La Corte UE condanna l'Italia sul precariato ATA: il sistema di reclutamento è strutturalmente illegittimo
La sentenza del 13 maggio 2026 nella causa C-155/25 riprende e radicalizza la logica della sentenza Mascolo: non è il singolo contratto ad essere abusivo, è l'intero meccanismo.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso oggi una sentenza destinata a scuotere le fondamenta del sistema di reclutamento del personale ATA nelle scuole statali italiane. Nella causa C-155/25, promossa dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 258 TFUE, la Decima Sezione ha dichiarato che l'Italia ha violato la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, non avendo adottato alcuna misura effettiva per prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a termine nei confronti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente. La condanna è netta, senza attenuanti, e le spese processuali sono a carico dell'Italia.
Il filo che parte da Mascolo
Chi si occupa di scuola ricorda la sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 (cause riunite C-22/13 e altri), con cui la Corte di Giustizia aveva già bacchettato l'Italia per l'abuso dei contratti a termine nel reclutamento del personale docente e ATA. Quella sentenza aveva innescato la legge 107/2015 con il piano straordinario di immissioni in ruolo e, tra le altre misure, l'introduzione di un limite massimo di 36 mesi per i contratti a tempo determinato del personale scolastico.
Bene. Quel limite è stato abrogato nel 2018 con il decreto Dignità (decreto-legge n. 87/2018). E il personale ATA è rimasto — di nuovo, e deliberatamente — senza protezione.
La sentenza di oggi è figlia diretta di quella scelta politica.
Cosa dice la Corte
La clausola 5 dell'accordo quadro impone agli Stati membri di adottare almeno una delle seguenti misure: ragioni obiettive per giustificare il rinnovo dei contratti; durata massima totale dei contratti successivi; numero massimo di rinnovi. L'Italia, per il personale ATA supplente delle scuole statali, non ne applica nessuna. La Corte lo accerta su tre livelli.
Primo: le norme che fissano limiti di durata e numero di rinnovi per i contratti a termine nella pubblica amministrazione sono espressamente inapplicabili al personale ATA scolastico. Lo dice la legge italiana stessa, con una deroga esplicita.
Secondo: le cosiddette "ragioni obiettive" invocate dall'Italia — la necessità di coprire posti vacanti in attesa di concorsi, e la flessibilità tipica del sistema scolastico — non reggono all'esame della Corte. Perché i concorsi non vengono organizzati secondo calendari certi e predefiniti, ma in modo "puntuale e imprevedibile", soggetti a vincoli di bilancio. Perché per parteciparvi bisogna aver maturato almeno due anni di servizio a termine, il che strutturalmente prolunga il precariato anziché limitarlo. Perché i posti vacanti coperti da supplenti ATA non sono posti temporanei: sono posti permanenti. La Corte lo dice esplicitamente: si tratta di esigenze non provvisorie, ma permanenti e durature, coperte sistematicamente con contratti precari.
Terzo: i concorsi organizzati negli ultimi anni non costituiscono una "norma equivalente" perché mancano di sistematicità e prevedibilità. Misure puntuali non sono garanzie strutturali.
Il punto più bruciante, però, è un'autoconfessione. La Corte cita testualmente le parole usate dall'Italia stessa nel controricorso: il personale ATA viene assunto a termine per sopperire a "strutturali carenze" di organico. Si supplisce stabilmente con il precariato perché il sistema è progettato per farlo.
Il paradosso del decreto Dignità
C'è un'ironia feroce in questa vicenda. Il decreto-legge n. 87/2018, intitolato "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", ha abrogato l'unico limite temporale che esisteva per i contratti ATA a termine — i 36 mesi introdotti dalla legge 107/2015. L'ha fatto, spiega l'Italia in giudizio, per consentire agli ATA di accumulare più esperienza e migliorare le proprie chances concorsuali. La Corte risponde che questo argomento "altro non fa se non confermare l'assenza di misure preventive". Il decreto della dignità ha tolto il freno ai precari della scuola.
Il doppio colpo: arriva anche la Cassazione
La sentenza europea non arriva sola. A fare da contrappunto, la Corte di Cassazione aveva già stabilito, con la sentenza n. 30779 del 23 novembre 2025, un principio complementare e sul piano individuale ancora più dirompente: la successiva stabilizzazione del lavoratore non cancella il danno da abuso. Chi ha subito la reiterazione illegittima dei contratti a termine conserva il diritto al risarcimento — da quattro a ventiquattro mensilità, stabilite dal giudice — anche dopo l'immissione in ruolo. La partecipazione a concorsi riservati o agevolati non è di per sé una sanatoria, soprattutto quando i posti erano vacanti e disponibili.
Va precisato che il caso esaminato dalla Cassazione riguardava un docente di religione, non personale ATA in senso stretto. Ma il principio — l'abuso si misura sul superamento dei 36 mesi su posti strutturalmente permanenti, e la stabilizzazione successiva non lo cancella — è direttamente applicabile anche al contenzioso ATA. Lette insieme, le due pronunce disegnano un quadro coerente: il sistema è illegittimo ab origine, e le sue vittime hanno diritto a essere risarcite, non solo eventualmente stabilizzate.
Il rischio concreto: il nodo delle nuove assunzioni a termine
Qui si apre la questione più delicata per la gestione ordinaria delle scuole. La sentenza UE accerta l'inadempimento dell'Italia, ma non disciplina direttamente le conseguenze operative per i singoli lavoratori o per le istituzioni scolastiche. Tuttavia, alla luce della giurisprudenza europea e di quanto già accaduto dopo Mascolo, il rischio concreto è il seguente: i giudici nazionali, applicando il primato del diritto UE, potrebbero ritenere illegittimo il rinnovo di contratti a termine per personale ATA che abbia già superato cumulativamente la soglia dei 36 mesi — quella che il decreto Dignità ha eliminato proprio per il personale scolastico e che la Cassazione ha invece riaffermato come parametro di abuso. Non è uno scenario automatico, ma è uno scenario plausibile.
La voce degli interessati
Mentre i giuristi analizzano il dispositivo, sui gruppi social del personale ATA la sentenza circola da ore con reazioni che mescolano sollievo, disorientamento e stanchezza. "Non ci vedo niente di buono e rassicurante", scrive una lavoratrice nel gruppo Facebook "Evoluzione ATA - Nazionale". "Praticamente stanno dicendo concorso pubblico?", chiede un altro. "Manca proprio l'energia dopo tanto precariato", ammette chi è in prima fascia da anni. E ancora, con una lucidità che vale più di un convegno: "Chi sarà disponibile a fare il precario di terza fascia senza mai avere la possibilità di essere stabilizzato? Senza la terza fascia tante scuole chiudono."
È il paradosso che nessuna sentenza risolve e che il legislatore non può continuare a ignorare: il sistema è strutturalmente abusivo, ma è anche strutturalmente necessario al funzionamento quotidiano delle scuole. Smontarlo senza rimpiazzarlo con qualcosa di funzionante significherebbe bloccare le supplenze. Il punto non è solo giuridico: è politico e organizzativo, e riguarda decine di migliaia di persone che da anni reggono le scuole statali italiane su contratti che la Corte di Lussemburgo ha appena dichiarato illegali.
Cosa deve fare l'Italia
La sentenza è definitiva. Il Governo aveva già anticipato in giudizio di star lavorando a "emendamenti" e a un "nuovo sistema di classificazione professionale" del personale ATA. La Corte ha preso atto di questi propositi e li ha ignorati: l'inadempimento si valuta alla data di scadenza del parere motivato, il 19 giugno 2023, non alle promesse future.
Ora tocca al legislatore. Le strade sono due, o una combinazione di entrambe: introdurre limiti certi di durata e numero di rinnovi per i contratti ATA a termine; oppure organizzare concorsi secondo calendari predefiniti e vincolanti, con cadenza regolare. Senza queste misure, ogni anno scolastico che passa aggrava l'esposizione dell'Italia a nuove procedure di infrazione — e aggrava la condizione di decine di migliaia di lavoratori intrappolati in un limbo giuridico che la Corte di Lussemburgo ha oggi certificato come illegale.