Lingua e stile in difesa della democrazia

Una recente sentenza del Tribunale di Bari, ha condannato 12 militanti del movimento di estrema destra «CasaPound», per il reato di riorganizzazione del disciolto partito fascista

03 marzo 2026 08:59
Lingua e stile in difesa della democrazia -
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di Trifone Gargano

Una recente sentenza del Tribunale di Bari, ha condannato 12 militanti del movimento di estrema destra «CasaPound», per il reato di riorganizzazione del disciolto partito fascista. Tale sentenza è stata subito salutata come sentenza storica, perché ha ravvisato, nel comportamento oggetto di sentenza, da parte dei 12 militanti, la violazione dell’art. XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana, e dell’art. 1 della L. 645/1952, nota come Legge Scelba. Per la prima volta, quindi, in Italia, un Tribunale ha riconosciuto il reato di «riorganizzazione del disciolto partito fascista». Si tratta di una sentenza di grande rilievo, sia sotto il profilo giuridico che sociale e politico. A me, qui, preme sottolineare, da docente di lingua e letteratura italiana, un aspetto squisitamente linguistico e stilistico, relativamente all’art. XIII della Costituzione italiana (voluto dalle madri e dai padri Costituenti, in difesa della fragile democrazia italiana, appena nata, grazie al voto popolare, dopo il ventennio della dittatura fascista e dopo la tragedia della seconda guerra mondiale).

Ebbene, l’assenza di figure retoriche, nei testi giuridici normativi, è considerata una loro caratteristica precipua, ai fini della chiarezza e della semplicità, e, soprattutto, per evitare fraintendimenti e diatribe interpretative. Un linguaggio quasi al grado zero, senza complicazioni retoriche, lineare, semplice, liscio. L’aspirazione alla linearità e alla chiarezza del dettato normativo la rivendicava già Ugo Foscolo (incaricato di redigere il «Codice penale militare», per conto della Repubblica Cisalpina), dichiarando di voler adottare, per assolvere a questo alto compito, uno «stile rapido, calzante, conciso, che non lasci pretesto all’interpretazione delle parole». Questa aspirazione di Foscolo, fu evocata dall’on. Piero Calamandrei, giurista e politico italiano (tra i fondatori del Partito d’Azione), in una seduta dell’Assemblea Costituente, nel 1947, in quanto componente della «Commissione dei 75», incaricata di redigere la Costituzione. Piero Calamandrei, in Assemblea, invitò tutti i Costituenti a sforzarsi, nella stesura e proposta dei singoli articoli, dopo la relativa discussione sul merito degli stessi, di badare bene anche alla forma linguistica e stilistica degli stessi, mirando alla linearità e alla chiarezza, che era stata già nelle intenzioni di Ugo Foscolo.  Il poeta di Zante, dunque, entrava come modello linguistico e stilistico, tra le fonti (le radici) letterarie della nostra Costituzione democratica e post-fascista. Ebbene, il testo della nostra Costituzione antifascista è, infatti, retoricamente semplice e lineare, anche se non sempre. Nella formulazione di alcuni articoli sono, cioè, presenti figure retoriche e accorgimenti stilistici, come, per esempio, la metonimia, la litote, le anafore, le inversioni, e così via. La figura retorica della «litote», in modo particolare, consiste nell’affermare un concetto negando il suo contrario; spesso, la si utilizza per attenuare la severità di un giudizio, o di un divieto. La litote dunque è una forma di eufemismo, fenomeno linguistico utilizzato per attenuare un concetto, altrimenti duro e severo. Non toglie nulla ad esso, nella sostanza, ma lo addolcisce nella forma. In alcuni articoli della Costituzione italiana, essa è presente, attraverso la scelta della forma espressiva negativa; specie in quegli enunciati nei quali ci sono due negazioni dipendenti l’una dall’altra, con effetto, appunto, di litote, come negli artt. 25 e 27 della Costituzione: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge…»; e anche: «Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi…».

Questo modulo espressivo si ripete in Costituzione ben 16 volte, evitando così di utilizzare il verbo diretto (e severo) «vietare». Per attenuare l’impatto del verbo «vietare», i Costituenti hanno scelto di fare ricorso alla litote. In tre altri casi, però, il verbo «vietare» è stato espressamente utilizzato, in modo diretto, senza preoccupazione alcuna che potesse risultare sgradevole e duro all’orecchio del lettore. Uno di questi tre casi è proprio quello dell’art. XIII delle Disposizioni transitorie e finali, nel quale si legge: «È vietata la riorganizzazione […] del disciolto partito fascista». Punto. Senza giri di parole. Senza figure retoriche di attenuazione. Stile diretto, lineare, calzante, ritenuto, evidentemente, necessario, onde evitare rischi di equivoci, o di fraintendimenti politico-lessicali. In difesa della democrazia, la lingua e lo stile della Costituzione si fa semplice, lineare e diretto: «è vietato».

Anche sotto questo profilo strettamente linguistico e stilistico, dunque, la recente sentenza emessa dal Tribunale di Bari è di grande rilievo.

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