Abuso della legge 104 nella Pubblica Amministrazione: il caso di un docente in viaggio all’estero
Il caso: docente in viaggio all’estero durante i giorni di 104

La legge 104/1992 è uno degli strumenti cardine per tutelare le persone con disabilità grave e i loro familiari, garantendo ai lavoratori dipendenti permessi retribuiti per assistere chi ne ha bisogno. Nella Pubblica Amministrazione, e in particolare nel settore scolastico, questi permessi rappresentano un diritto fondamentale. Tuttavia, casi di abuso ne minano la credibilità e arrecano danni economici e organizzativi.
Il caso: docente in viaggio all’estero durante i giorni di 104
Un episodio emblematico riguarda un docente che, pur avendo richiesto e ottenuto giorni di permesso retribuito ai sensi della legge 104 per assistere un familiare, ha utilizzato quel tempo per un viaggio all’estero. Situazioni di questo tipo, se provate, configurano un utilizzo improprio del beneficio, con possibili conseguenze disciplinari, penali e patrimoniali.
Danni all’erario e all’organizzazione scolastica
Gli abusi comportano un duplice danno:
- Economico: l’amministrazione continua a erogare la retribuzione durante i giorni di assenza, mentre la prestazione lavorativa non viene resa per lo scopo previsto dalla norma.
- Organizzativo: nella scuola, l’assenza di un docente richiede supplenze, riorganizzazione dell’orario o interruzione di attività didattiche, con ricadute dirette sugli studenti.
Inoltre, l’indebito utilizzo di fondi pubblici per fini privati può configurare danno erariale, di competenza della Corte dei Conti.
Conseguenze e sanzioni
Gli accertamenti su un abuso della legge 104 possono portare a:
- Sanzioni disciplinari: dalla sospensione dal servizio fino al licenziamento senza preavviso, per giusta causa (art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001).
- Responsabilità civile e patrimoniale: obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.
- Responsabilità penale: configurazione dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, c.p.) e falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.).
- Responsabilità erariale: procedimento della Corte dei Conti per il recupero del danno patrimoniale.
A chi segnalare gli abusi
Le segnalazioni possono essere fatte:
- Al dirigente scolastico o al responsabile della struttura pubblica, che ha il dovere di avviare l’istruttoria interna.
- All’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per le opportune verifiche.
- All’Ispettorato del Lavoro, per controlli e ispezioni.
- Alla Corte dei Conti per ipotesi di danno erariale.
- Alla Procura della Repubblica se vi è sospetto di reato.
Le segnalazioni possono essere inoltrate anche in forma anonima o tramite canali di whistleblowing previsti dal D.Lgs. 24/2023.
Tempi di intervento
L’istruttoria interna e le indagini degli organi competenti possono avere tempi variabili: da poche settimane, in caso di prove immediate e documentate, a diversi mesi per accertamenti complessi. In ambito penale, il procedimento segue i tempi della giustizia ordinaria.
Sul piano disciplinare, il D.Lgs. 165/2001 prevede che il procedimento si concluda entro 120 giorni dalla contestazione dell’addebito.
Retroattività della segnalazione
L’abuso può essere segnalato anche dopo tempo, purché non siano decorsi:
- 5 anni per l’azione disciplinare nei casi di illecito non penale (prescrizione ordinaria).
- 10 anni per l’azione della Corte dei Conti sul danno erariale.
- I termini di prescrizione penale, variabili in base alla gravità del reato (per truffa aggravata possono superare gli 8 anni).
La legge 104 è una conquista sociale che tutela la dignità e i diritti delle persone fragili. Il suo abuso da parte di pochi rischia di compromettere la fiducia dell’opinione pubblica e di creare un clima di sospetto verso chi ne ha reale necessità. La vigilanza interna nelle amministrazioni, unita a segnalazioni puntuali e a interventi tempestivi, è essenziale per tutelare sia i diritti dei cittadini che le risorse pubbliche.
Scheda Tecnica – Abuso della legge 104/1992 nei permessi per assistenza a familiare
Normativa di riferimento
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Art. 33 (permessi retribuiti)
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Artt. 55-bis, 55-quater (procedimenti disciplinari)
- D.Lgs. 24/2023 – Tutela del whistleblowing
- Codice Penale – Art. 640 (truffa aggravata ai danni dello Stato), art. 479 (falso ideologico in atto pubblico)
- Codice di Giustizia Contabile – Azioni della Corte dei Conti per danno erariale
Tipologia di abuso
- Utilizzo dei giorni di permesso 104 per finalità estranee all’assistenza (es. viaggi, attività ricreative, lavori privati).
- Simulazione di assistenza o falsa attestazione della presenza accanto al familiare.
Danni all’erario
- Retribuzioni erogate senza prestazione lavorativa legittima.
- Costi per supplenze o riorganizzazione del servizio scolastico.
- Spese procedurali per indagini e contenziosi.
Conseguenze e sanzioni
- Disciplinare: sospensione dal servizio, licenziamento per giusta causa (art. 55-quater, D.Lgs. 165/2001).
- Penale: reclusione per truffa aggravata (fino a 5 anni), falso ideologico (fino a 6 anni).
- Civile: restituzione degli stipendi indebitamente percepiti.
- Erariale: condanna al risarcimento del danno alla Corte dei Conti.
Segnalazione dell’abuso
- Dirigente scolastico (per avvio di istruttoria interna).
- Ufficio Scolastico Regionale.
- Ispettorato Nazionale del Lavoro.
- Corte dei Conti (per danno erariale).
- Procura della Repubblica (per ipotesi di reato).
- Canali whistleblowing previsti dal D.Lgs. 24/2023.
Tempi di intervento
- Procedimento disciplinare: massimo 120 giorni dalla contestazione.
- Azione della Corte dei Conti: prescrizione 10 anni.
- Prescrizione penale: variabile, anche oltre 8 anni per truffa aggravata.
Retroattività della segnalazione
- 5 anni per azioni disciplinari ordinarie.
- 10 anni per danno erariale.
- Tempi previsti dal Codice Penale per i reati contestati.
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