Scheda Tecnica: offese e ingiurie a scuola: tra ipotesi di reato e sanzioni disciplinari

Nell’ambiente scolastico, le interazioni tra dirigenti, docenti e studenti possono sfociare in situazioni di tensione che, in alcuni casi, degenerano in offese e ingiurie. Comprendere quali comportame...

A cura di Redazione Redazione
07 novembre 2024 21:05
Scheda Tecnica: offese e ingiurie a scuola: tra ipotesi di reato e sanzioni disciplinari -
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Nell’ambiente scolastico, le interazioni tra dirigenti, docenti e studenti possono sfociare in situazioni di tensione che, in alcuni casi, degenerano in offese e ingiurie. Comprendere quali comportamenti configurano reato e quali implicano sanzioni disciplinari è fondamentale per garantire un clima di rispetto reciproco. Le normative vigenti e i codici di comportamento dei dipendenti pubblici forniscono indicazioni precise su come affrontare e gestire questi episodi.

Ingiuria e diffamazione: definizioni e differenze

Secondo l’art. 594 del Codice Penale, l’ingiuria consiste nell’offendere l’onore o il decoro di una persona presente al momento dell’offesa, mentre l’art. 595 regola la diffamazione, che si verifica in assenza dell’interessato e alla presenza di terzi. Nel contesto scolastico, la diffamazione può avvenire, ad esempio, quando un docente denigra un collega o un alunno durante un consiglio di classe senza la loro presenza.

Con il Decreto Legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, il reato di ingiuria è stato depenalizzato e trasformato in illecito civile, quindi sanzionabile con un risarcimento pecuniario invece che penale. Tuttavia, le conseguenze disciplinari restano operative per i dipendenti pubblici, come i docenti, secondo quanto stabilito dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. 62/2013) e dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola (CCNL Scuola).

Offese e sanzioni disciplinari: quando e come interviene il dirigente scolastico

Il CCNL Scuola e il D.Lgs. 165/2001 prevedono che il dirigente scolastico abbia il potere di avviare procedimenti disciplinari contro il personale docente o ATA per violazioni comportamentali, incluse le offese a colleghi, studenti o altri membri del personale.

Secondo l’art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001, il procedimento disciplinare viene avviato quando il dirigente ha ricevuto segnalazione di un’offesa o ingiuria, e deve seguire una procedura strutturata:

  • Contestazione dell’addebito: entro 20 giorni dalla segnalazione, il dirigente deve comunicare per iscritto l’addebito, descrivendo i fatti senza esprimere giudizi.
  • Contraddittorio: il dipendente ha diritto a un contraddittorio, dove può difendersi anche con l’assistenza di un legale o di un rappresentante sindacale.
  • Decisione: entro 60 giorni, il dirigente emette la decisione, che può essere una sanzione o l’archiviazione del procedimento.

Tipologie di sanzioni disciplinari e fattispecie specifiche

Le sanzioni variano in base alla gravità delle offese:

  • Censura: inflitta per episodi di minore gravità, come critiche aspre o espressioni considerate sconvenienti ma non gravemente lesive dell’onore altrui.
  • Sospensione dal servizio fino a 30 giorni: in assenza di accordi contrattuali è la sanzione, prevista per offese più gravi che ledono il rispetto dovuto a colleghi o studenti. di competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale, come confermato dalla Corte d’Appello di Torino, e può essere applicata per condotte che compromettono il clima educativo.

L’art. 492 del D.Lgs. 297/1994 elenca ulteriori sanzioni disciplinari, ma il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. 62/2013) aggiunge che ogni dipendente deve evitare atti o parole che possano danneggiare il prestigio dell’amministrazione, promuovendo una comunicazione rispettosa anche in caso di divergenze.

Offese tra colleghi, dirigenti e studenti

Le offese tra dirigenti e docenti o tra colleghi rientrano in un contesto specifico: per configurarsi come reato o giustificare una sanzione disciplinare, devono ledere il decoro professionale o l’onore di un collega. Ad esempio, espressioni come “incompetente” o “maleducato”, se usate per screditare pubblicamente un collega, configurano un reato di diffamazione se la persona non è presente. Quando invece la persona è presente e l’offesa è proferita in pubblico, può essere considerata ingiuria.

Offese dei docenti verso gli studenti: abuso di mezzi di correzione

Le offese ai danni degli studenti, se proferite in un contesto educativo, possono configurare l’abuso di mezzi di correzione o disciplina (art. 571 c.p.) o, nei casi di reiterazione e condotta aggressiva, i maltrattamenti (art. 572 c.p.). Un insegnante che insulta pesantemente uno studente davanti ai compagni rischia una sanzione disciplinare e, nei casi estremi, può essere oggetto di denuncia.

Conclusioni

Le offese e le ingiurie nell’ambiente scolastico possono comportare conseguenze disciplinari, civili o penali, secondo i casi. È essenziale che i membri della comunità educativa mantengano rispetto e professionalità, promuovendo un clima sano. La normativa di riferimento include:

  • Codice Penale (art. 571, 572, 594 e 595 c.p.)
  • D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 297/1994 (disciplina le sanzioni e il procedimento disciplinare)
  • Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. 62/2013)
  • CCNL Scuola

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