GPS sostegno e riserva legge 68/1999: la graduatoria è unica, elenchi aggiuntivi inclusi
A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Il Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso di una docente di sostegno beneficiaria della riserva che la legge n. 68 del 1999 appresta in favore delle categorie protette, riconoscendone il diritto all’assunzione con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo su posto di sostegno e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito agli adempimenti conseguenti. La pronuncia ribadisce un principio di ordine generale: ai fini della copertura della quota di riserva, le graduatorie provinciali per le supplenze si atteggiano a graduatoria unica, entro la quale confluiscono anche gli elenchi aggiuntivi.
La vicenda: dall’individuazione alla revoca in autotutelaUna docente di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado, iscritta per l’anno scolastico 2025/2026 nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze — e, segnatamente, nei relativi elenchi aggiuntivi — nonché beneficiaria della riserva di cui alla legge n. 68 del 1999 invalida civile iscritta negli elenchi del collocamento mirato, era stata individuata quale destinataria di una nomina su posto di sostegno nell’ambito della procedura straordinaria di immissione finalizzata al ruolo. Il relativo bollettino, pubblicato dall’Ufficio scolastico provinciale nell’agosto 2025, le conferiva un incarico annuale presso un istituto del capoluogo, ritualmente accettato dalla medesima. A pochi giorni di distanza, per contro, l’Amministrazione disponeva in autotutela l’annullamento e la sostituzione del bollettino, così estromettendo la docente dal novero degli aventi diritto. A fondamento dell’intervento veniva addotta un’anomalia del sistema informatico, che nell’individuare i destinatari delle nomine avrebbe obliterato la distinzione tra la prima fascia e gli elenchi aggiuntivi; di qui la determinazione di coprire i posti attingendo in via prioritaria alla prima fascia sino a ritenerne esaurita la platea dei riservisti, per poi proseguire con i candidati non riservisti, senza che l’obbligo di assunzione delle categorie protette formasse oggetto di ulteriore considerazione.
Le ragioni del ricorso: la tesi giuridica dello Studio legale Esposito SantonicolaNell’interesse della docente, lo Studio ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di annullamento, domandando l’accertamento del diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo e la conseguente condanna del Ministero. Il fulcro della prospettazione difensiva si basa sull’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, rubricato «Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva», che impone ai datori di lavoro pubblici e privati di riservare una quota dei posti ai lavoratori appartenenti alle categorie protette. Trattasi di un obbligo di legge autonomo, insensibile alla collocazione del candidato nell’una o nell’altra fascia o scaglione della graduatoria, giacché i posti riservati ai lavoratori con disabilità non possono che essere ricoperti da lavoratori con disabilità. Su tale premessa gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno invocato il principio della graduatoria unica, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 22 febbraio 2007, n. 4110, a mente del quale, nell’impiego pubblico privatizzato, ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro all’individuazione degli aventi diritto ai posti riservati, con la conseguenza che la ripartizione dei candidati in distinti scaglioni non può risolversi in un’elusione della quota di riserva. A conforto è stato del pari richiamato l’Allegato A alla circolare ministeriale che, nel far proprio l’insegnamento delle Sezioni Unite e la conforme giurisprudenza di legittimità, prescrive di reputare unica la graduatoria ai fini della copertura dei posti riservati, ricomprendendovi in modo espresso anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi.
Il quadro è completato dalla disciplina della procedura straordinaria: l’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74) destina alle assunzioni finalizzate al ruolo tanto i docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali quanto quelli iscritti negli appositi elenchi aggiuntivi; disciplina prorogata, per l’anno scolastico 2025/2026, dall’articolo 14, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56). Il provvedimento: le valutazioni del Giudice del Lavoro Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Giulia Beltrame, ha reputato fondata la domanda. Il Giudice ha osservato che l’obbligo di copertura della quota di riserva promana direttamente dalla legge e resta estraneo a ogni comparazione tra i candidati collocati nelle diverse fasce o negli elenchi aggiuntivi, versandosi al cospetto di assunzioni obbligatorie necessariamente destinate ai lavoratori con disabilità, del pari individuati secondo i criteri di cui all’articolo 97 della Costituzione. Su tali premesse ha ritenuto il principio delle Sezioni Unite del 2007 applicabile anche alle graduatorie provinciali per le supplenze, non valendo la suddivisione in scaglioni a giustificare la disapplicazione della riserva. Quanto alla prospettazione dell’Amministrazione, imperniata sull’articolo 10 dell’ordinanza ministeriale 16 maggio 2024, n. 88 — a mente del quale l’inserimento negli elenchi aggiuntivi non interferisce sulle posizioni dei soggetti già collocati nella prima fascia — il Giudice ne ha rilevato la non decisività rispetto al profilo dirimente: nella procedura in esame risultava coperto un solo posto su quelli riservati per legge alle assunzioni obbligatorie e ancora scoperti, computati con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado della provincia, laddove nemmeno l’assunzione di tutti i riservisti con disabilità — di prima fascia e degli elenchi aggiuntivi — sarebbe valsa a saturare la quota. Ne è conseguito l’accertamento del diritto della ricorrente al conferimento di un posto nella provincia con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge n. 44 del 2023, con condanna del Ministero agli adempimenti conseguenti.
Riflessioni giuridiche: la portata della pronuncia
A parere dello Studio legale, la decisione vincola la tutela delle categorie protette a un principio di ordine generale e ne estende l’operatività alle procedure di reclutamento del personale docente finalizzate al ruolo. Secondo la lettura degli Avvocati Esposito e Santonicola, l’assunto per cui la graduatoria provinciale va reputata unica anche in presenza degli elenchi aggiuntivi — sì da assicurare l’integrale copertura della quota di riserva prima che si attinga ai candidati non riservisti — si palesa coerente con la funzione promozionale dell’assunzione obbligatoria, strumento di effettività del diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi degli articoli 4 e 38 della Costituzione.
La pronuncia, nel solco dell’insegnamento delle Sezioni Unite e di un orientamento di merito in progressivo consolidamento, offre un criterio operativo suscettibile di riverberarsi sul più ampio contenzioso in tema di graduatorie provinciali, elenchi aggiuntivi e procedure straordinarie di immissione.
I docenti di sostegno inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi e beneficiari della riserva di cui alla legge n. 68 del 1999, che si trovino in una situazione analoga, possono richiedere una consulenza preliminare allo Studio Legale Esposito–Santonicola contattando il numero WhatsApp 366 18 28 48 9 (messaggio scritto o vocale).
Il presente comunicato costituisce commento e informazione giuridica di carattere generale, non configura consulenza legale personalizzata