ISTRUZIONE – Nella scuola 250mila posti di docenti e Ata privi di titolare, vanno coperti con immissioni ruolo sul 100% delle disponibilità
emendamenti Anief al DL 19/2025
“Le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente risultato idoneo e degli Ata pronti alla stabilizzazione vanno incentivate e non bloccate da inutili lacciuoli: nella scuola ci sono 250mila posti senza titolare e per il bene degli studenti, oltre che del personale, vanno coperti, non lasciati liberi”: è il commento di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief all’attuale normativa sul reclutamento scolastico che limita le immissioni in ruolo degli insegnanti risultati idonei al termine dei concorsi Pnrr alla stabilizzazione solo sul una percentuale ridotta di cattedre vacanti.
Per superare questo limite, il sindacato Anief ha presentato degli emendamenti (18.8-18.13, 18.15, 18.27-18.29, 18.38, 18.40) al decreto-legge del 19 febbraio 2026, n. 19 contenente “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione (2807)”: l’obiettivo del sindacato autonomo è quello di fare assumere sul 100% dei posti vacanti tutti i candidati risultati idonei a seguito dei concorsi per docenti collegati al Pnrr, concorso straordinario bis, oltre che il turn over del personale ATA sulla totalità dei posti liberi.
GLI EMENDAMENTI SUGGERITI DA ANIEF:
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. All'articolo 399, comma 3-ter, del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole:
«il punteggio minimo previsto per il
superamento della prova orale in un
concorso bandito a decorrere dal 2020 per
posti di tipo comune e di sostegno nella
scuola dell' infanzia, primaria e secondaria»
sono inserite le seguenti: «o della prova
scritta della procedura straordinaria per titoli
ed esami per le immissioni in ruolo, su posto
comune e di sostegno, di docenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi
del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23
aprile 2020»;
b) al secondo periodo, le parole: «nell'ambito
di tali concorsi» sono sostituite dalle
seguenti: «nelle prove di tali concorsi».
* 18. 8. Amato, Caso, Orrico, Carmina,
Dell'Olio, Donno, Torto.
* 18. 9. Piccolotti, Grimaldi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 399, comma 3-ter, primo
periodo, del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, dopo le parole: «il punteggio minimo
previsto per il superamento della prova orale
in un concorso bandito a decorrere dal 2020
per posti di tipo comune e di sostegno nella
scuola dell' infanzia, primaria e secondaria»
sono aggiunte le seguenti: «o della prova
scritta della procedura straordinaria per titoli
ed esami per le immissioni in ruolo, su posto
comune e di sostegno, di docenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado, ai
sensi del decreto dipartimentale n.510 del 23
aprile 2020».
Al comma 2, dopo le parole: di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, inserire
le seguenti: dopo le parole: «sostenuti dai
richiedenti» sono aggiunte le seguenti: «con
precedenza per gli aspiranti che hanno svolto
il concorso nella medesima regione» e.
* 18. 11. D'Attis.
* 18. 12. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Relatore Relatore Relatore
Relatore Governo
* * *
Al comma 2, sostituire le parole: nelle prove
scritte e orali di tali concorsi con le seguenti:
nelle prove di tali concorsi.
18. 13. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Relatore Relatore Relatore
18. 10. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 59, comma 10, lettera d),
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole:
«Prioritariamente rispetto all'integrazione
delle graduatorie di cui all'articolo 47,
comma 11, primo periodo, del decreto
legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79» sono soppresse;
b) al primo periodo, le parole: «e terzo» sono
soppresse;
c) al primo periodo, le parole: «in misura
non superiore al 30 per cento dei posti messi
a concorso» sono soppresse;
d) al terzo periodo, sono inserite, in fine, le
seguenti parole: «e sono prorogate sino al
loro esaurimento.»
18. 15. Caso, Amato, Orrico, Carmina,
Dell'Olio, Donno, Torto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire la continuità
amministrativa e la piena attuazione degli
interventi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, i posti vacanti e disponibili
dell'organico di diritto del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA),
resisi tali per progressioni di carriera,
passaggi di area o altri istituti previsti
dalla normativa vigente diversi dalle
cessazioni, sono destinati alle immissioni
in ruolo a decorrere dall'anno scolastico
2026/2027, nel limite del numero dei posti
temporaneamente coperti ai sensi del comma
4. Per il medesimo anno scolastico, le
relative assunzioni sono effettuate in deroga
ai limiti ordinari di turn-over previsti dalla
legislazione vigente, nei limiti delle risorse
già stanziate a legislazione vigente per la
copertura dei medesimi posti e senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
* 18. 27. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
* 18. 28. Piccolotti, Grimaldi.
* 18. 29. Caso, Amato, Orrico, Carmina,
Dell'Olio, Donno, Torto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per l'anno scolastico 2026/2027 il
Ministero dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, attua un piano straordinario
di assunzioni a tempo indeterminato
del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario per la copertura di tutti i posti
vacanti e disponibili in organico. A tal
fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di
135 milioni di euro per l'anno 2026, di
400 milioni di euro per l'anno 2027 e di
450 milioni di euro a decorrere dal 2028.
Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
18. 38. Caso, Amato, Orrico, Carmina,
Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Ai fini delle immissioni in ruolo
per l'A. S. 2026/2027, le graduatorie dei
concorsi banditi dal 2020 per il personale
scolastico dal Ministero dell'Istruzione e
del Merito sono integrate, nel limite
delle autorizzazioni di spesa previste a
legislazione vigente e nel rispetto del regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi
3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, con i candidati risultati idonei per avere
raggiunto o superato il punteggio minimo
previsto dal comma 15 dell'articolo 59 del
decreto-legge n. 73 del 2021, e trasformate
ad esaurimento.
18. 40. Piccolotti, Grimaldi.