Riconoscimento integrale del servizio di ruolo prestato nella scuola materna ai fini dell’anzianità di carriera nel passaggio a ruolo superiore
Sentenza del Tribunale di Nola – Sezione Lavoro del 21 gennaio 2026
Una pronuncia che ribadisce un principio consolidato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite: l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere computata per intero, senza alcuna decurtazione, ai fini giuridici ed economici.
La decisione accoglie la domanda di una docente di scuola primaria, riconoscendo il diritto al computo integrale del servizio di ruolo svolto nella scuola dell’infanzia negli anni scolastici dal 1985/1986 al 1991/1992, con conseguente collocazione nella fascia stipendiale corrispondente e condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate.
Commento della questione legale a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola
Con una sentenza che offre piena conferma dell’orientamento ormai consolidato in materia, il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, in persona della dott.ssa Carmen Maria Pigrini, ha affrontato la questione del riconoscimento del servizio di ruolo prestato nella scuola materna ai fini della determinazione dell’anzianità complessiva del personale docente transitato nei ruoli della scuola primaria. La recentissima pronuncia si colloca nel solco di un indirizzo giurisprudenziale che lo Studio Legale Esposito Santonicola ha contribuito a rafforzare attraverso una costante attività di patrocinio nel contenzioso scolastico.
Il fondamento normativo della questione risiede nel combinato disposto degli articoli 77 e 83 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, e dell’articolo 57 della Legge 11 luglio 1980, n. 312. Quest’ultima disposizione ha generalizzato la mobilità verticale del personale docente, estendendola espressamente agli insegnanti delle scuole materne e consentendo loro l’accesso ai ruoli della scuola elementare, media e secondaria superiore. La norma, pur non occupandosi espressamente della conservazione dell’anzianità pregressa, opera un implicito rinvio all’articolo 83 del D.P.R. n. 417/1974, il quale stabilisce che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore «viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera».
È noto come, anteriormente alla riforma del 1980, il D.L. n. 370 del 1970 non consentisse il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore. Tuttavia, il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che la Legge n. 312/1980 abbia creato una vera e propria «osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola», superando le pregresse limitazioni e imponendo una lettura costituzionalmente orientata dell’intero impianto normativo. Diversamente opinando, si determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra docenti che, pur trovandosi nella medesima condizione sostanziale, vedrebbero riconosciuta o negata la propria anzianità a seconda della provenienza dal ruolo della scuola materna ovvero da altri ruoli inferiori.
La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9144 del 6 maggio 2016, la quale ha sancito che «all’insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione». Tale pronuncia ha superato ogni residuo contrasto interpretativo, affermando un principio di diritto vincolante per tutti i giudici di merito.
La sentenza del Tribunale di Nola si pone in piena aderenza a tale orientamento, riconoscendo alla ricorrente, assistita dagli avvocati Esposito e Santonicola, il diritto al computo integrale del servizio di ruolo prestato nella scuola materna dall’anno scolastico 1985/1986 all’anno scolastico 1991/1992. Il Giudice del lavoro ha inoltre condannato l’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive per i crediti maturati a decorrere dal quinto anno antecedente la notifica del ricorso: un aspetto che conferma l’importanza di agire tempestivamente a tutela dei propri diritti.
I docenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore — provenienti dai ruoli della scuola materna, ai quali non sia stata riconosciuta l’anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza, ovvero sia stata riconosciuta soltanto in parte mediante il meccanismo della cosiddetta “temporizzazione” — possono rivolgersi allo Studio Legale Esposito Santonicola per una valutazione della propria posizione.
Lo Studio, che vanta una consolidata esperienza nel contenzioso del personale scolastico, è a disposizione per l’esame delle singole situazioni e per l’eventuale assistenza in giudizio, sia innanzi al Giudice del Lavoro sia, ove necessario, nei successivi gradi di impugnazione.
Per un primo contatto, è possibile inviare un messaggio — scritto o vocale — tramite WhatsApp al numero 366 18 28 48 9, indicando: «Ricorso riconoscimento servizio ruolo scuola materna».
Gli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola ricontatteranno l’interessato per un confronto diretto e riservato.