa, che avvantaggia sistematicamente un canale rispetto all'altro, e che contraddice le premesse su cui quel canale era stato costruito e difeso.
Aggiungere che nel 2024 l'intero contingente disponibile è andato al canale straordinario completa il quadro. Non si tratta di uno squilibrio occasionale, ma di una tendenza che la nuova normativa consolida invece di correggere.
Il rischio: decidono i tribunali
Senza un chiarimento amministrativo netto da parte del MIM, le questioni aperte sono almeno tre: qual è la base di calcolo del 40%; se e come il dato del 2024 incide sulla distribuzione 2026/27; come gestire i posti residui in caso di graduatorie esaurite. Ogni risposta sbagliata o assente, produrrà ricorsi regionali a catena, con tempi incompatibili rispetto alle esigenze di funzionamento delle scuole. Le reggenze si moltiplicheranno. Il sistema pagherà il prezzo di una decisione che il legislatore ha rinviato.
Il Ministero ha gli strumenti per intervenire. Quello che manca, per ora, è la volontà di farlo con chiarezza. E forse la convenienza politica a farlo.