Ricostruzione di carriera: due operazioni distinte
Ricostruzione di carriera: due operazioni distinte
L'AVVOCATO RISPONDE
Aggiornamento della rubrica settimanale a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola
Ricostruzione di carriera: due operazioni distinte. La Corte di Cassazione invita a non confonderle. I giorni di servizio effettivo si contano in un modo; si convertono in annualità in un altro. Il divisore, oggi, è 365.
Esiste un momento preciso in cui il calcolo dell’anzianità pre-ruolo diventa un problema di metodo. Si fondono, talvolta, due operazioni che devono restare separate e quando le due operazioni vengono confuse, il risultato conduce ad un`interpretazione evidentemente errata.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro - con ordinanza 9 maggio 2026, n. 13446 - secondo diversi analisti, avrebbe interrotto questa confusione. Ha dichiarato che il divisore “305”, utilizzato da alcuni giudici di merito per convertire i giorni di servizio in annualità, non ha base normativa e produce un effetto contrario al principio di parità. Ha stabilito che il solo divisore “365” è considerato conforme.
Il caso in esame. Una docente di ruolo della scuola primaria aveva ottenuto, in primo e secondo grado di giudizio, il riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo con applicazione del divisore 305. La Cassazione è intervenuta esponendo il seguente metodo:
-Prima operazione.
Si quantificano, oggi, i giorni di servizio effettivo; si contano soltanto i giorni nei quali il rapporto a termine esisteva. Si eliminano gli intervalli tra un contratto e l’altro. Si eliminano, per le supplenze non annuali, i mesi estivi (perché in quei mesi non esiste rapporto). Si includono le ferie e le sospensioni delle attività didattiche che cadono all’interno del contratto. Si includono i periodi di assenza giustificata che non producono decurtazione nemmeno per il personale a tempo indeterminato. Il risultato è un numero intero di giorni. Questo numero corrisponde al servizio effettivo.
-Seconda operazione.
Si convertono quei giorni in annualità. A questo punto interviene l’ordinanza del 2026. I giorni di servizio effettivo devono essere divisi per 365. Non per 305. Il divisore 365 rappresenta, infatti, lo stesso che regola l’anzianità del dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato.
La disapplicazione dell’articolo 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, resta possibile solo dopo che le due operazioni siano state eseguite correttamente. Solo se l’anzianità effettiva, ottenuta dividendo i giorni reali per 365, risulterà superiore a quella riconosciuta dall’Amministrazione, la norma interna dovrà essere disapplicata. Al docente spetterà lo stesso trattamento che sarebbe stato attribuito all’insegnante assunto a tempo indeterminato nelle medesime condizioni quantitative e qualitative di servizio.
IL QUESITO
Sono docente di ruolo della scuola primaria. All’atto della ricostruzione di carriera mi è stata riconosciuta un’anzianità di servizio pre-ruolo inferiore a quella che ritengo effettiva, calcolata sui giorni di lavoro prestati con successive supplenze. Vorrei sapere se, per trasformare i giorni di servizio effettivo in annualità, sia corretto utilizzare il divisore di 305 giorni oppure quello di 365, e se la differenza possa giustificare la disapplicazione dell’articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ai fini della progressione stipendiale.
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile Professoressa, gentile Professore,
Lei chiede se sia corretto usare il divisore 305 oppure il divisore 365. La risposta si ricava dalla recente evoluzione giurisprudenziale: il divisore 305 - frutto di un`interpretazione che sottrae ai 365 giorni il periodo estivo di interruzione delle lezioni - non è più considerato un’alternativa. Secondo la Cassazione il solo divisore conforme è 365.
Nello specifico, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con ordinanza 9 maggio 2026, n. 13446, distingue due piani di calcolo che devono restare separati.
1)Primo piano.
Si quantificano i giorni di servizio effettivo. Si contano i giorni nei quali il rapporto a termine era in essere. Si escludono gli intervalli. Si escludono i mesi estivi delle sole supplenze non annuali. Si includono ferie, sospensioni didattiche interne al contratto e assenze giustificate che non producono decurtazione nemmeno per il personale a tempo indeterminato. Si ottiene un numero di giorni. Questo numero è il dato oggettivo.
2)Secondo piano.
Si convertono quei giorni in annualità. Si divide per 365. Non per 305.
Se, dopo aver eseguito correttamente le due operazioni, l’anzianità effettiva dovesse risultare superiore a quella riconosciuta dall’Amministrazione in applicazione dell’articolo 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, la norma interna sarebbe suscettibile di disapplicazione. Al docente spetterebbero il riconoscimento dell’anzianità effettiva e le relative differenze retributive.
Orbene, nel caso esposto le operazioni da compiere sono quattro e devono restare distinte:
– ricostruire i giorni di servizio effettivo attraverso stato matricolare e contratti;
– verificare che da quel totale siano stati esclusi intervalli e mesi estivi non computabili;
– dividere il numero di giorni così ottenuto per 365;
– confrontare il risultato con l’anzianità già riconosciuta. Solo se il primo numero risulterà superiore al secondo si potrà chiedere la disapplicazione dell’articolo 485.
Per qualunque approfondimento individuale della posizione giuridica, lo Studio Legale Esposito Santonicola rimane a disposizione dei docenti che abbiano maturato periodi di servizio pre-ruolo e che ritengano non correttamente ricostruita la propria carriera, tramite messaggio scritto o vocale WhatsApp al numero 366 18 28 489. La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale. Le considerazioni svolte nella presente rubrica hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.