FAQ – Ricostruzione di carriera: cosa succede se la segreteria non la completa e il docente si trasferisce in un’altra regione

La ricostruzione di carriera è una delle pratiche amministrative più delicate per i docenti di ruolo

A cura di Redazione Redazione
09 ottobre 2025 20:36
FAQ – Ricostruzione di carriera: cosa succede se la segreteria non la completa e il docente si trasferisce in un’altra regione -
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La ricostruzione di carriera è una delle pratiche amministrative più delicate per i docenti di ruolo. Serve a riconoscere, ai fini economici e giuridici, i servizi pre-ruolo svolti prima dell’immissione in ruolo. Tuttavia, non sempre la procedura si conclude nei tempi previsti, e possono sorgere dubbi in caso di trasferimento in altra scuola o regione. Ecco le risposte alle domande più frequenti.

Cosa succede se la segreteria non completa la ricostruzione di carriera?

Se la segreteria scolastica non conclude la pratica di ricostruzione di carriera dopo la domanda presentata su Istanze Online, il docente non perde alcun diritto, ma il riconoscimento degli anni di servizio e i conseguenti benefici economici restano sospesi fino al completamento della procedura.
In questi casi, è opportuno che il docente:

  • solleciti la scuola di titolarità tramite PEC o e-mail formale;

  • verifichi sul portale NoiPA eventuali aggiornamenti;

  • segnali il ritardo all’Ufficio scolastico provinciale se la scuola non risponde.

La mancata conclusione può derivare da carenze di personale o da errori nel sistema informativo del MIM (SIDI), ma non annulla la validità della domanda.

Se il docente si trasferisce in un’altra scuola o regione deve rifare la domanda?

Sì, se la pratica non è stata validata e chiusa dalla segreteria di provenienza.
Quando il docente ottiene un trasferimento interregionale o provinciale, la nuova segreteria non può visualizzare automaticamente la pratica incompleta. In tal caso, occorre ripresentare la domanda di ricostruzione di carriera tramite il portale Istanze Online, selezionando la nuova scuola di titolarità.

Entro quando va ripresentata la domanda?

Il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione di carriera è fissato ogni anno dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, generalmente dal 1° settembre al 31 dicembre dell’anno scolastico in corso.
Pertanto, se il trasferimento avviene a partire dal 1° settembre, e la precedente scuola non ha completato la pratica, il docente dovrà:

  • attendere l’apertura della finestra temporale utile;

  • ripresentare la domanda entro il 31 dicembre dello stesso anno.

In caso di trasferimento a metà anno scolastico, è consigliabile contattare subito la nuova segreteria per verificare la possibilità di completare la pratica già avviata.

I servizi già dichiarati vanno reinseriti?

Sì. La nuova domanda deve contenere tutti i periodi di servizio pre-ruolo e di ruolo utili alla ricostruzione, anche se già presenti nella precedente istanza.
È buona norma conservare copia:

  • della domanda originaria;

  • dei contratti e certificati di servizio;

  • dell’eventuale protocollo rilasciato dalla prima scuola.

Questi documenti permettono alla nuova segreteria di verificare la continuità dei dati ed evitare ritardi.

E se la ricostruzione era già approvata ma il docente cambia scuola o regione?

In questo caso non serve rifare la domanda.
La ricostruzione di carriera approvata rimane valida a livello nazionale, anche in caso di mobilità, passaggio di ruolo o trasferimento interregionale. Sarà la nuova scuola a recepire automaticamente la posizione giuridica ed economica del docente tramite le banche dati ministeriali.

Cosa accade se la segreteria sbaglia o ritarda oltre l’anno solare?

Il docente può presentare istanza di diffida all’amministrazione scolastica, oppure rivolgersi al sindacato o a un legale per richiedere l’adempimento.
Secondo la normativa vigente (art. 485 del D.Lgs. 297/1994 e DPR 122/2013), la ricostruzione di carriera è un diritto soggettivo del dipendente pubblico e non decade per ritardo dell’amministrazione.


🔹 Riferimenti normativi

  • Art. 485 del D.Lgs. 297/1994 – Riconoscimento del servizio pre-ruolo.

  • DPR 122/2013 – Procedure di ricostruzione e gestione telematica.

  • Circolare MIM annuale su Istanze Online (generalmente settembre-dicembre).

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