I sei giorni di ferie dei docenti tra diritto, responsabilità e rispetto della persona

La vicenda si svolge in un comune del Vicentino, durante l’anno scolastico 2023-2024

A cura di Redazione Redazione
17 aprile 2026 09:46
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Riceviamo e pubblichiamo integralmente

Ci sono vicende che, pur nascendo da un episodio amministrativo, finiscono per raccontare molto del modo in cui la scuola interpreta i diritti dei lavoratori e il senso stesso della propria missione educativa. La recente sentenza del Tribunale di Vicenza sui sei giorni di ferie dei docenti appartiene a questa categoria. Non si limita a chiarire un aspetto normativo, ma mette in luce il rapporto tra potere dirigenziale, tutela contrattuale e riconoscimento della dimensione umana di chi insegna.

La vicenda si svolge in un comune del Vicentino, durante l’anno scolastico 2023-2024. Una docente, che nell’istituto ricopre anche il ruolo di RSU e RLS, presenta una richiesta di tre giorni di ferie per assistere la figlia malata. La sua richiesta si fonda sull’articolo 15, comma 2, del CCNL Scuola, che riconosce ai docenti la possibilità di fruire di sei giorni di ferie durante l’anno scolastico per motivi personali o familiari, a condizione che la loro concessione non comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Tale limite è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2013, che ha subordinato la fruizione delle ferie alla possibilità di sostituire il docente con personale interno, senza ricorrere a supplenze esterne o al pagamento di ore eccedenti.

Nella scuola in questione era stato predisposto un piano annuale delle sostituzioni, che prevedeva l’utilizzo di docenti interni per coprire le assenze brevi. In tutte le giornate richieste, tali docenti risultavano disponibili. Nonostante ciò, la dirigente scolastica nega le ferie, sostenendo che non vi fossero risorse interne utilizzabili. La docente, priva di alternative, è costretta a ricorrere al congedo parentale.

La contraddizione emerge con chiarezza quando, nei giorni in cui la docente è assente per congedo, la scuola utilizza proprio quei docenti interni dichiarati in precedenza non disponibili. È questo scarto tra dichiarato e reale che porta la docente, anche in virtù del suo ruolo di rappresentanza sindacale e di tutela della sicurezza, a rivolgersi al Tribunale del Lavoro, denunciando una condotta arbitraria, illogica e contraria alla normativa vigente.

Durante il giudizio, la dirigente sostiene che anche l’impiego dei docenti di potenziamento costituirebbe un onere, poiché priverebbe gli studenti delle attività previste. È un’interpretazione che il Tribunale non accoglie, poiché la legge individua con precisione quali siano gli oneri rilevanti: esclusivamente quelli derivanti da supplenze esterne o da ore eccedenti retribuite. L’utilizzo di personale interno già in servizio non rientra in alcun modo tra i costi vietati.

Il Tribunale di Vicenza accoglie integralmente il ricorso della docente. Riconosce che non vi è stato alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e che la dirigente non ha dimostrato alcun pregiudizio alle attività scolastiche. La sentenza afferma un principio chiaro e non negoziabile: quando la sostituzione interna è possibile, il dirigente scolastico non ha margini di discrezionalità nel negare i sei giorni di ferie. Il diniego, in assenza di costi o di comprovati impedimenti organizzativi, è illegittimo.

Questa decisione non riguarda solo un caso individuale. Riguarda il modo in cui la scuola riconosce la complessità della vita dei suoi lavoratori. Riguarda la capacità delle istituzioni scolastiche di applicare le norme con coerenza e rispetto, evitando interpretazioni che rischiano di trasformare un diritto contrattuale in una concessione arbitraria. Riguarda, infine, la consapevolezza che dietro ogni richiesta c’è una persona, con responsabilità familiari e fragilità che non possono essere ignorate. Nel caso specifico, riguarda anche una rappresentante sindacale e della sicurezza, che ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e delle condizioni di lavoro, e che si è trovata costretta a difendere in tribunale ciò che il contratto già prevede.

La scuola è un luogo di formazione, ma non può esserlo davvero se non riconosce la dignità professionale e umana di chi vi opera. La sentenza di Vicenza ricorda che la legge non è un ostacolo, ma una tutela. Ricorda che il potere dirigenziale deve essere esercitato nel rispetto dei diritti contrattuali. Ricorda che i sei giorni di ferie non sono un favore, ma un diritto fondato su norme precise e su un equilibrio tra esigenze organizzative e bisogni personali.

In definitiva, questa vicenda restituisce alla scuola un principio essenziale: la cura educativa non può prescindere dalla cura verso chi educa. E ogni volta che un diritto viene riconosciuto, non si tutela solo un singolo docente, ma l’intera comunità professionale.

Lo Conte Elisa 

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