Abilitazione con 30 CFU anziché 60 per chi ha tre anni di servizio nelle scuole statali o paritarie
Coloro che hanno svolto servizio, presso le istituzioni scolastiche statali ma anche presso le scuole paritarie, per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe d...

Coloro che hanno svolto servizio, presso le istituzioni scolastiche statali ma anche presso le scuole paritarie, per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, nonché coloro che abbiano superato la procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, potranno abilitarsi all’insegnamento attraverso il conseguimento di 30 CFU/CFA invece che 60, come previsto dall’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017.
L’emendamento è stato depositato ieri alla Camera dai deputati di maggioranza Rampelli, Mollicone, Cangiano, Amorese e Messina.
IL TESTO DELL’ EMENDAMENTO
All’articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) all’articolo 2-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione all’insegnamento attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 13, comma 2»;
2) al comma 3, alla lettera d) prima del punto 1) è inserito il seguente: «0.1) al comma 2 le parole «della riserva di posti stabilita» sono sostituite dalle seguenti: «della riserva di posti e con le modalità stabilite»;
3) 3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All’articolo 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il primo periodo del comma 4-bis è sostituito dal seguente: “Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo abbiano già ottenuto, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;
- b) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: “4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell’offerta formativa di tali percorsi, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis della medesima legge, l’aver svolto servizio presso le scuole paritarie, per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124.».