Contingente Dirigenti Scolastici a.s. 2026/27
Contingente Dirigenti Scolastici 2026/27: perché decurtare i posti del “Riservato” è un atto illegittimo Il panorama del reclutamento dei Dirigenti Scolastici per l’anno scolastico 2026/2027
Contingente Dirigenti Scolastici 2026/27: perché decurtare i posti del “Riservato” è un atto illegittimo Il panorama del reclutamento dei Dirigenti Scolastici per l’anno scolastico 2026/2027 si profila come un terreno di scontro normativo di cruciale importanza. Al centro del dibattito vi è la corretta determinazione del contingente destinato alla procedura riservata (DM 107/2023). Un’analisi attenta dello ius superveniens e dei principi costituzionali di buon andamento suggerisce che qualsiasi tentativo di ridurre la quota del 40% spettante ai riservisti non solo sarebbe privo di fondamento, ma esporrebbe l’Amministrazione a un contenzioso seriale dai tiri certi.
1. Il superamento delle “restituzioni”: il nuovo quadro normativo
Il pilastro giuridico su cui poggiava la decurtazione dei posti per il concorso riservato è ufficialmente crollato. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), al comma 527, ha operato una vera e propria chirurgia normativa, sopprimendo l’obbligo di "restituzione" dei posti originariamente previsto dal D.L. 198/2022. L’abrogazione dei periodi che vincolavano il contingente alla compensazione verso la procedura ordinaria cambia radicalmente la prospettiva: il riparto 60/40 non è più un obiettivo "al netto dei debiti passati", ma una regola pura da applicare sul contingente autorizzato per l’a.s. 2026/27. Ogni pretesa di sottrazione preventiva è, oggi, contra legem.
2. La base di calcolo: no a interpretazioni penalizzanti
Circolano ipotesi interpretative che vorrebbero applicare la percentuale del 40% solo su un residuo di posti già decurtati dagli accantonamenti per l'ordinario. Si tratterebbe di un errore tecnico macroscopico. La ripartizione deve avvenire sulla totalità delle disponibilità regionali post-mobilità. Se il MEF autorizzasse, per ipotesi, 500 posti, alla procedura riservata ne spettano 200 (il 40% pieno). Un calcolo "a cascata" violerebbe il principio di proporzionalità stabilito dal legislatore e tradirebbe la ratio della norma.
3. Tutela dell’affidamento e scorrimento sui residui L’Amministrazione ha già consolidato una prassi con i decreti DM 177/2024 e DM 155/2025. Un mutamento interpretativo in peius, proprio mentre il legislatore ha migliorato la posizione dei candidati del riservato eliminando le restituzioni, risulterebbe irragionevole e censurabile per eccesso di potere.
Inoltre, emerge con forza il tema dell’efficienza. In molte regioni le graduatorie del concorso ordinario volgono all’esaurimento. In questo scenario, lasciare posti vacanti (ricorrendo alle reggenze) anziché destinarli allo scorrimento dei 1.564 vincitori della graduatoria DM 107/2023, configurerebbe:
● Una violazione dell'Art. 97 della Costituzione (buon andamento);
● Un potenziale danno erariale, dato il costo e l'inefficienza della gestione
tramite reggenze a fronte di vincitori pronti all'immissione.
4. Il fattore tempo: un pregiudizio irreparabile
Non si può ignorare il profilo anagrafico. La vicenda del concorso 2017 si trascina da quasi un decennio. Per molti vincitori della procedura riservata, la mancata immissione nel 2026/27 non è un differimento del diritto, ma la sua perdita definitiva per il raggiungimento dei limiti di età (quiescenza). Questo trasforma la questione da mero calcolo amministrativo a urgenza di tutela dei diritti soggettivi.
5. Il conforto della giurisprudenza
A blindare la legittimità della procedura è intervenuto anche il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, 11 novembre 2024, n. 8972). I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito la legittimità della scelta ministeriale di dar vita a una procedura riservata, riconoscendone la finalità di comporre il conflitto tra le diverse platee di interessati e i contenziosi pregressi. Tale intervento mira a garantire in modo ordinato l'accesso al "bene della vita" della dirigenza scolastica, obiettivo che verrebbe irrimediabilmente tradito da una gestione dei posti restrittiva o penalizzante.
Conclusioni: la linea del Ministero
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) è chiamato a una scelta di rigore normativo:
1. Ignorare le clausole di restituzione ormai abrogate.
2. Garantire il 40% sul totale dei posti autorizzati.
3. Disporre lo scorrimento integrale del riservato sui posti residui laddove le graduatorie ordinarie siano esaurite.
In assenza di queste garanzie, la strada del ricorso giurisdizionale e alla piazza appare non solo percorribile, ma doverosa per tutelare una categoria che attende giustizia da troppi anni.
Dirigenti Scolastici DM 107/202