FAQ – Anno di prova: quanti giorni servono? Quali assenze sono ammesse?
L’anno di prova (o periodo di formazione e prova) è un passaggio obbligatorio per il personale docente, educativo e ATA al momento della nomina in ruolo.


Domanda frequente dei lettori:
“Sto affrontando l’anno di prova e formazione nella scuola: quanti giorni devo fare? Le assenze per malattia si contano? E se mi ammalo troppo, rischio di non superarlo?”
Cos’è l’anno di prova e formazione?
L’anno di prova (o periodo di formazione e prova) è un passaggio obbligatorio per il personale docente, educativo e ATA al momento della nomina in ruolo. Serve a verificare l’idoneità professionale prima della conferma definitiva nel contratto a tempo indeterminato.
Quali sono i riferimenti normativi?
D.M. 850/2015 – Regolamento attuativo per i docenti neoimmessi.
D.Lgs. 59/2017, art. 13 – Norme generali sul periodo di prova.
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019–2021, aggiornato il 18 gennaio 2024 – Conferma l’applicazione del DM 850.
Nota MIM 39533 del 4/12/2023 – Istruzioni operative per l’anno scolastico 2023/24.
Quanti giorni sono necessari per superare l’anno di prova?
Secondo il DM 850/2015, art. 3, per il superamento dell’anno di prova sono richiesti:
180 giorni di servizio complessivi, di cui:
almeno 120 giorni di attività didattica (per i docenti) o servizio effettivo (per il personale ATA).
I 180 giorni devono essere continuativi o frazionati ma nell’anno scolastico di riferimento.
Quali giorni si considerano validi?
Sono conteggiati nei 180 giorni:
i giorni di lezione o servizio effettivamente prestati;
i giorni di formazione obbligatoria (laboratori, incontri di restituzione, peer to peer);
le ferie e i festivi;
le assenze giustificate, come:
malattia (con certificazione medica),
maternità/paternità,
permessi retribuiti,
permessi sindacali.
E nei 120 giorni di attività didattica?
Qui è importante distinguere: non tutte le giornate valgono per il conteggio dei 120 giorni di attività didattica.
Tipo di giornata | Valida nei 180 gg | Valida nei 120 gg (attività didattiche) |
---|---|---|
Presenza in aula o servizio effettivo | ✅ | ✅ |
Formazione (laboratori, peer to peer) | ✅ | ✅ |
Ferie, festività | ✅ | ❌ |
Malattia (anche lunga) | ✅ | ❌ |
Congedi per maternità/paternità | ✅ | ❌ |
Permessi retribuiti | ✅ | ❌ |
Aspettativa non retribuita, congedi straordinari | ❌ | ❌ |
Attenzione: troppe assenze per malattia o altri motivi, sebbene giustificate, possono impedirti di raggiungere i 120 giorni di attività didattica necessari per concludere positivamente l’anno di prova.
Cosa succede se non raggiungo i giorni minimi?
Se non riesci a completare i giorni richiesti (180 complessivi e 120 di attività didattica):
Non perdi il ruolo, ma l’anno di prova viene rinviato all’anno scolastico successivo.
Il superamento viene rimandato, ma potrai completarlo nella stessa scuola o in altra assegnata in caso di mobilità.
Se invece partecipi regolarmente ma non superi la valutazione finale (es. per carenze nella pratica didattica), potrai ripetere l’anno di prova una sola volta. Un secondo esito negativo comporta la decadenza dalla nomina in ruolo.
Conclusione: cosa fare per evitare problemi?
Tieni un registro aggiornato delle presenze e delle assenze.
Conserva certificazioni mediche e documenti giustificativi.
Partecipa attivamente a tutti i momenti formativi obbligatori.
In caso di dubbi, rivolgiti al tutor, alla segreteria o all’ufficio scolastico territoriale.
Caro lettore e cara lettrice se hai bisogno di un modello per monitorare i giorni utili o vuoi sapere se la tua Regione ha deroghe specifiche? Scrivici: l’esperto risponde!