Il tetto del cinquanta per cento nelle riserve dei concorsi per docenti
Aggiornamento della rubrica settimanale a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola
L’AVVOCATO RISPONDE
Il tetto del cinquanta per cento nelle riserve dei concorsi per docenti: i candidati riservisti collocati per merito e computati nella quota secondo l’orientamento del TAR Campania
La formazione delle graduatorie di merito nei concorsi ordinari per l’accesso ai ruoli del personale docente solleva, con frequenza, crescente delicate questioni relative al corretto computo delle riserve di posti. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, stabilisce in termini inequivoci che le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possano complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
In questo quadro si colloca la giurisprudenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Quarta, che con le sentenze pubblicate l’11 novembre 2025, numeri 7354 e 7366, ha affrontato in modo approfondito la questione del conteggio dei riservisti risultati vincitori per solo merito. Le pronunce, relative alla classe di concorso A022 nella Regione Campania, hanno chiarito che i candidati titolari di riserva i quali, in forza del punteggio conseguito, si collochino tra i vincitori per merito devono comunque essere inclusi nel computo della quota complessiva del cinquanta per cento. L’Amministrazione che ometta tale inclusione finirebbe per superare il tetto legale, alterando l’equilibrio della graduatoria a danno dei non riservisti.
Il principio richiamato dal TAR Campania poggia su un chiaro orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale il candidato riservatario vincitore per merito soddisfa contemporaneamente l’interesse costituzionale alla selezione dei più capaci e quello legislativo alla presenza nell’amministrazione di soggetti dotati delle caratteristiche previste dalla riserva. Ne consegue che, una volta saturato il tetto del cinquanta per cento con i riservisti già collocati per punteggio, non sarebbe consentito l’inserimento di ulteriori candidati mediante l’applicazione di riserve pure.
IL QUESITO
Sono candidata a un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente. Nella graduatoria di merito pubblicata risultano assegnati cinque posti. I primi due collocati sono candidati triennalisti che hanno raggiunto la posizione in virtù del solo punteggio. Al quinto posto figura invece un candidato con punteggio inferiore al mio, inserito grazie all’applicazione della riserva prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. Io, pur in possesso di un punteggio superiore, mi trovo in posizione successiva. Chiedo se tale modalità di formazione della graduatoria sia conforme al limite del cinquanta per cento e se i recenti orientamenti del giudice amministrativo offrano elementi utili per la valutazione della legittimità dell’atto.
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile Professoressa, gentile Professore,
la questione sottoposta investe direttamente l’applicazione del limite massimo delle riserve nei concorsi pubblici, quale risultante dall’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La disposizione prevede che le riserve, comunque denominate, non superino complessivamente la metà dei posti messi a concorso. Si tratta di un precetto che opera in modo unitario e non consente di escludere dal conteggio i candidati riservisti i quali abbiano raggiunto la collocazione utile in ragione del solo merito.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Quarta, con le sentenze 11 novembre 2025, n. 7354 e n. 7366, ha ribadito con chiarezza questo principio. Nel caso esaminato, relativo alla graduatoria della classe A022, l’Amministrazione aveva computato soltanto i riservisti collocati per riserva, omettendo gli ottanta candidati riservisti inseriti per merito. Il Collegio ha accertato che, una volta inclusi questi ultimi, il tetto di duecentosettantaquattro posti su cinquecentoquarantotto risultava superato. Di conseguenza ha annullato gli atti impugnati nei limiti dell’interesse delle ricorrenti, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il riservatario vincitore per merito deve essere computato nella quota di riserva, poiché ha già soddisfatto entrambi gli interessi in gioco: quello costituzionale alla selezione dei migliori e quello legislativo alla presenza di soggetti appartenenti alle categorie protette.
Il medesimo principio trova applicazione nelle procedure concorsuali successive, ivi comprese quelle bandite nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Qualora i primi posti della graduatoria siano occupati da candidati triennalisti collocati per solo punteggio, tali soggetti, essendo titolari di riserva, contribuiscono a saturare il cinquanta per cento. L’ulteriore inserimento di un candidato mediante riserva pura, quale quella di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, determina il superamento del limite legale e comprimerebbe illegittimamente le posizioni dei non riservisti di punteggio superiore. La circostanza che le immissioni in ruolo siano già intervenute non preclude, in astratto, la possibilità di agire, ma suggerisce un’attenta verifica del termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 41 del codice del processo amministrativo, decorrente dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza della graduatoria.
La valutazione della concreta legittimità dell’atto e della residuale azionabilità della tutela richiede, come sempre, l’esame completo della documentazione relativa alla specifica graduatoria, ai punteggi e ai titoli di riserva dichiarati. Solo all’esito di tale scrutinio è possibile individuare i rimedi esperibili e le relative tempistiche.
I docenti e gli aspiranti docenti interessati dalle modalità di formazione delle graduatorie di merito e dal corretto computo delle riserve possono rivolgersi allo Studio legale Esposito Santonicola per un esame della propria posizione. Il canale WhatsApp dedicato è il 366 18 28 489 (messaggio scritto o vocale).
La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale. Le considerazioni svolte nella presente rubrica hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.