Ricostruzione di carriera docenti: il tribunale di Siena impone il riconoscimento integrale del servizio pre ruolo effettivo

Affermata la tesi della “concreta comparazione del trattamento tra docente a termine poi stabilizzato e docente ab origine a tempo indeterminato…”

27 dicembre 2025 23:57
 Ricostruzione di carriera docenti: il tribunale di Siena impone il riconoscimento integrale del servizio pre ruolo effettivo -
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A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Il Tribunale di Siena – Sezione Lavoro, con sentenza pronunciata dal Giudice dott. Delio Cammarosano, ha integralmente accolto il ricorso degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola in materia di riconoscimento dell’anzianità di servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione di carriera.

La decisione afferma il diritto del docente alla progressione stipendiale secondo il CCNL Comparto Scuola, sulla base dell’intera anzianità effettiva maturata con contratti a termine, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).

Il caso in esame e il ruolo della consulenza tecnica

Il docente interessato vantava alle spalle un ampio periodo di servizio pre ruolo, articolato in plurimi anni scolastici con contratti a termine, successivamente seguito dall’immissione in ruolo “con decorrenza giuridica 1.9.2020 ed economica 1.9.2021”.

Orbene, il decreto di ricostruzione di carriera impugnato riconosceva, ai fini giuridici ed economici, un’anzianità pre ruolo inferiore a quella effettivamente maturata, in quanto condizionata dall’abbattimento ex art. 485 T.U. Scuola.

La Consulente Tecnica d’Ufficio ha quantificato, in giudizio, una rilevante anzianità effettiva pre ruolo, evidenziando come il decreto dirigenziale avesse di fatto optato per la riduzione ingiustificata del servizio riconosciuto. Il Giudice procedente, pur criticando l’ipotesi di una “commistione” tra valorizzazione integrale del servizio e fictio di anno intero ex art. 489 T.U., ha valorizzato l’accertamento in fatto sull’entità complessiva del servizio effettivo e ha disatteso il meccanismo di abbattimento, ritenendolo incompatibile con i principi euro unitari di non discriminazione.

Nel ragionamento decisorio si sottolinea che la verifica della discriminazione va condotta in concreto, confrontando la posizione del docente assunto con plurimi contratti a termine e poi stabilizzato con quella del docente comparabile assunto fin dall’origine a tempo indeterminato, computando il solo servizio effettivo (esclusi intervalli, mesi estivi non lavorati e interruzioni fra un contratto e l’altro). All’esito di tale comparazione, è emerso che l’anzianità riconosciuta con il meccanismo interno risultava inferiore a quella spettante al pari grado assunto inizialmente a tempo indeterminato, imponendo quindi la disapplicazione dell’art. 485 D.Lgs. 297/1994.

Il ragionamento del Giudicante …

L’Organo Giudicante ha ragionato, attraverso tre passaggi, come segue:

1. Prima domanda: quanto ha lavorato davvero il docente?

Per prima cosa il Giudice ha quantificato il servizio effettivo svolto con i contratti a termine. Con l’ausilio della CTU ha stabilito che, sommando solo i periodi effettivamente lavorati, il docente aveva alle spalle un determinato precariato.

2. Seconda domanda: se fosse stato assunto di ruolo da subito, dove si sarebbe trovato oggi?

Poi si è chiesto: “Se questo docente fosse stato assunto a tempo indeterminato fin dall’inizio, con gli stessi anni di servizio, in quale fascia stipendiale si sarebbe trovato oggi secondo il CCNL Scuola?”. Ha quindi assunto, come termine di paragone, un insegnante “comparabile” (stesso profilo, stessi anni di servizio effettivo, ma sempre di ruolo) e ha constatato che la progressione stipendiale sarebbe risultata più favorevole di quella indicata dal decreto di ricostruzione impugnato.

3. Terza domanda: l’applicazione dell’art. 485 Testo Unico Scolastico lo danneggia rispetto al collega comparabile?

A questo punto il Giudice senese ha confrontato due scenari:

• scenario A: applicazione “classica” dell’art. 485 T.U. Scuola, con l’abbattimento del servizio oltre il quarto anno;

• scenario B: riconoscimento dell’intero servizio effettivo pre ruolo come se fosse stato sempre servizio di ruolo, senza abbattimenti.

Dal confronto è emerso che, nello scenario A, il docente si ritrova con un’anzianità riconosciuta inferiore rispetto alla posizione del collega comparabile “assunto da subito a tempo indeterminato”, pur avendo svolto, in concreto, lo stesso lavoro. Questo scarto è stato qualificato come discriminatorio alla luce della clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE e della giurisprudenza Cassazione/CGUE, perché la sola “natura a termine” del rapporto non rappresenta ragione oggettiva per attribuire meno valore agli anni di servizio.

Conclusione operativa del ragionamento

• Poiché l’applicazione dell’art. 485 ha prodotto, nel caso concreto, un risultato peggiorativo rispetto alla posizione del docente comparabile, il Giudice ha deciso di disapplicare la norma interna nella parte in cui abbatte l’anzianità.

• Ha così riconosciuto all’istante tutte le annualità di pre ruolo ai fini giuridici ed economici, lo ha collocato nella fascia 9 14 anni (con clausola di salvaguardia 3 8) e ha condannato il MIM alla corresponsione delle differenze stipendiali e al rifacimento della ricostruzione di carriera.

Nel dispositivo, il Tribunale di Siena:

• accerta il diritto del docente al riconoscimento, relativamente al periodo di servizio prestato con contratti a tempo determinato, della progressione stipendiale prevista dal CCNL Scuola e dei correlati incrementi retributivi;

• accerta il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, con riconoscimento, come servizio di ruolo utile ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio pre ruolo;

• condanna il MIM a effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera, previa disapplicazione delle disposizioni interne contrastanti e del decreto dirigenziale già emesso;

• condanna il MIM a inquadrare il docente nella fascia stipendiale 9 14 anni, applicando la clausola di salvaguardia del CCNL 19.07.2011 (con riconoscimento del trattamento della fascia 3 8 fino al conseguimento della 9 14);

• condanna il Ministero a corrispondere le differenze stipendiali maturate in ragione della corretta progressione stipendiale e della ricostruzione integrale all’atto dell’immissione in ruolo, oltre agli interessi legali;

• condanna il MIM al pagamento dell’aumento mensile stabile corrispondente al nuovo inquadramento, fino alla successiva progressione.

La domanda risarcitoria è stata accolta nei limiti della prescrizione quinquennale, con espressa affermazione che l’anzianità di servizio, in quanto presupposto di diritti retributivi, può essere sempre accertata, mentre soggiacciono a prescrizione solo i singoli crediti retributivi, secondo il consolidato orientamento della Cassazione.

In ultimo, la pronuncia ribadisce – anche in applicazione del recente art. 14 D.L. 69/2023, conv. in L. 103/2023, che ha riformulato gli artt. 485 e 489 T.U. eliminando l’abbattimento e valorizzando il solo servizio effettivo – l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di conformare la ricostruzione di carriera al principio di non discriminazione sancito dal diritto dell’Unione. Il Tribunale richiama, per continuità, i più recenti arresti di legittimità che impongono al datore pubblico, in ambito scolastico, il riconoscimento della medesima progressione professionale per il personale a termine poi stabilizzato, ogniqualvolta non siano dimostrate concrete e specifiche differenze nelle mansioni svolte.

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Per i docenti di ruolo che abbiano svolto un lungo periodo di precariato, la decisione del Tribunale di Siena offre un parametro interpretativo chiaro:

• la ricostruzione di carriera non può essere fondata su abbattimenti automatici dell’anzianità pre ruolo che producano, in concreto, un risultato inferiore rispetto al docente comparabile assunto a tempo indeterminato;

• il diritto alla corretta fascia stipendiale può essere azionato giudizialmente anche a distanza di anni dalla conferma in ruolo, fermo il limite prescrizionale sui singoli arretrati retributivi.

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Sei un docente di ruolo e ritieni che il tuo decreto di ricostruzione di carriera abbia illegittimamente ridotto l’anzianità pre ruolo, con conseguente inquadramento in una fascia stipendiale inferiore a quella spettante? Potresti vantare il diritto ad una nuova ricostruzione e a rilevanti differenze retributive arretrate.

Per una consulenza personalizzata e per interagire direttamente con gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, è possibile inviare un messaggio scritto o vocale tramite WhatsApp al numero 366 18 28 489.

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