Una nuova sentenza del Tribunale di Agrigento in tema di mobilità interprovinciale riporta a casa un docente assunto con L.107/2015 e immobilizzato a Milano dal 2016. Il ricorso è stato seguito dallo Studio Legale delle sorelle siciliane Angela e Stefania Fasano, che proprio un mese fa dallo stesso Tribunale avevano ottenuto un’altra sentenza favorevole in base ad analoga applicazione del 470, il quale prevede che in fase di mobilità le immissioni in ruolo debbano essere precedute dai trasferimenti professionali e territoriali. Il dettato dell’art.470 del D.Lgs n.297/94 viene tuttavia puntualmente disatteso proprio dal 2015, quando i sindacati e l’amministrazione scolastica decisero, viceversa, di derogare alla disposizione di legge mettendo sullo stesso piano docenti di ruolo e neoimmessi, dividendo in parti uguali l’aliquota del 50% destinata ai trasferimenti interprovinciali: da allora i docenti di ruolo fuori sede possono contare su un misero 25%, che rende pressoché impossibili i trasferimenti anche con punteggi molto alti. La vittoria dello studio legale Fasano potrebbe aprire la strada quanto meno ad un dialogo sulle aliquote destinate alla mobilità, dal momento che, per quanto riguarda la triste pagina della L.107/2015, tutti i sindacati sono d’accordo che sia stata davvero un disastro ma nessuno, ancora oggi, riesce a porvi rimedio. In merito alla sentenza di Agrigento Angela Fasano, raggiunta al telefono in queste ore, ha precisato: – siamo molto contente di questa sentenza, che ha riconosciuto al docente non soltanto il diritto al trasferimento in base all’art. 470, ma anche in quanto titolare di precedenza ex art.33 della L.104/92 per assistenza ad un parente disabile. Tuttavia, è il 470 che ci fa ben sperare per altri giudizi pendenti: la deroga sindacale alla mobilità interprovinciale è illegittima perché il 470 TU è legge dello Stato e deve essere applicato, e ci tengo a precisare che Agrigento è una provincia satura-.

Di seguito il passaggio conclusivo della sentenza che ha riportato a casa il docente di ruolo, dichiarando illegittime le attuali norme sulla mobilità per violazione dell’art.470 del D.Lgs. N.297/94:

Era onere di parte convenuta dimostrare in concreto il motivo che ha ostato all’assegnazione del ricorrente, onere non soddisfatto, dato che nella mobilità in oggetto è stata data preferenza alle immissioni in ruolo nonostante, come disposto dalla norma richiamata (art.470 TU ndr) queste ultime debbano essere effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale”.

Autore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.