Passaggio di cattedra da ITP a docente: deve ripetere l'anno di prova?

Anno di prova bis per ex ITP? La sentenza di Salerno lo boccia: nello stesso grado basta una volta. Eppure molte scuole lo richiedono ancora.

A cura di Redazione Redazione
28 ottobre 2025 20:07
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La giurisprudenza del Tribunale di Salerno

La sentenza n. 515 del 14 marzo 2024 del Tribunale del Lavoro di Salerno, confermata da un'ordinanza cautelare del settembre 2023, ha fornito un'interpretazione definitiva della questione. Il caso riguardava un docente che aveva svolto e superato l'anno di prova come ITP nella classe B014 nel 2013/2014 e che, ottenuto il passaggio di ruolo alla classe A037 per l'anno scolastico 2023/2024, era stato obbligato dal dirigente scolastico a ripetere il percorso formativo.​

Il dirigente scolastico aveva motivato la decisione sostenendo che "il passaggio da ITP a classe di concorso laureati si configura a tutti gli effetti come passaggio di ruolo, in quanto il docente acquisirà un'altra posizione stipendiale". Effettivamente, il passaggio comporta un incremento retributivo significativo: circa 1.800 euro lordi annui all'inizio carriera, che possono superare i 5.400 euro lordi a fine carriera.​

Il Tribunale ha però rigettato questa argomentazione. Il giudice Romano Gibboni ha richiamato le circolari ministeriali che sanciscono l'anno di formazione e prova come adempimento da svolgere "una sola volta nella carriera del docente, in caso di permanenza nello stesso grado di istruzione". La sentenza sottolinea che sono esentati i docenti "che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado".​

Il pronunciamento ha annullato il decreto di non superamento dell'anno di prova emesso dal dirigente scolastico, stabilendo che il periodo formativo "non dev'essere ripetuto da quei docenti che l'abbiano già effettuato nel medesimo grado di nuova immissione in ruolo".​

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