Scuola e lavoro pubblico: orari del medico di controllo e riferimenti al CCNL Istruzione e Ricerca

Per il personale della scuola valgono le stesse fasce orarie previste per tutto il lavoro pubblico

A cura di Redazione Redazione
30 gennaio 2026 12:07
Scuola e lavoro pubblico: orari del medico di controllo e riferimenti al CCNL Istruzione e Ricerca -
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Nel comparto Istruzione e Ricerca, l’assenza per malattia del personale docente, educativo e ATA è regolata da un insieme coordinato di norme di legge, atti amministrativi INPS e disposizioni contrattuali contenute nel CCNL Scuola. Centrale è la disciplina delle visite mediche di controllo (visite fiscali) e delle fasce di reperibilità, che nel lavoro pubblico hanno carattere uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il quadro normativo e contrattuale

La materia è regolata principalmente da:

  • Art. 55-septies del D.lgs. 165/2001, che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva sulle visite fiscali nel pubblico impiego;

  • DM 17 ottobre 2017, n. 206, che ha fissato le fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici;

  • Messaggi e circolari INPS applicativi, che ne hanno confermato nel tempo l’impianto;

  • CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, che disciplina gli effetti economici e giuridici dell’assenza per malattia.

Nel settore scuola, il contratto collettivo non modifica le fasce di reperibilità, che restano di fonte legale, ma regola il trattamento economico, i riflessi disciplinari e l’organizzazione del rapporto di lavoro.

Orari del medico di controllo (visite fiscali)

Per il personale della scuola valgono le stesse fasce orarie previste per tutto il lavoro pubblico:

  • dalle ore 10:00 alle ore 12:00

  • dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Le fasce si applicano:

  • a docenti, personale educativo e ATA;

  • tutti i giorni, compresi sabati, domeniche e festivi;

  • per tutta la durata dell’assenza per malattia, a partire dal primo giorno.

Durante tali orari, il dipendente deve essere reperibile presso il domicilio indicato nel certificato di malattia trasmesso telematicamente all’INPS.

Il ruolo del dirigente scolastico

Nel sistema vigente, il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro pubblico:

  • può richiedere la visita fiscale all’INPS anche per un singolo giorno di malattia;

  • non è tenuto a fornire una motivazione specifica, fermo restando il rispetto dei principi di correttezza, imparzialità e non discriminazione.

Accanto alle richieste del dirigente, l’INPS può disporre controlli d’ufficio sulla base di criteri interni e automatizzati.

Assenza alla visita fiscale e conseguenze contrattuali

In caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo, l’INPS redige apposito verbale. Gli effetti, per il personale della scuola, trovano fondamento sia nella normativa generale sia nel CCNL Istruzione e Ricerca.

In particolare:

  • si applica la decurtazione del trattamento economico prevista dall’art. 71 del DL 112/2008 (per i primi 10 giorni di malattia);

  • può essere disposta la perdita dell’indennità economica di malattia per i giorni interessati;

  • l’amministrazione scolastica può valutare l’avvio di un procedimento disciplinare, ai sensi degli articoli 55-bis e seguenti del D.lgs. 165/2001, richiamati dal CCNL.

Resta fermo il diritto del dipendente a giustificare l’assenza, presentando idonea documentazione all’INPS nei termini previsti.

Esenzioni dall’obbligo di reperibilità

Il CCNL Scuola rinvia integralmente alla normativa statale in materia di esenzioni. Il personale scolastico è esentato dalla reperibilità solo nei casi espressamente previsti, tra cui:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

  • invalidità riconosciuta connessa alla patologia;

  • infortunio sul lavoro;

  • malattia riconosciuta come causa di servizio;

  • ricovero ospedaliero o day hospital.

L’esenzione deve risultare chiaramente indicata nel certificato medico telematico.

Malattia e orario di servizio nella scuola

Un aspetto spesso oggetto di equivoci riguarda il rapporto tra orario di servizio scolastico e reperibilità. È opportuno chiarire che:

  • l’obbligo di reperibilità non è legato all’orario delle lezioni o ai turni ATA;

  • anche nei giorni senza attività didattica o senza rientro pomeridiano, il dipendente è tenuto a rispettare le fasce di reperibilità;

  • la visita fiscale può avvenire esclusivamente all’interno degli orari stabiliti dalla legge.

Nel comparto scuola, la disciplina degli orari del medico di controllo è oggi pienamente definita e uniforme. Il CCNL Istruzione e Ricerca integra la normativa generale, regolando gli effetti economici e disciplinari dell’assenza per malattia, ma non incide sulle fasce di reperibilità, che restano di fonte statale.

Per il personale scolastico è quindi essenziale:

  • conoscere con precisione le fasce orarie di reperibilità;

  • verificare l’esattezza del domicilio indicato nel certificato;

  • essere consapevole delle conseguenze contrattuali in caso di mancato controllo.

Una corretta informazione contribuisce a ridurre il contenzioso e a garantire un rapporto trasparente tra lavoratori e amministrazione scolastica.

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