Rischio termico nelle scuole: la norma non esiste
Attualmente le alte temperature non precludono l'utilizzo della scuola. Il Comitato chiede range obbligatori nel D.Lgs. 81/08 e nei DVR.
Si parla molto di caldo nelle aule, finalmente. Per anni il tema del rischio termico nei DVR scolastici è rimasto senza risposta. È stato il Comitato Nazionale Docenti a portarlo all'attenzione pubblica con ricerca normativa documentata. Ora che il caldo fa notizia, si moltiplicano le voci. Ben venga, purché si arrivi a ciò che serve davvero: valori vincolanti nel D.Lgs. 81/08 e nei DVR di ogni scuola.
Il Comitato Nazionale Docenti torna sul tema della sicurezza negli ambienti scolastici con una posizione precisa, che nasce da un lavoro di ricerca documentato condotto grazie al nostro esperto Claudio Bombonato, e che si distingue da quanto circolato nelle ultime settimane attraverso i canali sindacali.
“Il D.Lgs. 81/08 non fissa valori di temperatura né minimi né massimi per le scuole. Nessun range è oggi giuridicamente vincolante.”
Quello che da anni circola su siti istituzionali, sindacali e di categoria, ovvero l'idea che il D.Lgs. 81/08 preveda temperature tra 18 e 22 gradi d'inverno e tra 24 e 27 gradi d'estate, non corrisponde a un obbligo di legge. Si tratta di valori raccomandati, derivati dall'Allegato IV del Testo Unico e dalle norme tecniche UNI EN ISO 7726 e 7730, che descrivono condizioni di comfort termoigrometrico ma non impongono soglie vincolanti con conseguenze giuridiche per chi le supera.
Il tema è tornato di attualità nelle ultime settimane, anche a seguito di episodi gravi: una docente si è sentita male in Provincia di Torino a fine maggio 2026 (secondo quanto riportato dalla stampa), ma non è la sola. Episodi analoghi hanno coinvolto anche alunni, con malori da calore segnalati in diverse scuole italiane durante le ondate di calore di questo inizio estate. Molte voci si sono levate chiedendo fondi, condizionatori, adeguamento climatico degli edifici. Richieste giuste nel merito, ma spesso formulate senza indicare una modifica normativa precisa e, in alcuni casi, citando il D.Lgs. 81/08 come se già contenesse obblighi che invece non esistono.
Il problema concreto
Oggi un Dirigente Scolastico che redige il DVR non ha nessun obbligo di indicare un range di temperatura accettabile per le aule. Può farlo, se vuole. Ma non è tenuto. E se non lo fa, non viola nessuna norma specifica.
Questo significa che quando la temperatura in classe supera i 35 gradi, docenti e ATA non hanno uno strumento giuridico immediato per rifiutare di lavorare in sicurezza ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 81/08, perché non esiste una soglia scritta da cui far scattare quel diritto. Il rischio termico, insomma, esiste nella realtà di ogni giorno ma non esiste abbastanza nella norma.
La richiesta del Comitato
Il Comitato Nazionale Docenti chiede che venga introdotto, con modifica al D.Lgs. 81/08 o con decreto attuativo specifico per le istituzioni scolastiche, un range di temperatura vincolante per gli ambienti di lavoro scolastici. I valori tecnici di riferimento esistono già: le norme UNI EN ISO 7730 e l'Allegato IV del Testo Unico forniscono una base solida. Quello che manca è la forza giuridica.
In parallelo, il Comitato chiede che il Documento di Valutazione dei Rischi di ogni istituzione scolastica contenga obbligatoriamente una sezione sul rischio microclima, con misurazioni documentate e piano di intervento in caso di superamento delle soglie. Un DVR senza questa sezione, nel 2026, va considerato incompleto.
Valori di riferimento proposti (da norme UNI EN ISO 7730 e Allegato IV D.Lgs. 81/08)
Stagione | Temperatura (°C) | Umidità relativa (%) | Delta max interno/esterno |
Invernale | 18 – 22 °C | 45 – 70% | ≤ 7 °C |
Estiva | 24 – 27 °C | 45 – 70% | ≤ 7 °C |
Tolleranza | ± 1 °C | — | — |
Nota: questi valori sono attualmente raccomandazioni tecniche, non obblighi di legge. La richiesta del Comitato è che diventino soglie vincolanti nel D.Lgs. 81/08.
Il Comitato Nazionale Docenti, impegnato a tutela di docenti e personale scolastico in situazioni di disagio lavorativo, ribadisce che la sicurezza nei luoghi di lavoro non si tutela con i comunicati stagionali. Si tutela con norme chiare, DVR aggiornati, e responsabilità definite. Su questo continueremo a lavorare.
Comitato Nazionale Docenti Mobbing e Burnout nella Scuola comitatodocenti.org
Fonti: D.Lgs. 81/2008 – Allegato IV; norme UNI EN ISO 7726, 7730; Dichiarazioni pubbliche di organizzazioni sindacali (mag.-giu. 2026)
Claudio Bombonato [email protected]
Data di emissione: 30 maggio 2026 Diffusione: nazionale Riproduzione consentita con citazione della fonte
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