Tar Campania, ha accolto l’istanza presentata da una docente che nell’a.a. 2021/2022 aveva preso parte alla selezione per il conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno
Con decreto presidenziale n. del 13.6.2023 il Tar Campania sede di Napoli ha accolto l’istanza presentata da una docente che nell’a.a. 2021/2022 aveva preso parte alla selezione per il conseguimento d...
Con decreto presidenziale n. del 13.6.2023 il Tar Campania sede di Napoli ha accolto l’istanza presentata da una docente che nell’a.a. 2021/2022 aveva preso parte alla selezione per il conseguimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola secondaria di secondo grado presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
La docente aveva superato la prova, risultando idonea non ammessa alla frequenza del corso.
Pertanto, essendo inclusa nella graduatoria finale di merito ed essendo, nelle more, stata assunta a tempo indeterminato in altra città, ha inoltrato all’Università domanda intesa ad ottenere il nulla osta che le avrebbe consentito di immatricolarsi all’VIII ciclo TFA presso l’Università della città ove ella sta prestando servizio.
Ebbene, l’Amministrazione universitaria ha riscontrato l’istanza, invitando la ricorrente a consultare l’Avviso del 5.6.2023 avente ad oggetto “Richieste Trasferimenti Soprannumerari” nel quale è detto che con riferimento alle richieste di trasferimento pervenute dai soprannumerari “a norma del comma 3 dell’art. 2 del D.M. n. 694 del 30/05/2023 che, tra l’altro, attiva l’VIII ciclo e autorizza l’iscrizione dei soprannumerari, questi ultimi “potranno essere ammessi al corso di specializzazione esclusivamente presso la sede in cui hanno sostenuto la prova, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni”.
- Che, allo stato, non vi è in atto né allo studio alcuna convenzione de quo con Atenei italiani. Pertanto, in ragione di quanto sopra, le accennate domande di trasferimento non possono essere accolte”.
La docente è prontamente insorta con ricorso giurisdizionale, chiedendo la sospensione degli atti gravati e l’adozione di misure monocratiche intese a tutelare la legittima aspettativa a poter frequentare il corso universitario e, nel contempo, a lavorare.
Il decreto in commento contiene spunti interessantissimi sulla erronea interpretazione offerta dall’Università a sostegno del diniego ed enuncia i principi cardine posti a tutela del diritto al lavoro e del diritto allo studio, accogliendo integralmente le richieste della lavoratrice ed invitando l’Amministrazione universitaria e rideterminarsi ad horas sulla istanza.