Riconoscimento del servizio pre-ruolo per il personale ATA “ex LSU” proveniente da cooperative
Sentenza della Corte d'Appello di Palermo – Sezione Lavoro del 12 gennaio 2026
Un passaggio giurisprudenziale di rilievo, per il personale ATA, che apre potenzialmente la via alla ricostruzione di carriera e al conseguente pagamento degli arretrati.
La pronuncia sancisce il diritto al pieno riconoscimento del servizio pre-ruolo – tanto ai fini della progressione di carriera quanto delle differenze stipendiali – in favore del personale ex LSU che, pur formalmente inquadrato alle dipendenze di cooperative, abbia in concreto prestato la propria attività lavorativa per il Ministero dell'Istruzione.
Commento della questione legale a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola
Con una pronuncia destinata a suscitare indubbio interesse nel mondo della scuola, la Corte d'Appello di Palermo, Sezione Lavoro, ha recentemente affrontato la delicata e complessa questione del riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dal personale ATA ex LSU (Lavoratori Socialmente Utili), formalmente alle dipendenze di cooperative, ma nella sostanza inserito a pieno titolo nell'organizzazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La decisione del mese di gennaio 2026 si colloca nel solco di un vivace dibattito giurisprudenziale che lo Studio Legale Esposito Santonicola segue con particolare attenzione, nell'ambito della propria consolidata attività nel contenzioso scolastico e del pubblico impiego.
Il fondamento normativo della questione risiede nell'art. 2126 del Codice Civile, che assicura tutela al lavoro prestato anche in assenza di un valido contratto: un principio posto a presidio di quei lavoratori che, pur formalmente inquadrati in rapporti atipici – come nel caso dei soci di cooperativa – abbiano in concreto operato in regime di subordinazione alle dipendenze della pubblica amministrazione, dando vita a quello che dottrina e giurisprudenza definiscono «rapporto di lavoro subordinato di fatto».
È noto, d'altra parte, come i giudici abbiano da tempo chiarito che, al fine di qualificare correttamente la natura di un rapporto, sia necessario guardare oltre il nomen iuris – ossia la denominazione formale del contratto – per analizzare le concrete modalità di svolgimento della prestazione: l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del dirigente scolastico, il controllo delle presenze, la gestione di ferie e permessi sono tutti elementi che rivelano una interposizione fittizia di manodopera, in cui il vero datore di lavoro è lo Stato.
Se il diritto alle differenze retributive per il lavoro di fatto è ormai pacifico, la questione più controversa ha sempre riguardato il riconoscimento di tale servizio ai fini della ricostruzione di carriera del personale ATA successivamente stabilizzato. Sul punto, i tribunali si sono storicamente divisi tra due orientamenti contrapposti. Da un lato, un filone giurisprudenziale di impostazione più tradizionale ha sostenuto che l'art. 2126 c.c. offra una tutela di carattere meramente economico, senza poter fondare alcun diritto alla progressione di carriera; tale lettura si àncora al principio secondo cui un rapporto nullo non può produrre effetti giuridici per il futuro (quod nullum est nullum producit effectum). Dall'altro lato, un diverso orientamento, in linea con i principi di derivazione europea, ha invece propugnato il pieno riconoscimento del servizio prestato, facendo leva sulla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni forma di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato: secondo questa prospettiva, se il rapporto consiste, nella sostanza, in un lavoro subordinato a termine, esso deve essere integralmente computato ai fini dell'anzianità di servizio.
La pronuncia in esame pare innestarsi in questo secondo orientamento, valorizzando – secondo quanto emerge dalle prime analisi della decisione – un passaggio della stessa Legge di stabilizzazione n. 205/2017, laddove il legislatore qualifica i destinatari della procedura come titolari di contratti di lavoro per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici. Ad avviso dei legali Esposito Santonicola, tale formulazione normativa non costituisce un mero dettaglio lessicale, bensì un vero e proprio riconoscimento della natura sostanzialmente statale del servizio reso; un'interpretazione, questa, che offrirebbe un solido argomento per censurare la disparità di trattamento tra i lavoratori in questione e i colleghi ex LSU assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai quali il servizio pre-ruolo era invece stato riconosciuto. In tale prospettiva, è ragionevole ritenere che il Ministero non possa legittimamente discostarsi dalla qualificazione implicita emergente dalla volontà dello stesso legislatore che ha provveduto a sanare la situazione di precariato.
La decisione della Corte d'Appello di Palermo, ancorché in attesa di un eventuale vaglio da parte della Suprema Corte, rappresenta un precedente di rilievo, potenzialmente idoneo ad aprire la strada al riconoscimento della corretta ricostruzione di carriera per tutto il personale ATA – collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici – che, prima della stabilizzazione, versava in una condizione di precariato sostanziale, formalmente inquadrato presso cooperative ma di fatto impiegato dalle istituzioni scolastiche statali.
Il personale ATA ex LSU – collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici – proveniente da cooperative e successivamente stabilizzato, al quale non sia stato riconosciuto il servizio pre-ruolo ai fini della carriera e della retribuzione, può rivolgersi allo Studio Legale Esposito Santonicola per una valutazione della propria posizione.
Lo Studio, che vanta una specifica esperienza nel contenzioso del personale scolastico, è a disposizione per l'esame delle singole situazioni e per l'eventuale assistenza in giudizio.
Per un primo contatto, è possibile inviare un messaggio – scritto o vocale – tramite WhatsApp al numero 366 18 28 48 9, indicando: «Ricorso riconoscimento servizio pre-ruolo ex LSU da cooperativa».
Gli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola ricontatteranno l'interessato per un confronto diretto e riservato.