Scuola, nuove regole sul sostegno: i dubbi del CNDDU

CNDDU chiede chiarezza sul PEI, sulle ore di sostegno e sulle responsabilità dei docenti, per tutelare l'inclusione scolastica.

09 ottobre 2026 17:48
Scuola, nuove regole sul sostegno: i dubbi del CNDDU  - prof. Romano Pesavento CNDDU
prof. Romano Pesavento CNDDU
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Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l'attenzione sulle modifiche introdotte dal decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, in materia di predisposizione del Piano educativo individualizzato e determinazione delle ore di sostegno. Il provvedimento interviene su aspetti rilevanti dell'organizzazione scolastica, introducendo una diversa scansione degli adempimenti e attribuendo maggiore rilievo alle decisioni assunte dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO). Le innovazioni richiedono un'attenta valutazione delle ricadute sull'attività degli insegnanti e sul rapporto tra progettazione didattica e gestione amministrativa delle risorse.

L'esigenza di programmare tempestivamente gli organici e garantire la continuità del servizio risponde a criticità che da tempo interessano il sistema scolastico. L'anticipazione delle procedure può contribuire a ridurre i ritardi nell'assegnazione del personale, ma la sua efficacia dipenderà dalla capacità di mantenere un collegamento concreto tra le decisioni adottate e le condizioni nelle quali si svolge il percorso formativo degli alunni. La disponibilità delle risorse fin dall'inizio delle lezioni rappresenta un obiettivo importante, che deve accompagnarsi alla possibilità di adeguare gli interventi alle esigenze effettivamente riscontrate.

La previsione di un PEI definitivo entro giugno per gli alunni già frequentanti la medesima istituzione scolastica consente di utilizzare le informazioni raccolte durante l'anno, ma comporta la necessità di programmare interventi riferiti a una situazione organizzativa non ancora completamente definita. La composizione delle classi, l'eventuale avvicendamento dei docenti e le dinamiche relazionali possono incidere sull'adeguatezza delle misure individuate. Analoghe considerazioni riguardano gli studenti di nuova iscrizione o di nuova certificazione, per i quali il documento provvisorio deve essere predisposto entro giugno e quello definitivo entro il 15 ottobre. In questi casi, il periodo iniziale di frequenza potrebbe non consentire un'osservazione sufficientemente approfondita delle modalità di apprendimento, dei livelli di autonomia e delle necessità connesse all'inserimento nel nuovo ambiente scolastico.

Particolare attenzione merita la modifica dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, che prevede la definizione motivata delle ore di sostegno all'interno del PEI. Il superamento della precedente funzione propositiva del GLO attribuisce maggiore rilevanza alle determinazioni collegiali, pur rimanendo distinta la competenza dell'Ufficio scolastico regionale nell'assegnazione delle risorse. Tale innovazione rende opportuno chiarire la portata delle valutazioni richieste e il rapporto tra le decisioni assunte in sede educativa e i successivi provvedimenti amministrativi.

Il CNDDU ritiene che il rafforzamento degli obblighi di motivazione non debba tradursi in un'estensione impropria delle responsabilità individuali del docente di sostegno. La sua partecipazione alla predisposizione del PEI si colloca nell'ambito della corresponsabilità educativa prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non comporta una competenza esclusiva nella quantificazione delle risorse professionali. Sebbene il decreto non modifichi formalmente l'inquadramento giuridico dell'insegnante specializzato, l'incremento delle attività documentali e procedurali potrebbe incidere concretamente sull'esercizio della funzione didattica, accentuando una dimensione amministrativa che deve rimanere distinta dalle attribuzioni proprie del personale docente.

La questione assume ulteriore rilievo in relazione alle nuove disposizioni sulla validità delle deliberazioni del GLO, che consentono l'approvazione del PEI anche in assenza di una componente regolarmente convocata, alle condizioni stabilite dalla normativa. La finalità di evitare ritardi procedurali appare comprensibile, ma richiede particolare cautela quando la mancata partecipazione riguarda figure sanitarie o specialistiche. Il contributo di tali professionalità concorre alla completezza della valutazione e non può essere automaticamente sostituito dalle osservazioni degli insegnanti, le cui competenze rimangono riferite all'ambito pedagogico e didattico. La possibilità di concludere regolarmente il procedimento non dovrebbe pertanto indebolire il confronto interdisciplinare né determinare un trasferimento implicito di compiti estranei alla funzione docente. In assenza di indicazioni applicative precise, potrebbero inoltre emergere interpretazioni differenti tra istituzioni scolastiche, con conseguenti difficoltà nella motivazione delle ore e nella gestione di eventuali contestazioni.

Un ulteriore elemento riguarda la priorità attribuita alla valutazione del mantenimento delle ore di sostegno dell'anno precedente. Tale criterio può favorire la prevedibilità degli organici, ma deve essere applicato tenendo conto delle possibilità di aggiornamento contemplate dal decreto e dell'evoluzione delle condizioni scolastiche. La continuità delle risorse non coincide necessariamente con l'adeguatezza degli interventi, soprattutto quando intervengono cambiamenti nell'organizzazione della classe, nelle autonomie personali o nelle modalità di partecipazione alle attività didattiche. La revisione del PEI deve quindi conservare una concreta efficacia, senza essere condizionata da automatismi derivanti dalla programmazione iniziale.

Il CNDDU osserva, inoltre, che la definizione anticipata del fabbisogno non garantisce, da sola, la presenza tempestiva di personale specializzato. Restano determinanti la gestione degli organici, la continuità degli incarichi e il coordinamento tra le amministrazioni competenti. Una maggiore precisione nella predisposizione dei documenti può agevolare tali processi, ma non sostituisce gli interventi organizzativi necessari a rendere effettivamente disponibili le risorse individuate.

Alla luce di tali considerazioni, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani auspica che, in sede di conversione del decreto-legge n. 170/2026, siano chiarite le competenze del GLO e le responsabilità dei soggetti coinvolti, garantendo procedure uniformi e adeguate possibilità di revisione del PEI. La programmazione anticipata delle risorse deve conciliarsi con le effettive esigenze educative degli alunni, evitando che l'incremento degli adempimenti amministrativi comprometta la specificità didattica e pedagogica della funzione docente.

Prof. Romano Pesavento- Presidente CNDDU

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