LEGGE DI BILANCIO - Per Istruzione e Ricerca il testo dovrà essere modificato: Anief predispone gli emendamenti e si prepara ad informare il personale
Il testo della Legge di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri dovrà essere necessariamente modificato durante l’iter parlamentare che si andrà a determinare nei prossimi due mes


“Il testo della Legge di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri dovrà essere necessariamente modificato durante l’iter parlamentare che si andrà a determinare nei prossimi due mesi”: a dichiararlo è Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, a commento dei contenuti del disegno di legge sulla manovra resi pubblici in queste ore. “Mentre parte la mobilitazione nelle scuole con la programmazione di centinaia di assemblee per informare il personale anche sullo stato del rinnovo contrattuale – spiega Pacifico - l'ufficio legislativo Anief, in attesa del testo definitivo, sta già lavorando alla scrittura di emendamenti tesi a migliorarne il contenuto per garantire la parità di trattamento tra lavoratori nel pubblico e nel privato, oltre che per destinare risorse aggiuntive al personale del comparto Istruzione e Ricerca durante l'iter parlamentare, come già era stato chiesto dieci giorni fa a Palazzo Chigi”.
Nel frattempo, l'ufficio legale del giovane sindacato autonomo continuerà il contenzioso per garantire la parità di trattamento tra il personale precario e quello di ruolo, oltre che per garantire il potere di acquisto degli stipendi e l'incremento degli organici.
COSA È STATO APPROVATO
Tra le principali novità della Legge di bilancio che interessano il comparto Istruzione, Università e Ricerca sono presenti:
- la riduzione al 15% della tassazione sul salario accessorio dei dipendenti pubblici che guadagnano meno di 50 mila euro entro il limite di 800 euro;
- la riduzione dal 35% al 33% della tassazione per differenziale redditi superiori ai 28 mila euro e minori a 50 mila euro;
- l’aumento a 60 euro del bonus mensile per mamme dipendenti con due figli (con secondo figlio meno di 10 anni o con più figli minori di 18 anni);
- la conferma della pensione anticipata a 63 anni e 5 mesi soltanto per lavori gravosi (coinvolti docenti ed educatori infanzia con Ape sociale);
- l’introduzione del pagamento della liquidazione dal 2027 dopo 9 mesi dal pensionamento rispetto agli attuali 12 mesi;
- una nuova stretta sulle supplenze fino a 10 giorni per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune. Il dirigente scolastico deve ricorrere al personale dell'organico dell'autonomia salvo motivate esigenze di natura didattica. I risparmi sulle supplenze confluiscono sul MOF fino al 10% per il suo incremento;
- la scomparsa dell’organico triennale dell'autonomia e del personale ATA da rideterminare annualmente;
- si procede alla definizione nei LEP del bisogno di organico per gli assistenti all'autonomia e comunicazione secondo quanto descritto nel PEI;
- si introduce l’istituzione del fondo per la programmazione della ricerca e del fondo per il pagamento dei risarcimenti dovuti a contenzioso nazionale e internazionale.
IL TESTO DELLA SEZIONE ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E CULTURA
Il testo provvisorio delle misure per il personale scolastico nella bozza del disegno di legge di bilancio.
TITOLO VII
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E CULTURA
CAPO I
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO
ART.
(Misure in materia di istruzione)
1. All’articolo 1, comma 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «può effettuare» sono sostituite dalle seguenti: «deve effettuare, salvo motivate esigenze di natura didattica,»;
b) dopo le parole «docenti», sono inserite le seguenti: «su posto comune delle scuole secondarie di primo e secondo grado»;
c) la parola «che» è sostituita dalle seguenti: «. Per le sostituzioni dei docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia. Il personale dell’organico dell’autonomia».
2. All’articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero dell'istruzione e del merito provvede al monitoraggio quadrimestrale delle assenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, distinte per ordine e grado di istruzione, per posti comuni e posti di sostegno e per profilo professionale, delle relative modalità di sostituzione, con indicazione della durata dell’assenza e della sostituzione, nonché delle spese per supplenze brevi e saltuarie, comunicandone le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun quadrimestre.».
3. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del comma 1, rispetto a quanto osservato nell’anno scolastico 2024/2025, relativi all’anno scolastico in corso, possono essere destinati all’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, in misura non superiore al dieci per cento del Fondo stesso, con il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, tenuto conto dell’andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 696, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all’articolo 131.
ART.
(Nuova definizione dell’organico dell’autonomia e soppressione dell’organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche)
1. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 64 è sostituito dal seguente:
«64. L’organico dell’autonomia è determinato annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all’articolo 1, commi 335 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nell’ambito del decreto di cui al primo periodo può essere altresì definita una previsione pluriennale dell’organico dell’autonomia per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento».
2. All’articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la parola «triennale» è soppressa.
3. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 335, dopo le parole «Ministro dell’economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,» e, dopo la parola «adottare» sono aggiunte le seguenti «, di norma,»;
b) al comma 335-bis, dopo le parole «decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.» sono aggiunte le seguenti: «Al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all’avvio di ciascun anno scolastico, non si dà luogo alla rilevazione di cui al primo periodo nonché al monitoraggio di cui all’articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove la riduzione prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell’offerta formativa.».
4. All’articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole «con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «o anche nell’ambito del decreto di cui all’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
5. A decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è determinata annualmente.
6. Il personale docente impiegato nei gradi di istruzione inferiori ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, mantiene il trattamento economico di appartenenza.