Permessi per motivi di studio nella scuola
(150 ore) – Guida per docenti e ATA, a tempo determinato e indeterminato


Riferimenti normativi
Il diritto ai permessi per motivi di studio è garantito dal:
CCNL Scuola 2019-2021, art. 46 (firmato il 18 gennaio 2024);
CCNL Scuola 2007, art. 13 (ancora vigente per questa materia);
Normative regionali e circolari degli Uffici Scolastici Regionali (USR).
Chi può richiederli
Categoria | Contratto | Diritto al permesso |
---|---|---|
Docenti | Tempo indeterminato | ✔️ Sì |
ATA | Tempo indeterminato | ✔️ Sì |
Docenti | Tempo determinato (31/08 o 30/06) | ✔️ Sì, con criteri specifici |
ATA | Tempo determinato (31/08 o 30/06) | ✔️ Sì, con criteri specifici |
Nota: Non possono presentare domanda coloro con supplenze brevi o saltuarie.
Finalità dei permessi
I permessi studio (cosiddetti “150 ore”) sono concessi per:
Frequenza di corsi di studio riconosciuti (universitari, ITS, abilitanti, etc.);
Partecipazione a corsi TFA, PAS, SFP, CLIL, universitari di II livello, Sostegno;
Svolgimento di esami;
Partecipazione a corsi connessi alla formazione in servizio, se riconosciuti;
Attività di studio finalizzate al superamento di concorsi pubblici o all’acquisizione di titoli di accesso o abilitazioni.
Durata e limiti
Parametro | Valore |
---|---|
Ore annue fruibili | Fino a 150 ore annue pro capite |
Limite di beneficiari | Max 3% del personale in servizio (per ciascuna categoria: docenti / ATA) al 1° gennaio di ogni anno |
Fruizione | Anche in forma frazionata (es. ore o mezze giornate) |
Periodo di validità | Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare |
Requisiti e modalità di domanda
✅ Requisiti:
Essere in servizio alla data di scadenza della domanda;
Essere regolarmente iscritti a un corso riconosciuto;
Presentare documentazione idonea: iscrizione, frequenza, piano di studi o attestazioni universitarie.
📅 Scadenze principali:
Presentazione domanda: entro il 30 novembre di ogni anno (salvo diversa indicazione dell’USR);
Pubblicazione graduatorie provvisorie: dicembre-gennaio;
Inizio validità permessi: dal 1° gennaio dell’anno successivo.
📌 Procedura:
Compilare modulo di domanda (fornito dall’istituto o dall’USR);
Allegare attestazione di iscrizione e dichiarazione motivata;
Inviare alla scuola di titolarità o al DSGA se ATA.
Criteri di priorità nella graduatoria
Spetta all’Ufficio Scolastico Regionale definire i criteri specifici, ma in genere hanno priorità:
Corsi finalizzati all’abilitazione all’insegnamento;
Frequenza di TFA sostegno o percorsi universitari per titoli di accesso;
Esami finali;
Corsi funzionali alla stabilizzazione del personale precario.
Obblighi e limiti
I permessi non sono cumulabili con ferie, malattia, maternità/paternità, aspettativa.
L’utilizzo improprio o la mancata documentazione può comportare la revoca dei permessi.
Al termine dell’anno, è obbligatorio presentare la certificazione di frequenza o esami sostenuti.
Riepilogo per i contratti a tempo determinato
Contratto | Diritto al permesso | Modalità |
---|---|---|
Fino al 30/06 o 31/08 | ✔️ Sì | In base alla graduatoria e con ore proporzionali alla durata del contratto |
Supplenze brevi | ❌ No | Non ammessi |
Riferimenti utili
Art. 46 del CCNL 2019-2021 – Sezione Scuola
Art. 13 del CCNL Scuola 2007
Circolari annuali degli USR (Uffici Scolastici Regionali)