Sostegno, la continuità negata per una casella non barrata

Continuità sul sostegno negata per una casella non barrata: quando l’algoritmo prevale sul rapporto educativo

02 settembre 2026 20:53
Sostegno, la continuità negata per una casella non barrata - la voce della scuola
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Gent.mo Direttore,

vorrei portare all’attenzione dei lettori una situazione che sto vivendo personalmente all’inizio di questo nuovo anno scolastico e che, da quanto mi risulta, riguarda anche altri docenti precari di sostegno.

Dopo aver seguito per due e tre anni gli stessi alunni con disabilità, quest’anno rischio di non poter proseguire con loro. Non perché siano venute meno la disponibilità del posto, la volontà delle famiglie o quella del docente, ma per una questione legata alla compilazione informatizzata delle preferenze.

Una circostanza che pone, a mio avviso, una domanda molto più ampia: può una scelta formale all’interno di una procedura telematica vanificare proprio quella continuità didattica che il legislatore e il Ministero dichiarano di voler tutelare?

La continuità sul sostegno è un principio previsto dalla legge

Il punto di partenza non può che essere il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dedicato all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

L'articolo 14 è significativamente intitolato “Continuità del progetto educativo e didattico” e stabilisce che la continuità educativa e didattica degli alunni con disabilità è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.

Ma la disposizione oggi va oltre.

L'articolo 14, comma 3, come modificato dalla normativa successiva, prevede infatti che, in presenza della richiesta della famiglia e dopo la valutazione del dirigente scolastico nell'interesse dell'alunno, al docente specializzato sul sostegno possa essere proposta la conferma sullo stesso posto ricoperto nell'anno scolastico precedente, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, fermo restando il verificarsi delle altre condizioni previste dalla legge.

La norma è stata rafforzata dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, proprio con l'obiettivo dichiarato di favorire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno.

Non si tratta, dunque, soltanto di un auspicio pedagogico: il legislatore ha costruito una specifica procedura per cercare di evitare che ogni settembre un alunno con disabilità debba necessariamente ricominciare da zero con un nuovo insegnante.

Il paradosso delle preferenze

Nel mio caso, al momento della compilazione delle cosiddette “150 preferenze”, ho espresso positivamente la volontà di ottenere la continuità e ho indicato le tipologie di contratto richieste, comprendendo sia il contratto annuale sia quello fino al termine delle attività didattiche.

Non ho però selezionato l'opzione relativa allo spezzone orario.

Ed è qui che nasce il problema.

Avendo lavorato precedentemente su uno spezzone, questa mancata selezione avrebbe impedito al sistema informatizzato di procedere con la conferma.

Non sono il solo: la stessa situazione avrebbe interessato anche altri colleghi.

La domanda, allora, è inevitabile.

Se un docente dichiara espressamente di voler essere confermato sullo stesso posto dell'anno precedente, perché la procedura di continuità deve essere neutralizzata dalla mancata selezione di una voce relativa alla consistenza oraria?

La continuità dovrebbe significare, per sua stessa natura, disponibilità a proseguire il rapporto sul posto dell'anno precedente, naturalmente laddove quel posto sia ancora disponibile e sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.

Peraltro, le indicazioni ministeriali applicative emanate in occasione dell'introduzione della procedura hanno espressamente contemplato anche gli spezzoni.

La nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 105914 del 7 maggio 2025, relativa all'applicazione del D.M. n. 32/2025, precisava infatti che tra i docenti potenzialmente confermabili rientravano coloro che nell'anno precedente svolgevano una supplenza fino al termine delle attività didattiche, “anche su spezzone orario”.

È un particolare tutt'altro che secondario: dimostra che lo spezzone non è estraneo alla logica della continuità sul sostegno.

La norma tutela l'alunno, non l'algoritmo

La questione non riguarda soltanto il destino lavorativo di un docente precario.

Riguarda soprattutto gli studenti.

L'articolo 14 del D.Lgs. 66/2017 pone infatti al centro la continuità educativa e didattica dell'alunno con disabilità. La conferma del docente non nasce semplicemente come beneficio occupazionale per l'insegnante, ma come strumento per tutelare un percorso educativo già costruito.

Dietro una riconferma ci sono anni di conoscenza reciproca, strategie didattiche sperimentate, rapporti con le famiglie, collaborazione con i colleghi curricolari, conoscenza del PEI, delle difficoltà e delle potenzialità dell'alunno.

C'è soprattutto una relazione educativa che, in molti casi, ha richiesto mesi o anni per consolidarsi.

Lo stesso Ministero, nelle proprie indicazioni operative sulla continuità, ha sottolineato che queste disposizioni servono ad assicurare la continuità educativa e didattica nelle classi frequentate dagli studenti con disabilità, tutelandone i diritti e favorendo la serenità della relazione educativa.

Ed è precisamente per questo che diventa difficile comprendere come una procedura nata per favorire la continuità possa essere vanificata da una casella non selezionata.

Anni di formazione e sacrifici cancellati da un “clic”

A tutto questo si aggiunge l'aspetto professionale.

Molti di noi hanno affrontato il TFA sostegno, sostenendo costi economici importanti e sacrifici personali. Abbiamo frequentato corsi di formazione e aggiornamento, spesso a nostre spese, per ampliare competenze e conoscenze.

Nel mio caso ho conseguito anche l'abilitazione sulla materia.

Tutto questo perché crediamo nel nostro lavoro e perché lavorare sul sostegno richiede competenze specifiche, preparazione e soprattutto capacità di costruire nel tempo una relazione educativa.

Trovarsi senza la possibilità di proseguire il percorso con gli stessi studenti non per una valutazione negativa del proprio lavoro, né perché la famiglia non desideri la continuità, ma per un passaggio formale della procedura informatizzata, è profondamente avvilente.

Chi spiega tutto questo alle famiglie?

Resta infine la domanda più difficile.

Come spiegherò alle famiglie dei miei alunni che, dopo due o tre anni trascorsi accanto ai loro figli, potrei non essere più il loro docente perché non ho barrato una casella relativa allo spezzone?

Come si può spiegare che una continuità educativa costruita nel corso degli anni rischia di interrompersi non per una scelta pedagogica, organizzativa o della famiglia, ma per il funzionamento di una procedura informatica?

La normativa naturalmente pone condizioni precise alla conferma: devono sussistere la disponibilità del posto, il diritto del docente alla nomina, le condizioni previste dalla procedura e devono essere state completate le operazioni che hanno precedenza.

Nessuno pretende che queste regole vengano ignorate.

Ma proprio perché il legislatore ha introdotto un meccanismo specificamente finalizzato a “agevolare la continuità educativa e didattica”, sarebbe opportuno domandarsi se un errore meramente formale nella compilazione delle preferenze debba avere conseguenze tanto definitive.

Un sistema amministrativo dovrebbe essere al servizio della norma e delle persone alle quali quella norma è destinata. Non dovrebbe essere l'algoritmo a trasformare una casella non barrata nella fine di un rapporto educativo costruito in anni di lavoro.

Per questo sarebbe auspicabile un chiarimento del Ministero e degli Uffici scolastici competenti e, laddove giuridicamente e tecnicamente possibile, l'introduzione di strumenti che consentano di correggere errori materiali quando sia inequivocabile la volontà del docente di accettare la continuità sul posto già ricoperto.

Perché dietro una preferenza, un codice e una casella di un modulo online ci sono persone.

Ci sono docenti precari.

Ci sono famiglie.

E, soprattutto, ci sono alunni con disabilità il cui diritto alla continuità educativa dovrebbe rappresentare la vera priorità del sistema.

Francesco Spanedda

Riferimenti normativi essenziali

  • D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, art. 14, “Continuità del progetto educativo e didattico”, con particolare riferimento ai commi 1, 3 e 3-bis.

  • D.L. 31 maggio 2024, n. 71, art. 8, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, in materia di continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno.

  • Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, richiamata dall'art. 14 del D.Lgs. 66/2017 per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato.

  • D.M. n. 32 del 26 febbraio 2025, recante le misure applicative sulla continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'a.s. 2025/2026.

  • Nota MIM prot. n. 105914 del 7 maggio 2025, contenente le indicazioni operative per l'applicazione del D.M. 32/2025.

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