Permessi per motivi di studio nella scuola

(150 ore) – Guida per docenti e ATA, a tempo determinato e indeterminato

A cura di Redazione Redazione
18 settembre 2025 12:23
Permessi per motivi di studio nella scuola -
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Riferimenti normativi

Il diritto ai permessi per motivi di studio è garantito dal:

  • CCNL Scuola 2019-2021, art. 46 (firmato il 18 gennaio 2024);

  • CCNL Scuola 2007, art. 13 (ancora vigente per questa materia);

  • Normative regionali e circolari degli Uffici Scolastici Regionali (USR).


Chi può richiederli

Categoria

Contratto

Diritto al permesso

Docenti

Tempo indeterminato

✔️ Sì

ATA

Tempo indeterminato

✔️ Sì

Docenti

Tempo determinato (31/08 o 30/06)

✔️ Sì, con criteri specifici

ATA

Tempo determinato (31/08 o 30/06)

✔️ Sì, con criteri specifici

Nota: Non possono presentare domanda coloro con supplenze brevi o saltuarie.

Finalità dei permessi

I permessi studio (cosiddetti “150 ore”) sono concessi per:

  • Frequenza di corsi di studio riconosciuti (universitari, ITS, abilitanti, etc.);

  • Partecipazione a corsi TFA, PAS, SFP, CLIL, universitari di II livello, Sostegno;

  • Svolgimento di esami;

  • Partecipazione a corsi connessi alla formazione in servizio, se riconosciuti;

  • Attività di studio finalizzate al superamento di concorsi pubblici o all’acquisizione di titoli di accesso o abilitazioni.

Durata e limiti

Parametro

Valore

Ore annue fruibili

Fino a 150 ore annue pro capite

Limite di beneficiari

Max 3% del personale in servizio (per ciascuna categoria: docenti / ATA) al 1° gennaio di ogni anno

Fruizione

Anche in forma frazionata (es. ore o mezze giornate)

Periodo di validità

Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare

Requisiti e modalità di domanda

✅ Requisiti:

  • Essere in servizio alla data di scadenza della domanda;

  • Essere regolarmente iscritti a un corso riconosciuto;

  • Presentare documentazione idonea: iscrizione, frequenza, piano di studi o attestazioni universitarie.

📅 Scadenze principali:

  • Presentazione domanda: entro il 30 novembre di ogni anno (salvo diversa indicazione dell’USR);

  • Pubblicazione graduatorie provvisorie: dicembre-gennaio;

  • Inizio validità permessi: dal 1° gennaio dell’anno successivo.

📌 Procedura:

  • Compilare modulo di domanda (fornito dall’istituto o dall’USR);

  • Allegare attestazione di iscrizione e dichiarazione motivata;

  • Inviare alla scuola di titolarità o al DSGA se ATA.

Criteri di priorità nella graduatoria

Spetta all’Ufficio Scolastico Regionale definire i criteri specifici, ma in genere hanno priorità:

  1. Corsi finalizzati all’abilitazione all’insegnamento;

  2. Frequenza di TFA sostegno o percorsi universitari per titoli di accesso;

  3. Esami finali;

  4. Corsi funzionali alla stabilizzazione del personale precario.

Obblighi e limiti

  • I permessi non sono cumulabili con ferie, malattia, maternità/paternità, aspettativa.

  • L’utilizzo improprio o la mancata documentazione può comportare la revoca dei permessi.

  • Al termine dell’anno, è obbligatorio presentare la certificazione di frequenza o esami sostenuti.

Riepilogo per i contratti a tempo determinato

Contratto

Diritto al permesso

Modalità

Fino al 30/06 o 31/08

✔️ Sì

In base alla graduatoria e con ore proporzionali alla durata del contratto

Supplenze brevi

❌ No

Non ammessi

Riferimenti utili

  • Art. 46 del CCNL 2019-2021 – Sezione Scuola

  • Art. 13 del CCNL Scuola 2007

  • Circolari annuali degli USR (Uffici Scolastici Regionali)

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