Revoca idoneità insegnante religione: il TAR Calabria ribadisce l'autonomia della Chiesa Cattolica

Secondo i giudici si tratta di un atto che avviene per intero all’interno dell’ordinamento della Chiesa Cattolica, indipendente e distinto dall’ordinamento della Repubblica italiana.Una questione di c...

A cura di Redazione
17 dicembre 2024 16:15
Revoca idoneità insegnante religione: il TAR Calabria ribadisce l'autonomia della Chiesa Cattolica -
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Secondo i giudici si tratta di un atto che avviene per intero all’interno dell’ordinamento della Chiesa Cattolica, indipendente e distinto dall’ordinamento della Repubblica italiana.

Una questione di competenza giurisdizionale

La revoca dell’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica è un tema delicato che, come chiarito dalla recente giurisprudenza, non può essere sottoposto alla giurisdizione del giudice amministrativo italiano. La questione è stata affrontata dal TAR Calabria – Catanzaro, Sezione II, con la sentenza n. 1699 del 2 dicembre 2024. Secondo quanto stabilito, un provvedimento di revoca dell’idoneità rilasciata dall’autorita ecclesiastica è un atto che si svolge interamente all’interno dell’ordinamento della Chiesa Cattolica, riconosciuto autonomo dallo Stato italiano tramite il Concordato del 1984.

Il caso esaminato

La controversia ha riguardato un insegnante di religione che aveva impugnato la revoca dell’idoneità all’insegnamento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. La decisione del TAR è stata netta: la revoca dell’idoneità è un atto che appartiene esclusivamente all’ambito dell’ordinamento canonico, il quale gode di autonomia e indipendenza rispetto all’ordinamento giuridico della Repubblica italiana.

L’idoneità all’insegnamento della religione cattolica

L’idoneità all’insegnamento della religione cattolica è un requisito fondamentale per l’insegnante di questa disciplina. Viene concessa o revocata dall’ordinario diocesano (il vescovo) secondo le norme stabilite dal diritto canonico. La Chiesa, tramite i suoi rappresentanti, verifica che l’insegnante abbia una condotta morale e una coerenza con i principi della dottrina cattolica.

Questa particolare natura dell’idoneità si inserisce in un contesto di autonomia riconosciuto dallo Stato italiano con il Concordato del 1984, che regola i rapporti tra la Chiesa Cattolica e la Repubblica Italiana.

La decisione del TAR Calabria

Il TAR Calabria ha ribadito che, quando si tratta di revoca dell’idoneità, l’atto non può essere oggetto di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo. Ciò avviene perché la decisione del vescovo si configura come un provvedimento interno all’ordinamento canonico, non sindacabile da un tribunale della Repubblica italiana.

Il ricorrente, quindi, non può rivolgersi al TAR per ottenere l’annullamento della revoca. La decisione del TAR Calabria si allinea con una consolidata giurisprudenza che riconosce l’autonomia della Chiesa Cattolica nel decidere chi sia idoneo o meno all’insegnamento della religione.

Atto esclusivo dell’ ordinamento canonico

La sentenza n. 1699 del 2 dicembre 2024 del TAR Calabria – Catanzaro conferma ancora una volta che l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica, essendo un atto interno all’ordinamento canonico, non può essere impugnata davanti al giudice amministrativo italiano. Si tratta di una competenza esclusiva della Chiesa Cattolica, come riconosciuto dalle norme concordatarie e dalla Costituzione italiana, che garantisce autonomia e indipendenza alle confessioni religiose nei loro ambiti di competenza.

Pertanto, qualsiasi provvedimento riguardante l’idoneità deve essere risolto all’interno degli organismi e delle procedure stabilite dall’ordinamento ecclesiastico. La revoca dell’idoneità all’insegnamento della religione cattolica, come ribadito dal TAR Calabria, rimane un atto esclusivo dell’ordinamento canonico e non può essere impugnato davanti al giudice amministrativo italiano.

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