Permessi retribuiti e diritti dei docenti: cosa prevede la normativa secondo la Tecnica della Scuola
A fare chiarezza è anche l’articolo pubblicato da Tecnica della Scuola, dal titolo “Permessi retribuiti che i docenti possono fruire senza che i dirigenti scolastici possano rifiutarli
Il tema dei permessi retribuiti nel comparto scuola continua a essere centrale, soprattutto alla luce delle recenti interpretazioni contrattuali e legislative. A fare chiarezza è anche l’articolo pubblicato da Tecnica della Scuola, dal titolo “Permessi retribuiti che i docenti possono fruire senza che i dirigenti scolastici possano rifiutarli. Ecco cosa dice la normativa” (https://www.tecnicadellascuola.it/permessi-retribuiti-che-i-docenti-possono-fruire-senza-che-i-dirigenti-scolastici-possano-rifiutarli-ecco-cosa-dice-la-normativa), che analizza con puntualità quali siano le tutele garantite al personale docente, educativo e ATA.
Secondo quanto riportato dalla testata, il quadro normativo definisce diversi casi in cui il permesso retribuito costituisce un diritto soggettivo pieno, e per i quali il dirigente scolastico non può esercitare alcuna discrezionalità. L’articolo evidenzia soprattutto le situazioni più delicate, come il congedo per le donne vittime di violenza di genere. Il riferimento è l’articolo 17 del CCNL 2019-2021, che riconosce fino a 120 giorni di congedo nell’arco di tre anni, completamente retribuiti e validi ai fini dell’anzianità. La Tecnica della Scuola ricorda che l’unico presupposto richiesto è l’inserimento della lavoratrice in un percorso certificato di protezione, mentre il dirigente deve semplicemente prenderne atto e autorizzare l’assenza.
Lo stesso articolo sottolinea come anche i congedi legati alla maternità, alla paternità e alla genitorialità in generale rientrino tra le tutele non rifiutabili. Dopo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025, i primi trenta giorni godono di una retribuzione al 100% per figli fino a dodici anni, mentre i periodi successivi prevedono percentuali ridotte. La testata precisa che, trattandosi di diritti regolati dal CCNL e dalla normativa nazionale, il dirigente non può opporsi alla loro fruizione, indipendentemente dal tipo di contratto del dipendente, anche in caso di supplenze al 30 giugno o al 31 agosto.
Un passaggio rilevante dell’analisi riguarda poi i permessi per lutto, che il contratto riconosce per eventi che coinvolgono familiari stretti o persone conviventi. La Tecnica della Scuola ricorda come i tre giorni retribuiti per evento debbano essere necessariamente concessi, senza che la scuola possa invocare esigenze organizzative. La stessa logica si applica alla partecipazione a esami o concorsi, per cui spettano otto giorni retribuiti all’anno, e ai permessi personali o familiari, estesi dal rinnovo contrattuale 2019-2021 anche ai supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche.
L’articolo affronta anche il tema dei permessi per matrimonio, che garantiscono quindici giorni consecutivi di assenza retribuita, e quello delle tutele per l’assistenza ai familiari con disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992. In entrambi i casi, la natura del diritto è piena e non soggetta a rifiuto. La Tecnica della Scuola sottolinea come si tratti di istituti giuridici consolidati, che non lasciano spazio a valutazioni discrezionali o a interpretazioni restrittive da parte delle istituzioni scolastiche.
Diversa la situazione dei permessi per motivi di studio, che pur essendo previsti dal contratto fino a un massimo di 150 ore annue, sono soggetti a limiti quantitativi legati al contingente del 3% dell’organico. Per questo motivo, l’articolo chiarisce che non rientrano tra i permessi automaticamente esigibili: la loro concessione dipende dalla disponibilità residua e dalle graduatorie regionali, e dunque il dirigente può trovarsi nella condizione di non poterli autorizzare.
La riflessione proposta dalla Tecnica della Scuola permette di comprendere come il quadro normativo distingua nettamente tra permessi che rappresentano un diritto non comprimibile e permessi subordinati a criteri organizzativi. Nel primo caso rientrano tutte quelle situazioni che il legislatore ha inteso proteggere in modo rafforzato, dall’assistenza alla genitorialità agli eventi familiari più delicati, passando per la tutela di chi affronta situazioni di violenza. Nel secondo caso, invece, si collocano le attività di formazione e aggiornamento, che pur essendo valorizzate, devono rispettare limiti di sistema.
La chiarezza interpretativa fornita dalla testata rappresenta un utile riferimento per tutto il personale scolastico, poiché consente di orientarsi con sicurezza tra le diverse tipologie di permessi e di conoscere con esattezza quando un diritto può essere esercitato senza possibilità di rifiuto.