Vaccino obbligatorio infanzia: il tribunale di Torino respinge il dissenso informato

Con la sentenza n. 5037/2024, il tribunale di Torino ha ribadito l’obbligatorietà della vaccinazione per l’ammissione alle scuole dell’infanzia, respingendo il ricorso di una famiglia che sosteneva il...

A cura di Redazione Redazione
29 ottobre 2024 15:24
Vaccino obbligatorio infanzia: il tribunale di Torino respinge il dissenso informato -
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Con la sentenza n. 5037/2024, il tribunale di Torino ha ribadito l’obbligatorietà della vaccinazione per l’ammissione alle scuole dell’infanzia, respingendo il ricorso di una famiglia che sosteneva il diritto al dissenso informato. Il caso ha visto coinvolti i genitori di un bambino a cui era stata revocata l’iscrizione all’asilo per non conformità allo status vaccinale, e ha messo in discussione temi come la tutela della salute pubblica, il consenso informato e il diritto alla privacy.

La posizione dei genitori e la decadenza dell’iscrizione

I genitori del bambino hanno impugnato il provvedimento del comune che escludeva il loro figlio dalla scuola dell’infanzia a causa della mancanza di regolarità nel percorso vaccinale obbligatorio. Nel loro ricorso, essi hanno fatto leva sull’articolo 32 della Costituzione italiana, che garantisce il diritto alla salute, sostenendo che l’obbligo vaccinale non poteva essere imposto senza il loro consenso informato. Tale consenso, secondo la loro visione, doveva prevalere sulla normativa relativa alle vaccinazioni obbligatorie per l’accesso agli asili, poiché il diritto alla salute dovrebbe estendersi alla libertà di scelta in materia sanitaria.

Inoltre, i genitori hanno sollevato preoccupazioni in merito alla privacy, sostenendo che l’obbligo di comunicare lo status vaccinale del figlio rappresentasse una violazione del diritto alla riservatezza delle informazioni personali.

La decisione del tribunale e le motivazioni

Il tribunale di Torino ha respinto queste argomentazioni, affermando che l’obbligo vaccinale per la frequenza delle scuole dell’infanzia non rappresenta una violazione dei diritti costituzionali invocati. La sentenza chiarisce che l’obbligo vaccinale non è in contrasto con il diritto alla salute, bensì costituisce una misura di tutela collettiva. Secondo i giudici, la vaccinazione obbligatoria non solo protegge il singolo individuo, ma contribuisce alla creazione di una barriera immunologica che tutela la salute dell’intera comunità, in particolare dei soggetti più vulnerabili che non possono ricevere il vaccino per motivi medici.

La Corte ha inoltre ritenuto che la richiesta del comune di escludere i minori non vaccinati non fosse in contrasto con la privacy. Questo obbligo di trasparenza sullo stato vaccinale è giustificato dalla necessità di garantire la sicurezza degli ambienti scolastici, e dunque non comporta una violazione del diritto alla riservatezza, poiché riguarda informazioni rilevanti per il benessere collettivo.

Il diritto alla salute e il consenso informato

Un punto centrale della sentenza riguarda l’interpretazione dell’articolo 32 della Costituzione italiana, che stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. La Corte ha sottolineato come il consenso informato sia effettivamente un principio rilevante, ma non applicabile in questo contesto, poiché la legge prevede specificamente l’obbligatorietà delle vaccinazioni per l’accesso agli asili, proprio per il valore collettivo della salute pubblica.

La Corte ha osservato che l’obbligo di vaccinazione non si pone in contrasto con la libertà di scelta dei genitori, in quanto costituisce un requisito di accesso a un servizio pubblico, e non una coercizione a ricevere il vaccino. I genitori mantengono dunque la libertà di scegliere di non vaccinare i propri figli, ma devono accettare le limitazioni derivanti dal mancato rispetto delle normative in materia di accesso alle strutture pubbliche.

Prospettive

La sentenza n. 5037/2024 del tribunale di Torino pone un chiaro precedente in tema di obbligo vaccinale per l’accesso alle scuole dell’infanzia, rafforzando il principio che la tutela della salute collettiva giustifica l’imposizione di misure preventive obbligatorie. Secondo i giudici, il consenso informato non può prevalere sul diritto della comunità di proteggere la salute pubblica, soprattutto nei contesti in cui la vicinanza dei bambini aumenta il rischio di diffusione di malattie.

Questo caso potrebbe influenzare futuri contenziosi, rafforzando il ruolo dello Stato nella protezione della salute pubblica attraverso la vaccinazione. Al contempo, la sentenza chiarisce che l’obbligo vaccinale non rappresenta una violazione della privacy, bensì una misura proporzionata e giustificata dalla necessità di creare ambienti sicuri per i più piccoli e per la comunità scolastica nel suo insieme.

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